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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2149

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2149 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)]

Normativa europea32016R2149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Noix de Grenoble", già registrata nel registro UE delle denominazioni protette. In ragione della nuova limitazione del condizionamento alla zona geografica, la Commissione riconosce a due imprese francesi un periodo transitorio di cinque anni per continuare a usare la denominazione. Il provvedimento è adottato in assenza di opposizioni e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Noix de Grenoble" e concessione di un periodo transitorio per due imprese francesi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Noix de Grenoble" e, in particolare, alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione. Produce effetti per gli operatori economici interessati dalla produzione e dal condizionamento delle noci nella zona geografica della DOP, nonché per le imprese Les Jumelles Ets Huot e SN Comptoir Rhodanien, stabilite fuori dalla zona geografica ma che avevano utilizzato legittimamente la denominazione in modo continuativo per oltre cinque anni. L’efficacia è nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il periodo transitorio decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Modifica del disciplinare della DOP "Noix de Grenoble"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2149 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Noix de Grenoble", registrata nel sistema di qualità dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione richiama la procedura seguita: esame della domanda presentata dalla Francia, pubblicazione della modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e mancata presentazione di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ragioni della modifica e profili transitori

Dai considerando emerge che la modifica comporta una restrizione del condizionamento alla zona geografica della DOP. Per tale ragione, due imprese stabilite in Italia al di fuori della zona interessata — Les Jumelles Ets Huot e SN Comptoir Rhodanien — avrebbero perso la possibilità di continuare a utilizzare la denominazione registrata, pur avendola commercializzata legalmente e in modo continuativo per oltre cinque anni. Le autorità italiane hanno segnalato tale situazione alla Commissione, anche nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.

Periodo transitorio riconosciuto alle imprese interessate

La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per consentire alle due imprese di beneficiare di un periodo transitorio. Di conseguenza, l’articolo 2 autorizza le medesime imprese a utilizzare la denominazione "Noix de Grenoble" per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Si tratta di una misura di salvaguardia limitata nel tempo, destinata a tutelare situazioni di utilizzo pregresso legittimo.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Noix de Grenoble" (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo l’esame della domanda presentata dalla Francia.

Periodo transitorio per due imprese

Le imprese Les Jumelles Ets Huot e SN Comptoir Rhodanien sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata "Noix de Grenoble" (DOP) per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto soddisfano le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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