Cassazione Civile, Sentenza n. 22794/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Europe Energy contro avviso di accertamento per I.V.A. relativa al 2011. L'Agenzia deduceva: (i) errata applicazione delle regole sul ragionamento presuntivo e mancato esame complessivo degli indizi che dimostravano l'inesistenza oggettiva delle operazioni (operazioni 'circolari' fra società del gruppo); (ii) omesso esame di punti decisivi di fatto; (iii) errata conclusione della CTR secondo cui, essendo tutte le società risultate aver versato imposte, non vi sarebbe stato pregiudizio per l'Erario e quindi nessun motivo per negare la detrazione dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo (assorbendo il secondo), ritenendo fondati: (a) il profilo giuridico relativo alla disciplina IVA (cartolarità del debito IVA vs. requisito di effettività per la detrazione) e l'erronea valutazione della CTR che aveva escluso il pregiudizio per l'Erario limitandosi al fatto che le imposte erano state versate; (b) la violazione delle regole del ragionamento presuntivo da parte della CTR che non ha valutato congiuntamente e concretamente gli elementi indiziari offerti dall'Amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7
Principio di 'cartolarità': chi indica l'IVA in fattura è tenuto al pagamento dell'imposta indicata anche se la fattura descrive operazioni inesistenti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 1
Disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA; la detrazione è subordinata all'effettività dell'operazione economica.
D.P.R. n. 633/1972, art. 26, commi 1 e 3
Procedura nazionale di rettifica/annullamento degli errori di fatturazione che può eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale se attivata tempestivamente dall'emittente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 26, comma 2
Regola esclusivamente le ipotesi successive alla registrazione in cui l'operazione venga meno per cause specifiche (inadempimento, procedure concorsuali, ecc.), distinta dalla disciplina di cui ai commi 1 e 3.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Stabilisce che l'IVA relativa a operazioni inesistenti non dà diritto alla detrazione; il diritto alla detrazione presuppone l'effettività dell'operazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 203
Prevede che l'IVA indicata in fattura è dovuta da chi l'ha indicata (aspetto della cartolarità) e quindi può sorgere l'obbligo di versamento anche per operazioni inesistenti.
Corte di giustizia UE, causa C-712/17 (EN.SA.)
Ha valutato le 'operazioni circolari' e stabilito che la Direttiva IVA non impedisce che lo Stato membro escluda la detrazione in caso di operazioni fittizie purché la normativa nazionale consenta la rettifica del debito d'imposta dell'emittente qualora questi, non in buona fede, abbia eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito fiscale; compito del giudice nazionale verificarne l'esistenza.
Corte di giustizia UE, causa C-566/07 (Stadeco)
Giurisprudenza citata sul principio per cui l'indicazione dell'IVA in fattura comporta l'obbligo di pagamento dell'imposta da parte di chi la indica.
Corte di giustizia UE, causa C-643/11 (Stroy trans)
Conferma che l'IVA indicata in fattura è dovuta e che la detrazione richiede l'effettività dell'operazione; usata per chiarire la compatibilità con il principio di neutralità.
Cassazione civile, sent. n. 29278/2023
Giurisprudenza nazionale che chiarisce i presupposti per il ripristino della corrispondenza fra rappresentazione cartolare e realtà economica e le condizioni per considerare eliminato il rischio di perdita per l'Erario.
Massime di principio
- In presenza di fatture che documentano operazioni potenzialmente inesistenti (in particolare operazioni 'circolari'), l'emittente è comunque obbligato al versamento dell'IVA indicata in fattura (principio di cartolarità), mentre il destinatario può esercitare il diritto alla detrazione solo se l'operazione è effettivamente sussistente.
- Lo Stato può prevedere meccanismi di rettifica (es. art. 26 DPR 633/1972) che, se efficacemente attivati in tempo utile dall'emittente, eliminano il rischio di perdita di gettito e consentono la detrazione al destinatario; il giudice deve verificare l'effettivo avvenuto ripristino del rischio.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni semplici e con valutazione globale degli indizi, l'inesistenza oggettiva delle operazioni; gli indizi rilevanti includono l'assenza di struttura organizzativa, mancanza di consegne fisiche, assenza di registrazioni sul mercato competente (es. Borsa elettrica/GSE), corrispondenze perfette nelle quantità e nei corrispettivi tra operazioni reciproche.
- Una volta dimostrata l'inesistenza oggettiva mediante presunzioni, il contribuente deve provare l'effettiva esecuzione delle operazioni con elementi concreti e non limitarsi alla regolarità formale delle scritture o all'esibizione delle fatture.
- Il giudice di merito deve applicare il ragionamento presuntivo secondo un criterio 'globale' e coerente (non 'atomistico-analitico'), esaminando tutti gli elementi indiziari nel loro complesso e motivando la scelta probatoria; la mera considerazione astratta delle prassi del mercato non esime dal valutare le modalità concrete delle transazioni.
- In operazioni di trading di energia, la pratica del 'netting fisico' o di transazioni back-to-back non esclude in astratto la possibilità di fittizietà: occorre verificare fatti concreti (flussi fisici, pagamenti, presenza sul mercato) per distinguere operazioni reali da schemi volti ad ottenere indebitamente la detrazione IVA.
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