Cassazione Civile, Ordinanza n. 39051/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva domandato la condanna dell'INPS al pagamento di euro 2.165,95 a titolo di ultime tre mensilità dovute dal Fondo di Garanzia per l'insolvenza del datore di lavoro, non assoggettabile a fallimento. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo insufficiente, ai fini dell'accesso alla tutela del Fondo, il solo tentativo di esecuzione mobiliare presso la sede dell'impresa, senza ulteriori ricerche esecutive. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. 80/1992, anche in relazione alla direttiva 80/987/CEE, sostenendo che fosse stato erroneo pretendere ulteriori azioni esecutive verosimilmente infruttuose, non essendo il datore di lavoro fallibile e risultando dall'ufficiale giudiziario precedenti pignoramenti negativi di altri creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, il lavoratore può agire verso il Fondo di Garanzia solo se abbia esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, una procedura esecutiva forzata, salvo emergano altri beni aggredibili. Nel caso concreto ha valorizzato l'accertamento di merito della Corte territoriale, secondo cui il lavoratore si era limitato a un solo pignoramento mobiliare presso la sede del datore di lavoro, senza ulteriori ricerche presso altri luoghi nella disponibilità del debitore né verifica della titolarità di immobili mediante visura immobiliare. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente. La Corte ha inoltre rilevato l'esenzione del processo dal contributo unificato, escludendo l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 80/1992
La tutela del Fondo di Garanzia presuppone, per il lavoratore, l'avvenuto esperimento serio e adeguato di una procedura esecutiva forzata infruttuosa, salvo l'esistenza di altri beni aggredibili.
Direttiva 80/987/CEE
È richiamata quale parametro interpretativo della disciplina del Fondo di Garanzia a tutela dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore non fallibile.
art. 380bis c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la memoria della parte resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è stata applicata perché dagli atti il processo risultava esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Per accedere al pagamento del Fondo di Garanzia in caso di datore di lavoro non fallibile, il lavoratore deve provare di avere esperito in modo serio e adeguato un'azione esecutiva forzata rimasta infruttuosa.
- Il semplice esperimento di un unico pignoramento mobiliare può non essere sufficiente se il creditore non abbia svolto ulteriori ricerche esecutive normalmente esigibili, come la verifica di altri luoghi nella disponibilità del debitore o della presenza di beni immobili.
- L'accertamento di insufficienza della diligenza esecutiva compiuto dal giudice di merito, se sorretto da motivazione congrua, è incensurabile in cassazione.
- La tutela del Fondo non può essere invocata quando risulti la possibile aggredibilità di altri beni del datore di lavoro non previamente ricercati.
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