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Sentenza

Sentenza del 01/04/2021 n. 9063 - Corte di Cassazione

IVA - Giochi spettacolo - Acquisto di beni messi in palio nell'ambito di manifestazioni a premio - Indetraibilità dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Recupero dell'IVA detratta sulle operazioni di acquisto di gettoni d'oro (oro da investimento) destinati a essere assegnati come premi a concorrenti di programmi televisivi (giochi-spettacolo). Le società hanno contestato che si trattasse di manifestazioni a premio soggette alla normativa che vieta la detrazione, sostenendo che i programmi erano giochi-spettacolo privi di finalità promozionali e che Videotime non fosse soggetto promotore; inoltre hanno invocato il DPR n.430/2001 e l'interpretazione autentica della L. n.28/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi: ha affermato che l'acquisto di gettoni d'oro rappresentanti oro da investimento destinati a premi non dà diritto alla detrazione dell'IVA (principio di diritto enunciato). Ha richiamato la modifica normativa operata dall'art.19 della L. n.449/1997 che ha reso indetraibile l'IVA sugli acquisti destinati a manifestazioni a premio e ha precisato che, se gli acquisti non hanno scontato IVA (es. perché l'oro è esente), è prevista un'imposta sostitutiva del 20% (art.19, comma 8 L.449/97). Ha escluso che la mera fatturazione dei costi alla committente (RTI) equivalga a trasferimento imponibile ai fini IVA o a esercizio del diritto di detrazione. Ha rilevato che la deduzione sarebbe possibile solo nei casi previsti dall'art.10, comma 1, n.11 e dall'art.19, comma 5-bis (operatori che commerciano/producono oro da investimento e hanno optato per l'imposizione), circostanza non provata dalle società. La Corte ha cassato in parte e rinviato solo sul profilo della quantificazione/mitigazione delle sanzioni (applicazione della disciplina più favorevole d.lgs. n.158/2015) e sulla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 2 (come novellato)

    In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio

    Il divieto di detrazione opera per gli acquisti destinati alle manifestazioni a premio: l'organizzatore assume la veste di consumatore finale e non può detrarre l'IVA pagata sugli acquisti dei premi

  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 8

    Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento

    Se gli acquisti dei premi non hanno scontato IVA (es. beni esenti come l'oro da investimento), si applica l'imposta sostitutiva del 20% come misura compensativa alternativa all'IVA

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 11

    Definizione e regime di esenzione per l'oro da investimento

    Le cessioni di oro da investimento sono esenti da IVA; tuttavia il diritto alla detrazione può emergere solo in casi specifici (operatori che commerciano/producono oro da investimento che hanno optato per l'imposizione)

  • D.P.R. n. 430/2001, art. 5 e art. 6, comma 1, lett. b)

    Regolamento di delegificazione che disciplina aspetti amministrativi e la distinzione oggettiva/soggettiva tra manifestazioni a premio e altre iniziative (esclude alcune forme di giochi-spettacolo dalle manifestazioni a premio ai fini amministrativi), ma non abroga né modifica il regime fiscale della detraibilità IVA previsto dall'art.19

  • Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 5 (interpretazione autentica)

    Ha fornito un'interpretazione autentica limitativa, specificando che alcune locuzioni si riferiscono esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori; non però tale da alterare il divieto di detrazione stabilito dall'art.19 nella misura applicabile al caso concreto

  • Direttiva IVA (considerando 53 e 54) e giurisprudenza CJEU

    (considerando 53-54) Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti dall'imposta

    La disciplina comunitaria riconosce la natura di esenzione per l'oro da investimento e fornisce criteri interpretativi; la Corte ha richiamato tali considerazioni per qualificare i gettoni come oro da investimento e per spiegare l'alternatività tra esenzione e imposta sostitutiva

Massime di principio

  • Se una società acquista oro da investimento (es. gettoni/monete d'oro il cui valore rispecchia il metallo) per destinarlo come premio in manifestazioni a premio, non ha diritto a detrarre l'IVA pagata su tali acquisti: l'organizzatore è considerato consumatore finale.
  • Quando gli acquisti dei premi non hanno scontato IVA (perché il bene è esente), l'ordinamento prevede l'imposta sostitutiva del 20% (art.19, comma 8 L.449/97) come misura alternativa e non cumulativa con l'IVA.
  • La qualificazione della manifestazione (gioco-spettacolo vs. manifestazione a premio) e la qualifica soggettiva del promotore sono rilevanti, ma possono essere insanabili se il bene è oro da investimento: la natura del bene può rendere irrilevanti altre contestazioni se ricorrono i presupposti normativi dell'indetraibilità.
  • Il diritto di detrazione resta possibile solo in ipotesi specifiche previste dalla norma (es. operatori che commerciano o producono oro da investimento e hanno optato per l'imposizione): occorre prova che l'acquisto sia stato effettuato nei confronti di tali soggetti.
  • La semplice fatturazione/addebitazione dei costi alla committente non trasforma automaticamente l'operazione in una cessione imponibile né crea il diritto alla detrazione; per far valere la figura della commissione occorre dimostrare il trasferimento della proprietà in nome e per conto del committente secondo i requisiti civilistici e comunitari.
  • Per contestare sanzioni tributarie invocate dall'Amministrazione per detrazioni indotte, il contribuente deve documentare elementi che giustifichino l'errore scusabile o l'incertezza normativa oggettiva (indice delle fonti contrastanti, prassi, interpretazioni autentiche, ecc.).
  • In presenza di procedimenti pendenti è possibile richiedere l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole (es. d.lgs. n.158/2015), ma il giudice del merito deve riesaminare e motivare la valutazione sulla congruità della mitigazione rispetto agli elementi fattuali e soggettivi.

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