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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2150

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza due preparati microbici a base di Lactobacillus plantarum come additivi per mangimi per tutte le specie animali. L'autorizzazione è concessa nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, a seguito del parere favorevole dell'EFSA e della verifica dei metodi di analisi. Il testo fissa condizioni d'impiego, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre alla data di scadenza dell'autorizzazione.

Autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all'immissione e all'uso, in tutta l'Unione europea, dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e NCIMB 42150 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda gli additivi tecnologici, gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", alle condizioni specifiche fissate nell'allegato. Sono rilevanti anche le prescrizioni per l'etichettatura/istruzioni d'uso, le misure di protezione degli utilizzatori e la scadenza dell'autorizzazione al 28 dicembre 2026.

Autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e NCIMB 42150 come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione autorizza due preparati microbici a base di Lactobacillus plantarum come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce i pareri scientifici favorevoli dell'EFSA, che hanno escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d'impiego proposte, segnalando tuttavia un potenziale effetto sensibilizzante per le vie respiratorie.

Ambito di applicazione e fondamento giuridico

L'autorizzazione riguarda i preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150, classificati nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". Il regolamento si applica all'impiego di tali additivi nell'alimentazione animale in tutta l'Unione europea, con efficacia generale e diretta in ciascuno Stato membro. La Commissione richiama, quale base normativa, il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7 e 9, paragrafo 2.

Valutazione scientifica e motivi dell'autorizzazione

La Commissione dà atto che le domande di autorizzazione sono state presentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con la documentazione richiesta. L'EFSA, nei pareri del 21 aprile 2016 per DSM 29025 e del 24 maggio 2016 per NCIMB 42150, ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, i prodotti non hanno effetti dannosi per gli animali, per l'uomo o per l'ambiente. Per entrambi i preparati è stata segnalata la possibilità di sensibilizzazione delle vie respiratorie; inoltre l'EFSA ha ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sui metodi di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento.

Condizioni di autorizzazione e requisiti tecnici

L'allegato definisce i dati identificativi dei due additivi, la composizione e i metodi di controllo. Per DSM 29025 l'additivo deve contenere almeno 8 × 10^10 UFC/g; per NCIMB 42150 almeno 1 × 10^11 UFC/g. La caratterizzazione della sostanza attiva consiste in cellule vitali dei rispettivi ceppi di Lactobacillus plantarum. I metodi di analisi previsti sono il conteggio su MRS agar secondo EN 15787 e l'identificazione mediante PFGE.

Condizioni d'uso, tenori minimi e sicurezza per gli utilizzatori

Per entrambi i prodotti le istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione. Se il prodotto non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio, il tenore minimo è fissato a 5 × 10^7 UFC/kg di materiale fresco per DSM 29025 e a 1 × 10^8 UFC/kg di materiale fresco per NCIMB 42150. L'allegato contiene anche una specifica prescrizione di tutela degli utilizzatori: gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; ove ciò non sia sufficiente a eliminare o minimizzare il rischio, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la protezione dell'apparato respiratorio.

Durata dell'autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione per entrambi gli additivi termina il 28 dicembre 2026. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo conclude precisando la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità negli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L'articolo 1 autorizza i preparati elencati nell'allegato, appartenenti alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Presupposti dell'autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7 e 9, paragrafo 2. L'autorizzazione è concessa perché le valutazioni scientifiche dell'EFSA del 21 aprile 2016 e del 24 maggio 2016 hanno escluso effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte, pur segnalando un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie.

Condizioni specifiche d'impiego e tenore minimo

Per entrambi i prodotti l'allegato richiede che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione. Se il prodotto non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio, il tenore minimo è fissato a 5 × 10^7 UFC/kg di materiale fresco per DSM 29025 e a 1 × 10^8 UFC/kg di materiale fresco per NCIMB 42150.

Composizione e metodi di analisi

L'allegato identifica i due additivi con i numeri 1k20750 e 1k20751. DSM 29025 deve contenere almeno 8 × 10^10 UFC/g di additivo, mentre NCIMB 42150 almeno 1 × 10^11 UFC/g di additivo. I metodi di analisi previsti sono il conteggio su MRS agar secondo EN 15787 e l'identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Misure di tutela per gli utilizzatori

Per prevenire i rischi per gli utilizzatori, l'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali misure non eliminano o riducono sufficientemente il rischio, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione dell'apparato respiratorio.

Durata dell'autorizzazione

Per entrambi gli additivi il termine del periodo di autorizzazione è fissato al 28 dicembre 2026.

Entrata in vigore

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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