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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22802/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. 12/08/1962 n. 1338: se l'azione del lavoratore sia imprescrittibile o, se prescrittibile, quando incominci a decorrere (momento della prescrizione dei contributi / momento in cui il lavoratore ha conoscenza dell'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita / momento dell'insorgenza del danno). Il ricorso principale dell'INPS censurava la decisione della Corte territoriale che aveva fissato la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il lavoratore ebbe consapevolezza dell'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso principale dell'INPS e rigettato il ricorso incidentale di Pasquarelli. Il principio di diritto affermato stabilisce che l'azione ex art.13 è prescrittibile: per il datore di lavoro il termine di prescrizione decorre dalla data di prescrizione dei contributi (momento in cui l'INPS non può più pretenderne il versamento); per il lavoratore che si sostituisce al datore (art.13, comma 5) il termine di prescrizione inizia a decorrere solo quando si è definitivamente prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere la costituzione della rendita (ossia quando il datore non può più ottenere/versare la riserva matematica). La Corte d'appello di Perugia è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla stessa Corte, secondo il principio espresso.

Norme richiamate

  • legge 12 agosto 1962 n. 1338, art. 13

    “il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione […], può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire […] una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”; e “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno”

    La norma realizza un meccanismo di regolarizzazione contributiva soggetto a prescrizione; riconosce diritti distinti per datore e lavoratore (possibilità di costituzione della rendita e facoltà sostitutiva del lavoratore). La Corte ha stabilito che la prescrizione si applica e che la decorrenza va differenziata a seconda che agisca il datore o il lavoratore sostitutivo.

  • legge n. 203 del 2024, art. 30 (integrazione art. 13 l. 1338/1962)

    «il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma»

    La novella conferma e disciplina ulteriormente l'ambito prescrizionale: introduce la facoltà residuale per il lavoratore di chiedere la rendita a proprio carico dopo il decorso dei termini di prescrizione previsti per i rimedi precedenti, rafforzando l'idea di un regime prescrizionale ordinato e sequenziale.

  • codice civile, art. 2116, secondo comma

    “nei casi in cui […] le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”

    L'art. 2116 disciplina il risarcimento del danno derivante da omissioni contributive; la Corte lo collega all'art.13 come tutela autonoma (risarcimento) distinta dalla costituzione della rendita in forma specifica, con decorrenza della prescrizione legata all'effettiva produzione del danno (es.: maturazione del diritto pensionistico).

  • codice civile, art. 2946

    Individua il termine ordinario di prescrizione (decennale) applicabile, salvo diversa disposizione; la giurisprudenza e la Corte hanno qualificato l'azione ex art.13 come soggetta al termine ordinario.

  • codice civile, art. 2935

    Riguarda il momento di decorrenza della prescrizione; la giurisprudenza ha ritenuto che per il datore il termine decorre dalla data in cui si è perfezionata la prescrizione del credito contributivo (compimento della prescrizione dei contributi).

  • d.m. 19 febbraio 1981

    Regolamenta le tariffe per il calcolo della riserva matematica: la riserva è calcolata in modo da coprire l'onere dell'INPS per la rendita e dunque evita oneri a carico dell'Istituto una volta versata la provvista.

  • d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    Riferimento normativo alla decadenza triennale non applicabile alla fattispecie: la Corte ha escluso l'applicabilità della decadenza amministrativa rilevando la natura specifica della tutela ex art.13 e il regime prescrizionale della materia previdenziale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma processuale citata relativament e al versamento del contributo unificato; richiamata per esigenze processuali e contributive nella fase di legittimità.

Massime di principio

  • L'azione di costituzione della rendita ex art.13 l.1338/1962 è prescrittibile: non è imprescrittibile.
  • Per il datore di lavoro il termine prescrizionale (ordinariamente decennale) decorre dalla data in cui si è perfezionata la prescrizione del credito contributivo (quando l'INPS non può più esigere i contributi).
  • Per il lavoratore che si sostituisce al datore (art.13, comma 5) la prescrizione del suo diritto inizia solo quando si è definitivamente prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere la costituzione della rendita (ossia quando il datore non può più provvedervi); la decorrenza è quindi sequenziale e diversa rispetto a quella datoriale.
  • La conoscenza da parte del lavoratore dell'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita (o la sua data di consapevolezza) non è il criterio generale per fissare la decorrenza della prescrizione; l'elemento oggettivo (prescrizione del credito contributivo e conseguente impossibilità per il datore) è determinante.
  • Il regime prescrizionale in materia previdenziale è di ordine pubblico: l'ente previdenziale non può rinunciare alla prescrizione e questa può essere rilevata d'ufficio; eventuali comunicazioni pubbliche dell'INPS non modificano il termine prescrizionale, se non a fini di responsabilità (che andrebbe però dimostrata).
  • In caso di controversia: verificare le date di prescrizione dei contributi, se e quando il datore poteva ancora esercitare la facoltà di chiedere la rendita, e documentare lo stato di impossibilità (es.: liquidazione o cessazione dell'azienda, fallimento, decesso).
  • Dopo il decorso dei termini per le facoltà del datore e del lavoratore sostitutivo, il lavoratore ha un'ulteriore facoltà residue (introdotta dalla legge 203/2024) di chiedere la rendita con onere totalmente a suo carico, ma anch'essa soggetta a prescrizione e condizioni probatorie stringenti.

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