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Ordinanza

Ordinanza n. 3530/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in ordine alla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata il 12/08/2023;

Giustizia amministrativa202602524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata il 12 agosto 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, formatosi sulla domanda di rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendo l’annullamento del silenzio e, in via cautelare, l’adozione di misure volte a consentire la trattazione della domanda. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di illegittimità né deduzioni articolate delle parti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per intervenire già in sede cautelare e ha ordinato, nei sensi indicati in motivazione, la lavorazione della domanda di visto e la fissazione del relativo appuntamento. Ha precisato che lo stato di sospensione del nulla osta non impedisce all’Amministrazione degli Esteri di svolgere tutte le attività necessarie a rimuovere gli ostacoli alla trattazione della domanda, anche mediante interlocuzione con le altre autorità competenti. La domanda cautelare è stata quindi accolta, il merito è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare adottata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di procedere alla lavorazione di una domanda amministrativa e di fissare il relativo appuntamento quando ne ricorrano i presupposti cautelari, anche se il procedimento è condizionato da interlocuzioni o adempimenti rimessi ad altre autorità.
  • La sospensione del nulla osta non preclude necessariamente lo svolgimento, da parte dell’amministrazione competente al rilascio del visto, delle attività istruttorie e organizzative funzionali a rimuovere gli ostacoli alla trattazione della domanda, incluse le interlocuzioni con le altre autorità competenti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

Testo integrale

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