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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04645/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta da un soggetto che era stato attinto da un decreto penale di condanna per sostituzione di persona e poi assolto in sede di opposizione. Il ricorrente ha sostenuto che il procedimento penale nei suoi confronti fosse stato originato dalla comunicazione, da parte della società emittente della carta ricaricabile, dei dati dell’apparente intestatario di un conto collegato a una truffa online, e che tale società avesse violato gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalla circolare della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. In cassazione sono stati proposti nove motivi: violazione delle regole antiriciclaggio e dell’art. 2043 c.c.; omessa o apparente motivazione sul contenuto e sulla leggibilità dei documenti acquisiti; omesso esame di fatti relativi alla mancata consegna tempestiva della documentazione; violazione dei doveri di diligenza professionale e dei criteri di causalità; omessa pronuncia e motivazione sul danno patrimoniale e non patrimoniale. La Corte ha tuttavia ritenuto assorbente la carenza del nesso causale rispetto alla pretesa risarcitoria fondata sulla mera sottoposizione al procedimento penale, osservando che l’attività dell’autorità inquirente e del pubblico ministero interrompe il nesso tra la comunicazione dell’intermediario e il danno lamentato, salvo il caso di denuncia calunniosa. Quanto alla diversa prospettazione relativa al ritardo nella definizione del procedimento per mancata tempestiva trasmissione della documentazione al difensore, la Corte l’ha ritenuta un fatto costitutivo autonomo, non ritualmente introdotto in causa e comunque non scrutinabile in cassazione per difetto di specifica allegazione e per il regime della doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo inammissibili o comunque infondate le censure sulla violazione degli obblighi di verifica, sulla motivazione, sul nesso causale e sul danno. In particolare, ha affermato che la responsabilità civile della società resistente non poteva fondarsi sulla mera comunicazione di dati agli inquirenti, perché l'iniziativa dell'autorità procedente si sovrappone e interrompe il nesso eziologico, salvo ipotesi di calunnia. Ha inoltre rilevato che l'ulteriore teorica voce di danno legata all'ingiustificato prolungamento del processo penale per mancata trasmissione tempestiva dei documenti costituiva un diverso fatto costitutivo del diritto, non specificamente introdotto e quindi non esaminabile. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    richiamato solo come titolo del reato di sostituzione di persona oggetto del procedimento penale originario

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231

    richiamato quale base degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dell'intermediario

  • Circolare Banca d'Italia 3 aprile 2013

    indicata come provvedimento attuativo delle disposizioni antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana è esclusa quando il danno lamentato deriva da una denuncia o comunicazione agli inquirenti non calunniosa, poiché l'attività del pubblico ministero interrompe il nesso causale

  • art. 1176 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere una violazione della diligenza professionale dell'intermediario

  • art. 43 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure sulla causalità e sulla colpa

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte vi attribuisca una autonoma decisività

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente o omessa

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente o omessa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di danno non patrimoniale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il difetto di specifica indicazione e localizzazione dei fatti e dei documenti rilevanti

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per il divieto di censura del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La denuncia o comunicazione agli inquirenti di fatti penalmente rilevanti non genera di regola responsabilità civile del denunciante o segnalante quando non sia calunniosa, perché l'attività dell'autorità inquirente e del pubblico ministero si sovrappone all'iniziativa privata e interrompe il nesso causale con il danno lamentato.
  • Per configurare la responsabilità aquiliana del soggetto che abbia fornito informazioni all'autorità, occorre allegare e provare una condotta che integri gli estremi della calunnia; in difetto, l'evento processuale successivo è imputato causalmente all'esercizio pubblico dell'azione penale.
  • Se il danneggiato prospetta un diverso evento lesivo, come il ritardo nella definizione del processo per mancata tempestiva consegna di documenti, tale fatto costituisce un autonomo fatto costitutivo del diritto risarcitorio e deve essere specificamente dedotto e localizzato nel giudizio di merito.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che si risolvano in una nuova ricostruzione del fatto o che non superino la ratio decidendi autonoma fondata sulla mancanza di nesso causale.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è in linea di principio precluso se il ricorrente non indica una divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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