Cassazione Civile, Sentenza n. 22808/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2007-2008 per maggiore IRES e IRAP (oltre sanzioni e interessi). Questioni principali: (i) qualificazione fiscale del "fondo rischi da scissione" e conseguente sopravvenienza tassabile per la società beneficiaria dopo l'accollo dei debiti; (ii) recupero a tassazione degli interessi attivi maturati sui contributi in conto impianti (l'Agenzia sostiene che dovessero seguire il trattamento fiscale del contributo; la contribuente sostiene che siano accessori del contributo); (iii) deducibilità IRAP delle quote di ammortamento delle aree sottostanti i fabbricati strumentali dopo modifiche normative; (iv) accertamento di un accantonamento non deducibile volto a neutralizzare la tassazione degli interessi attivi sui conti relativi ai contributi; (v) richiesta di annullamento delle sanzioni per presunta incertezza normativa e affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale proposti dall'Agenzia (ossia le censure relative alla qualificazione fiscale dei fondi da scissione, all'interpretazione dell'art.115 TUEL come fonte di un trattamento fiscale derogatorio e alla questione IRAP/ammortamenti) e ha accolto il quarto motivo del ricorso principale (procedurale) relativo al mancato esame definitivo delle sanzioni da parte della CTR: la sentenza d'appello è cassata limitatamente alla materia sanzionatoria e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (sezione CGT-2) perché si pronunci in diversa composizione anche sulle sanzioni. Parallelamente, è stato accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla contribuente (richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa e affidamento), mentre il primo motivo incidentale è stato dichiarato infondato e il terzo assorbito. La Cassazione ha altresì precisato che, in caso di rinnovata pronuncia sul punto, il giudice di merito dovrà verificare l'applicabilità delle esimenti (incertezza normativa/affidamento) e, se del caso, applicare la disciplina più favorevole (lex mitior) nella determinazione delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
"il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali"
il comma 6 va letto con il comma 7 e in combinato disposto con l'art. 173 Tuir: non introduce una deroga che trasforma la scissione in un conferimento fiscalmente tassabile, bensì rafforza il principio che la scissione non realizza plusvalenze imponibili; la rilevanza fiscale delle poste create post-scissione va accertata concretamente in base al trattamento fiscale effettivamente seguito dalla beneficiaria
art. 173 TUIR
la scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze; applicazione relativa al caso di specie per escludere una qualificazione automatica come conferimento tassabile
artt. 170-176 TUIR (operazioni straordinarie)
le regole fiscali sulle operazioni straordinarie (inclusa la scissione) devono essere applicate e interpretate concretamente; non si può presumere la fiscalità di poste di bilancio senza verificare il trattamento fiscale effettivamente seguito
artt. 88, 105, 106, 107 TUIR
richiamati in relazione alla disciplina dei contributi in conto impianti e della tassazione degli interessi: in mancanza di norma che vincoli gli interessi al trattamento del contributo, gli interessi costituiscono reddito di capitale soggetto al principio di competenza
art. 11-bis d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, comma 50, lett. g) L. n. 244/2007
l'abrogazione dell'art. 11-bis con efficacia dall'esercizio 2008 ha staccato la determinazione della base IRAP dalla base IRES; pertanto, per l'IRAP occorre seguire le disposizioni autonome (artt. 5 e ss. del d.lgs. 446/1997)
art. 5 e ss. d.lgs. n. 446/1997 (base imponibile IRAP)
da applicare autonomamente per la determinazione della base IRAP dal 2008 in poi; conseguenze sulla deducibilità degli ammortamenti
art. 2504-decies c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità sussidiaria per debiti rimasti in capo alla scissa e al fondo rischi stimato in sede di perizia sulla scissione
art. 10 legge n. 212/2000; art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997; art. 8 d.lgs. n. 546/1992
norme richiamate in tema di principi di buona fede, affidamento e condizioni per l'esclusione delle sanzioni in caso di incertezza normativa e comportamento affidabile del contribuente
art. 384 c.p.c., art. 360 c.p.c., art. 132 c.p.c.
richiamati con riguardo ai poteri della Corte e alle doglianze procedurali: la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello limitatamente alla parte non decisoria sulle sanzioni e ha disposto il rinvio per nuovo esame
Massime di principio
- In caso di scissione, non si può presumere automaticamente la "rilevanza fiscale" di poste iscritte a bilancio nella società beneficiaria: va verificato concretamente come tali poste siano state trattate fiscalmente (se già tassate o meno) per stabilire se e quando emergano sopravvenienze imponibili.
- Gli interessi attivi maturati sui contributi in conto impianti, in mancanza di una norma che li vincoli al trattamento fiscale del capitale, seguono il principio di competenza e sono tassabili come redditi di capitale; la eventuale restituzione insieme al contributo può generare sopravvenienza deducibile, ma fino ad allora vanno dichiarati.
- Per l'IRAP, a partire dal periodo d'imposta 2008 la base imponibile è autonoma rispetto all'IRES (abrogazione art. 11-bis), quindi la deducibilità degli ammortamenti va valutata secondo le disposizioni specifiche dell'IRAP.
- Le sanzioni tributarie devono sempre essere espressamente valutate dal giudice di merito: anche se è accertata una pretesa tributaria su taluni punti, il giudice deve pronunciarsi sulle sanzioni e verificare l'esistenza di esimenti quali incertezza normativa e affidamento del contribuente.
- In caso di mutamento normativo favorevole (lex mitior) intervenuto dopo l'illecito, il giudice di merito deve applicare la disciplina più favorevole nella determinazione delle sanzioni, qualora proceda a nuova quantificazione.
- Sul piano processuale, se la sentenza di merito omette di decidere su questioni rilevanti (es. sanzioni), la Cassazione può cassare limitatamente a tali profili e disporre il rinvio per la loro completa valutazione.
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