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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2146

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

Normativa europea32016R2146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi precedentemente accettato per due produttori esportatori cinesi nel settore dei moduli fotovoltaici e delle celle. La Commissione ha accertato violazioni dell'impegno, consistenti in vendite indirette tramite importatori collegati non dichiarati e nella mancata comunicazione delle relative rivendite nell'Unione. Di conseguenza, le fatture relative all'impegno indicate nell'allegato I sono annullate e si applicano automaticamente i dazi antidumping e compensativi definitivi previsti dai regolamenti di base e dai regolamenti istitutivi delle misure definitive.

Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per due produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici e celle, con conseguente applicazione dei dazi antidumping e compensativi definitivi e annullamento di specifiche fatture relative all'impegno.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, limitatamente ai prodotti fabbricati da Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd. (codice addizionale TARIC B856) e Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. (codice addizionale TARIC B836). Incide sulle fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I, dichiarate nulle, e opera dalla sua entrata in vigore; ha inoltre rilievo per le autorità doganali degli Stati membri ai fini della riscossione dei dazi e della verifica del rispetto del prezzo minimo all'importazione (PMI).

Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per due produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici

Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, dopo aver monitorato il rispetto dell'impegno sui prezzi accettato in precedenza, conclude che due produttori esportatori hanno violato le condizioni essenziali dell'impegno, imponendo quindi la revoca della relativa accettazione e il ripristino dell'operatività dei dazi definitivi.

Contesto normativo e misure preesistenti

In origine la Commissione aveva istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento (UE) n. 513/2013; successivamente il Consiglio ha istituito dazi antidumping e compensativi definitivi con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013. L'impegno sui prezzi presentato dalla CCCME per conto di un gruppo di produttori esportatori è stato inizialmente accettato con la decisione 2013/423/UE e poi confermato per il periodo di applicazione delle misure definitive con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Nel tempo la Commissione aveva già revocato l'accettazione dell'impegno per altri produttori esportatori con successivi regolamenti di esecuzione.

Contenuto dell'impegno e obblighi rilevanti

L'impegno imponeva ai produttori esportatori di non vendere i prodotti oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione (PMI), entro i limiti di un livello annuale di importazioni concordato. Era inoltre previsto che le vendite avvenissero solo come vendite dirette, ossia al primo cliente indipendente oppure tramite una parte collegata nell'Unione espressamente elencata nell'impegno.

L'impegno comprendeva anche:

  • l'obbligo di trasmettere alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate su tutte le vendite all'esportazione e sulle rivendite nell'Unione;
  • l'obbligo di fornire dati completi e corretti;
  • la responsabilità del produttore esportatore per le violazioni commesse da parti collegate, anche se non incluse nell'impegno.

Violazioni accertate per Huashun China e Seraphim China

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse da Huashun China e Seraphim China e ha riscontrato che entrambe avevano indicato nelle relazioni trimestrali vendite dirette a importatori che risultavano invece collegati ai produttori esportatori, senza che tali importatori fossero elencati nell'impegno come parti collegate. Tale circostanza integra una violazione dei termini relativi alle vendite dirette e ai limiti operativi dell'impegno.

Inoltre, nessuna delle rivendite effettuate da tali importatori collegati è stata comunicata alla Commissione. Ciò ha determinato una seconda violazione, relativa all'obbligo di reportistica trimestrale e alla possibilità per la Commissione di verificare il rispetto del PMI nella rivendita al primo cliente indipendente.

Effetti sulle fatture relative all'impegno

Le operazioni irregolari sono collegate a numerose fatture specificamente elencate nell'allegato I. Il regolamento dispone che tali fatture siano dichiarate nulle. La Commissione precisa che, una volta revocata l'accettazione dell'impegno, l'obbligazione doganale sorto all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere riscossa dalle autorità doganali nazionali, ai sensi dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Viene inoltre chiarito che, anche indipendentemente dall'annullamento formale della fattura, l'esenzione da dazio opera solo se la fattura soddisfa le condizioni previste dai regolamenti istitutivi, in particolare l'indicazione del prezzo e degli eventuali sgravi; in caso contrario i dazi devono essere riscossi.

Valutazione complessiva dell'impegno

Pur avendo accertato le violazioni di due produttori esportatori, la Commissione ha valutato se tali violazioni compromettessero la praticabilità dell'impegno per tutti gli altri aderenti e per la CCCME. Ha concluso che la responsabilità era esclusivamente dei due soggetti interessati e che non erano emerse violazioni sistematiche da parte di più produttori o della CCCME. Ne consegue che l'impegno, nel suo complesso, non è stato ritenuto inficiato, e non vi è stata revoca generalizzata per tutti gli aderenti.

Osservazioni delle parti e rigetto delle difese

Le parti interessate hanno potuto presentare osservazioni e chiedere audizione, in conformità agli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. La Commissione ha respinto le obiezioni dei produttori esportatori sia sul presunto difetto di collegamento con gli importatori dell'Unione, sia sull'asserita impossibilità di riscuotere i dazi per importazioni anteriori alla revoca, ribadendo che, a regime concluso con dazi definitivi, la violazione o la revoca dell'impegno comportano l'applicazione automatica dei dazi definitivi.

Effetti giuridici per le autorità doganali

L'articolo 3 disciplina il ruolo delle autorità doganali degli Stati membri quando emergano indizi di divergenza tra il prezzo indicato in fattura e quello effettivamente pagato. In tali casi, le autorità possono richiedere alla Commissione copia dell'impegno e altre informazioni, ma solo per l'applicazione dei dazi e per salvaguardare il diritto di difesa dei soggetti passivi coinvolti. Le informazioni fornite non possono essere comunicate a terzi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Da tale data, i dazi antidumping e compensativi definitivi si applicano automaticamente alle importazioni dei prodotti fabbricati dai due produttori esportatori interessati.

Disposizioni principali

Revoca dell'accettazione dell'impegno

L'articolo 1 revoca l'accettazione dell'impegno per Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd. (TARIC B856) e Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. (TARIC B836), in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Annullamento delle fatture e riscossione dei dazi

L'articolo 2 dichiara nulle le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I e dispone la riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Verifiche doganali e utilizzo delle informazioni sull'impegno

L'articolo 3 consente alle autorità doganali, in presenza di indizi che il prezzo fatturato non corrisponda a quello effettivamente pagato, di chiedere alla Commissione copia dell'impegno e altre informazioni per verificare il PMI applicabile alla data di emissione della fattura. Se il prezzo pagato è inferiore al PMI o se nella fattura non sono stati inclusi sconti e sgravi, si applicano i dazi dovuti secondo i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e i regolamenti istitutivi; le informazioni possono essere utilizzate solo per tali fini e non possono essere comunicate a terzi.

Entrata in vigore

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionipolitica commercialedazi doganali

Testo integrale

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