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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22805/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la corretta tassazione in capo alla contribuente in relazione a operazioni connesse alla scissione parziale dell'azienda speciale (ARIN) e al successivo accollo di debiti da parte della società beneficiaria. In particolare, l'ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte IRES riferite all'anno 2012 e aveva ritenuto che il cosiddetto fondo rischi da scissione, il fondo pensioni e il fondo contenzioso fossero poste fiscalmente dedotte (quindi deducibili) e pertanto tassabili al momento della loro utilizzazione o dello stralcio. L'Agenzia sosteneva inoltre che l'operazione era, nella sostanza, un conferimento (con possibile rilevanza fiscale), non una scissione esente, richiamando l'art. 115 del d.lgs. n. 267/2000 e le disposizioni del TUIR sulle operazioni straordinarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Il giudice di legittimità ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia: (i) la CTR aveva correttamente accertato che i fondi in contestazione non erano stati dedotti dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette dalla società beneficiaria, pertanto non potevano essere recuperati come reddito tassabile; (ii) l'interpretazione dell'art. 115 Tuel nell'ottica dell'Agenzia (che assimilava la scissione a un conferimento fiscalmente rilevante) non era condivisibile: l'art. 115 va letto in combinato disposto con l'art. 173 TUIR e la disciplina delle scissioni, che non danno luogo a realizzo di plusvalenze/minusvalenze. Conseguentemente la pretesa erariale è risultata infondata. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia, con liquidazione in favore della contribuente. Il giudice ha altresì rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) - art. 115

    "il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali"

    La Corte ha interpretato l'art. 115 in combinato disposto con il successivo comma 7 e con la normativa del TUIR: la norma rafforza il regime agevolato/di non realizzo previsto per le scissioni e non deve essere letta come una deroga che trasforma ogni scissione in un conferimento fiscalmente produttivo di plusvalenze.

  • TUIR - art. 173

    L'art. 173 stabilisce che la scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze/minusvalenze sui beni della società scissa; la Corte lo ha richiamato per affermare che le poste patrimoniali nate in capo alla beneficiaria vanno valutate secondo il trattamento fiscale effettivamente adottato e non per una presunzione di rilevanza fiscale.

  • TUIR - artt. 170-176

    Disciplina le operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento); servono a definire il regime di neutralità fiscale delle scissioni che impedisce automaticamente la tassazione delle poste trasferite salvo diversa prova del loro trattamento fiscale.

  • TUIR - artt. 88 e 109

    Richiamati dall'Agenzia nella censura, ma la Corte non ha dato loro rilievo tale da modificare la valutazione: l'analisi è stata incentrata sulla effettiva deducibilità delle poste contestate e sul regime speciale delle scissioni.

  • Codice Civile - art. 2504 decies

    Riferito alla responsabilità sussidiaria per i debiti della società scissa; giustificava la costituzione di un fondo rischi nella perizia di scissione e l'accertamento contabile dei debiti/accollo successivo.

  • Codice di procedura civile - art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c.

    Ripresi in relazione al primo motivo (vizio di motivazione) e alla possibilità di censurare la motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 13

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13 nei confronti delle parti, ai sensi del comma 1 quater.

Massime di principio

  • In caso di scissione, va prioritariamente applicato il regime previsto dal TUIR (art. 173 e ss.): la scissione, se correttamente qualificata e gestita, non determina automaticamente il realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
  • Per contestare la non imponibilità di poste trasferite in scissione l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che quelle poste sono state effettivamente dedotte dalla base imponibile del soggetto beneficiario; l'onere della prova rimane in capo all'ufficio.
  • La qualificazione giuridica formale (scissione vs conferimento) rileva: non è sempre possibile sostituire la forma con una diversa sostanza fiscale se la normativa speciale (TUEL + TUIR) disciplina espressamente l'operazione.
  • La rilevanza fiscale di fondi (es. fondo rischi, fondo pensioni, fondo contenzioso) dipende dal trattamento fiscale effettivamente seguito in capo alla beneficiaria (se sono già stati assoggettati a tassazione o dedotti); occorre verificare la documentazione contabile e le dichiarazioni fiscali antecedenti.
  • I ricorsi incidentali proposti in via condizionata sono inammissibili se il ricorso principale è rigettato; va valutata l'esistenza dell'interesse in base all'esito del principale.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese: è importante considerare il rischio di rimborso dei costi legali e delle spese vive in caso di perdite in giudizio.

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