Ordinanza n. 3530/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in ordine alla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata il 12/08/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata il 12 agosto 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, formatosi sulla domanda di rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendo l’annullamento del silenzio e, in via cautelare, l’adozione di misure volte a consentire la trattazione della domanda. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di illegittimità né deduzioni articolate delle parti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per intervenire già in sede cautelare e ha ordinato, nei sensi indicati in motivazione, la lavorazione della domanda di visto e la fissazione del relativo appuntamento. Ha precisato che lo stato di sospensione del nulla osta non impedisce all’Amministrazione degli Esteri di svolgere tutte le attività necessarie a rimuovere gli ostacoli alla trattazione della domanda, anche mediante interlocuzione con le altre autorità competenti. La domanda cautelare è stata quindi accolta, il merito è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare adottata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di procedere alla lavorazione di una domanda amministrativa e di fissare il relativo appuntamento quando ne ricorrano i presupposti cautelari, anche se il procedimento è condizionato da interlocuzioni o adempimenti rimessi ad altre autorità.
- La sospensione del nulla osta non preclude necessariamente lo svolgimento, da parte dell’amministrazione competente al rilascio del visto, delle attività istruttorie e organizzative funzionali a rimuovere gli ostacoli alla trattazione della domanda, incluse le interlocuzioni con le altre autorità competenti.
Come è indicizzato
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