Cassazione Penale, Sentenza n. 2161/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 (illecita detenzione di stupefacenti), deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73. Il ricorrente ha sostenuto che il rinvenimento di 100 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e 750 euro fosse compatibile con una detenzione di natura domestica e di minima offensività, idonea a far rientrare il fatto nella disciplina della lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto una valutazione di merito adeguata e motivata, evidenziando la rilevanza quantitativa della droga sequestrata, la presenza di più tipologie (hashish e cocaina), la somma in contanti rinvenuta e il probabile inserimento del prevenuto in un'organizzazione criminale come elementi che escludono la riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve. Per l'inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza adottata il 24 novembre 2021.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
art. 73, comma 1-bis e comma 5, d.P.R. 309/90
La Corte ha applicato l'art. 73, comma 1-bis quale norma incriminatrice contestata; ha ritenuto non applicabile il comma 5 (ipotesi di lieve entità) alla fattispecie per la combinazione di elementi oggettivi e soggettivi riscontrati (quantitativo non trascurabile, presenza di più tipologie di sostanze, denaro contante e indizi di collegamento a rete di approvvigionamento), valutazioni che escludono la minima offensività richiesta dalla norma.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Corte cost. sent. n.186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: non essendo ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha ritenuto legittimo irrogare la sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi del comma 5 dell'art. 73 richiede una valutazione globale e concreta: quantità della sostanza, tipologia, modalità del rinvenimento, presenza di denaro contante e indizi di contatti o approvvigionamento incidono negativamente sulla riconoscibilità della lieve entità.
- La presenza congiunta di più tipologie di droga e di una somma significativa di denaro è un forte indizio di finalità di spaccio e pesa contro l'applicazione della causa di minor offensività.
- Le valutazioni di merito svolte dalla Corte territoriale (sulle risultanze fattuali e probatorie) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate in termini logici e coerenti; la Suprema Corte interviene prevalentemente su questioni di diritto o vizi di motivazione palesi.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non si ravvisi totale assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria.
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entità è necessario fornire elementi probatori idonei a escludere qualsiasi collegamento con attività di spaccio organizzato e dimostrare la reale natura esclusivamente personale e domestica della detenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2139/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2022 del 19/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →