Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23461/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di appello di Milano (rito abbreviato/emergenziale), della condanna per rapina aggravata. Il difensore deduceva: 1) violazione del diritto al contraddittorio e della normativa sul rito (art. 178 e ss. c.p.p.), contestando che, nonostante la richiesta di trattazione orale presentata il 3/12/2023 per l'udienza del 20/12/2023 e una successiva istanza di rinvio per legittimo impedimento, il processo sia stato celebrato in forma cartolare con lesione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'identificazione dell'imputato, sostenendo che gli elementi probatori (abbigliamento, esito della perquisizione, tabulati telefonici) fossero insufficienti e contraddittori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura: il vizio relativo alla mancata instaurazione del processo nelle forme ordinarie (anziché cartolari) è una "nullità generale a regime intermedio" che deve essere eccepita tempestivamente nel corso del giudizio (con le conclusioni scritte o prima della deliberazione della sentenza di appello), pena la decadenza; la difesa non ha eccepito tempestivamente ma ha presentato solo istanza di legittimo impedimento, quindi la questione è tardiva. Sul secondo motivo ha escluso la possibilità di riesaminare il merito probatorio (vietato in sede di legittimità): la Corte di appello ha fornito motivazione logica e coerente a fondamento dell'identificazione (visioni dirette di immagini di elevata qualità, raffronto con foto del cartellino, corrispondenza di un tatuaggio, reperto di scarpe corrispondenti a quelle riprese nei filmati), e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione. Con decisione di rigetto, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Disciplina la celebrazione con contraddittorio scritto (rito cartolare) nelle specifiche fattispecie emergenziali; la Corte ha preso atto che il procedimento si è celebrato con tali forme, ma ha richiamato che eventuali vizi connessi devono essere eccepiti tempestivamente.

  • art. 23-bis, commi 2 e 3, d.l. n.137/2020, conv. con modificazioni dalla L. n.176/2020

    Norma che prevede il rito "emergenziale"/abbreviato applicato nel caso; la pronuncia sottolinea la natura speciale del rito ma conferma che le regole sulle nullità e sui termini di deduzione rimangono operative.

  • art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Rinvio normativo richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio e alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione di tali norme configurerebbe una nullità a regime intermedio da eccepire tempestivamente.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata in ordine ai termini/ambiti in cui le nullità possono essere dedotte in Cassazione; la Corte la usa per distinguere le nullità deducibili in sede di ricorso per cassazione da quelle che devono essere eccepite in sede precedente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso rigettato; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 22242/2011; Sez. 5 n. 34790/2022; Sez. 6 n. 13809/2015)

    Principi di diritto affermati dalla Cassazione richiamati nella motivazione: in particolare il concetto di "nullità generale a regime intermedio" e le regole sulla tempestività di eccezione, nonché i limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione di merito delle prove (possibilità di sindacato solo sulla logicità e sulla adesione della motivazione alle emergenze probatorie).

Massime di principio

  • Le eccezioni relative alla forma del rito (es. mancata instaurazione nelle forme ordinarie rispetto a quelle cartolari) sono "nullità a regime intermedio" e devono essere sollevate tempestivamente nel corso del giudizio (con le conclusioni scritte o prima della deliberazione della sentenza di appello); se non eccepite si intendono perse.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito della valutazione probatoria: può soltanto verificare la logica, la coerenza e l'attinenza della motivazione rispetto alle emergenze probatorie; per ottenere la cassazione per vizio motivazionale è necessario dimostrare specifici travisamenti delle fonti di prova.
  • In casi di identificazione basata su filmati/foto, la presenza di elementi di riscontro (qualità delle immagini, raffronto fotografico, corrispondenza di tatuaggi o indumenti, reperti rinvenuti in perquisizione) rende più solida la valutazione di merito e difficilmente ribaltabile in sede di legittimità.
  • Se si intende contestare l'applicazione di riti emergenziali o cartolari occorre tempestivamente eccepire la nullità e documentare in modo puntuale l'eventuale lesione del diritto di difesa; le domande tardive in cassazione rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Chi propone ricorso per cassazione e viene soccombente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.