Sentenza n. 11059/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del bando recante la “Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario” (23E04030) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n.28 del 11-04-2023 - Suppl. Ordinario n. 1) (doc. 1); - della delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 14 dicembre 2022 – richiamata nel bando della procedura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto all'ammissione e alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a viceprocuratore onorario, previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne ritenute incompatibili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando per la selezione finalizzata all'ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario, nonché la delibera del Consiglio giudiziario richiamata dal bando
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, chiedendone l'annullamento. Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto all'ammissione e alla valutazione della propria domanda di partecipazione, previa eventuale rimessione di questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ovvero previa disapplicazione delle norme interne ritenute incompatibili. Il testo della sentenza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse.
La decisione
All'udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio. Il TAR, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure, le questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e la domanda di accertamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione dello sviluppo della vicenda e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per sopravvenuta soddisfazione della pretesa dedotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., precludendo l'esame delle censure di merito e delle questioni preliminari formulate in relazione alla domanda principale.
- Quando il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo equità, tenendo conto dello sviluppo della vicenda processuale.
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