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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2151

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2151 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di applicazione del regime dell'organizzazione comune dei mercati, adottato sulla base dei dati giornalieri disponibili e con efficacia immediata dalla pubblicazione. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e paese terzo di origine, il relativo valore in EUR/100 kg.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati secondo i codici NC elencati nel regolamento, provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2151 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento stabilisce, in attuazione della disciplina UE sugli ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto ha natura tecnica e applicativa: recepisce il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e fissa valori aggiornati sulla base di dati giornalieri variabili. L'efficacia decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che il sistema dei valori forfettari all'importazione discende dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che la Commissione è tenuta a fissare tali valori per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli freschi individuati tramite codici NC nell'allegato. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Il meccanismo si applica ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa settoriale. Tra le origini figurano, a titolo esemplificativo, CL, MA, TN, TR, EG, IL, UY, ZA, US, CN e il codice "ZZ" per le altre origini.

Contenuto operativo dell'articolo 1

L'articolo 1 rinvia all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari da utilizzare ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato contiene una tabella con i valori applicabili per diversi prodotti, tra cui codici NC come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Valori e struttura dell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione in EUR/100 kg, differenziati per origine. La tabella mostra, per ciascun codice NC, il valore assegnato a singoli paesi terzi e, quando previsto, un valore per "ZZ" corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il documento non contiene ulteriori criteri sostanziali di calcolo, ma si limita a fissare i valori applicabili nel periodo di efficacia.

Entrata in vigore e natura vincolante

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Modalità di determinazione dei valori

I valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Valori applicabili per prodotti e origini

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato elenca i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC, distinguendo le origini per paese terzo e includendo il codice "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

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