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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15738/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca, deducendo di vantare un credito verso una società e verso una persona fisica in qualità di fideiussore, aveva convenuto in giudizio la debitrice e la madre di questa per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di una donazione immobiliare con cui la debitrice aveva trasferito alla madre la proprietà di un immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione delle convenute, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione. In cassazione la soccombente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio, lamentando che il giudice di primo grado non avrebbe concesso i termini ex art. 183 c.p.c. per integrare deduzioni, produrre documenti e articolare prove; con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2901 c.c., sostenendo in modo generico l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non autosufficiente perché non indicava quali documenti fossero stati pretermessi, quali effetti avrebbe avuto la loro produzione e non riportava gli atti e i capi decisori necessari a valutare la rilevanza della censura. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di specificità e perché, nella sostanza, mirava a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È la norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole per la garanzia patrimoniale.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato con riguardo ai termini per le deduzioni, produzioni documentali e richieste istruttorie nel primo grado di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione del contraddittorio.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per lamentare violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione ai presupposti della revocatoria.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama come requisito di contenuto-forma del ricorso, ravvisandone la violazione per mancata specificazione dei documenti e degli atti rilevanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale o una nullità deve essere autosufficiente e specifico: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti, nonché spiegare la decisività della dedotta omissione.
  • La censura relativa alla mancata concessione di termini istruttori o alla pretesa lesione del contraddittorio non può risolversi in una mera allegazione generica: occorre chiarire quali difese o prove sarebbero state impedite e in che modo ciò avrebbe inciso sull'esito del giudizio.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge, quando la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
  • Nel giudizio di cassazione la deduzione dell'insussistenza dei presupposti di una revocatoria ordinaria è inammissibile se formulata in modo apodittico e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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