Cassazione Civile, Sentenza n. 22797/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia in materia di IVA relativa a operazioni di compravendita di energia elettrica ritenute dall'Amministrazione finanziaria oggettivamente inesistenti (operazioni "circolari" o back to back) tra Green Network spa e società del gruppo, con recupero di detrazioni IVA operate da Europe Energy. L'Amministrazione deduceva che le transazioni erano prive di sostanza (sede mero recapito, assenza di personale e strumenti, mancata registrazione al mercato gestito dal GSE, perfetta corrispondenza di quantità e corrispettivi con saldo zero) e che pertanto non spettava la detrazione dell'IVA; la CTR aveva invece ritenuto provata l'operatività della società e la regolarità delle registrazioni, consentendo la detrazione. In Cassazione l'Agenzia ha censurato: (i) la valutazione errata del ragionamento presuntivo da parte della CTR; (ii) la violazione delle norme nazionali ed europee (art.19 DPR 633/1972 e artt. 63,168,203 della Direttiva 2006/112/CE) e della giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare C-712/17 EN.SA) in tema di detraibilità in caso di operazioni fittizie circolari; (iii) la mancata considerazione della necessità di rettifica/annullamento ex art.26 DPR 633/1972 per eliminare il rischio di perdita di gettito.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati il primo (vizi nel ragionamento presuntivo operato dalla CTR) e il secondo motivo (errata applicazione dei princìpi di diritto comunitario e nazionale in tema di detraibilità dell'IVA nelle operazioni circolari, con richiamo alla sentenza C-712/17 EN.SA e al principio di cartolarità di cui all'art.21 comma 7 DPR 633/1972). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in parte e ha rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame conformemente ai principi indicati dalla Cassazione (valutazione complessiva e logica degli indizi, verifica dell'eliminazione del rischio di perdita di gettito e dell'eventuale applicazione delle procedure di rettifica).
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 21 comma 7
«se il cedente o prestatore emette una fattura per operazioni inesistenti, ovvero indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura»
Principio di "cartolarità": l'indicazione dell'IVA in fattura pone l'obbligo di versamento in capo all'emittente, anche se l'operazione è inesistente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19 comma 1
Regola il diritto alla detrazione dell'IVA; la detrazione è subordinata all'effettività dell'operazione economica e non può essere riconosciuta per operazioni inesistenti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 26 (commi 1, 2 e 3)
Disciplina le rettifiche di fatture/operazioni: la procedura di rettifica (art.26 commi 1 e 3) può eliminare il rischio di perdita di gettito e consentire la regolarizzazione della detrazione; il comma 2 riguarda ipotesi diverse (es. sopravvenuta inesigibilità, procedure concorsuali).
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Stabilisce i presupposti del diritto alla detrazione: la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive; operazioni fittizie escludono la detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 203
Equivalente del principio di cartolarità a livello comunitario: chi indica l'IVA in fattura è tenuto a versarla.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 63 e 273
Norme richiamate relative al funzionamento del sistema IVA e ai principi di neutralità e cooperazione; utilizzate nel quadro dell'interpretazione comunitaria sui diritti e obblighi in caso di operazioni fittizie.
Corte di giustizia UE, causa C-712/17 (EN.SA.)
La Corte ha stabilito che la Direttiva non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell'IVA per operazioni fittizie e impone il pagamento dell'IVA a chi la indica in fattura, purché il diritto nazionale consenta la rettifica del debito d'imposta quando l'emittente, non in buona fede, abbia tempestivamente eliminato il rischio di perdita di gettito; la valutazione spetta al giudice nazionale.
Giurisprudenza CGUE (es. C-566/07 Stadeco; C-643/11 Stroy trans)
Confermano il principio secondo cui l'indicazione dell'IVA in fattura implica l'obbligo di versamento e che una fattura relativa a operazione inesistente non può dare diritto alla detrazione.
Massime di principio
- Il principio di cartolarità: l'indicazione dell'IVA in fattura obbliga l'emittente al versamento dell'imposta, anche se l'operazione è fittizia.
- Il diritto alla detrazione richiede l'effettività dell'operazione; la mera esibizione di fatture, registrazioni contabili o pagamenti formali non è sufficiente se l'Amministrazione dimostra, anche con presunzioni, la non realizzazione dell'operazione.
- Nelle operazioni "circolari" o back to back il giudice deve valutare gli indizi in modo complessivo e coerente (non in modo atomistico): la perfetta corrispondenza di quantità, prezzi e saldi nulli è un grave indizio di fittizietà che va adeguatamente valutato.
- La normativa nazionale (art.26 DPR 633/1972) può prevedere strumenti di rettifica che, se tempestivamente utilizzati dall'emittente o applicati dall'Amministrazione, eliminano il rischio di perdita di gettito e possono consentire la regolarizzazione e la legittimazione della detrazione a determinate condizioni.
- Se l'emittente non è in buona fede (ossia ha consapevolmente emesso fatture per operazioni inesistenti) non può invocare la buona fede per conservare la detrazione; spettano ai giudici nazionali verificare se il rischio di perdita sia stato eliminato in tempo utile.
- In sede di giudizio, l'Amministrazione ha l'onere di indicare chiaramente gli elementi indiziari a supporto dell'inesistenza; il contribuente, a sua volta, deve fornire prove concrete dell'effettiva prestazione per mantenere la detrazione.
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