Cassazione Civile, Sentenza n. 22804/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento IRES per l'anno 2007 (importo €13.396.450), sostenendo che, a seguito di una scissione e dell'accollamento dei debiti da parte della beneficiaria, il "fondo rischi da scissione" aveva perso la sua funzione e doveva essere ricondotto a sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile. L'Amministrazione deduceva altresì che l'operazione di scissione fosse, nei fatti, assimilabile a un conferimento con conseguente rilievo fiscale delle poste passive ai sensi dell'art.115 TUEL e delle norme del TUIR; infine chiedeva il recupero della non deducibilità dei fondi successivamente iscritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che i fondi iscritti (tra cui il "fondo rischi da scissione") fossero "fondi tassati" alimentati da riserve non dedotte e non costituenti passività certe e determinate, perciò non deducibili ma neppure fonte di sopravvenienza attiva al momento dell'utilizzo. La Corte ha inoltre escluso che la scissione potesse essere ritenuta, per gli effetti fiscali qui rilevanti, un conferimento, e ha ritenuto irrilevanti le censure relative alla motivazione della sentenza di merito; le questioni sulle sanzioni sono state ritenute assorbite dalla pronuncia di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) art. 115, comma 6
«sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali»
La Corte ha ritenuto che l'esenzione prevista non imponga il riconoscimento fiscale delle passività contabili (o delle riserve da scissione) come elementi deducibili; l'art.115 non autorizza a qualificare automaticamente come deducibili o tassabili le poste passive incluse nei bilanci di aziende speciali o società risultanti da scissione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 88 e art. 109
Richiamate dall'Agenzia come base normativa generale per la determinazione del reddito d'impresa; la Corte ha valutato la disciplina della fiscalità delle operazioni societarie alla luce dei principi di neutralità e simmetria, ma ha confermato che la deducibilità degli accantonamenti è disciplinata in modo rigoroso dal TUIR.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 107
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la deducibilità degli accantonamenti è tassativa e limitata ai casi previsti dalla norma (elencazione chiusa); accantonamenti non corrispondenti a passività certe e determinate non sono deducibili.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Citato nelle censure sulla motivazione dell'atto impositivo e sul diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che gli specifici profili di motivazione dedotti dall'Agenzia non assorbivano la decisione di merito sulla fondatezza dell'accertamento.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e art. 16, comma 2
Richiamati in relazione alle sanzioni; la Corte ha comunque ritenuto superflua l'ulteriore valutazione sulle sanzioni dopo la confermata infondatezza della pretesa impositiva.
legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12
Richiamate dalle parti in tema di diritto al contraddittorio e motivazione degli atti impositivi; la Corte ha valutato che le censure relative al contraddittorio non mutavano l'esito della controversia.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Invocata in relazione ai principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la Corte non ha ritenuto che le presunte carenze motivate potessero incidere sull'esito favorevole alla contribuente.
codice civile, art. 2504-bis e artt. del 2504-septies / 2504-decies
Richiamati per le regole civilistiche sulle fusioni/scissioni; la Corte ha fatto riferimento alla disciplina civilistica per spiegare la natura contabile degli avanzi/iscrizioni tra fondi rischi e la loro irrilevanza fiscale se effettivamente impiegati per copertura di oneri civilistici.
codice di procedura civile, artt. 112 e 132
Invocate nelle censure di nullità della motivazione; la Corte ha chiarito i limiti del sindacato di motivazione in cassazione, richiamando il criterio del "minimo costituzionale" della motivazione e distinguendo vizio di omessa pronunzia da vizio di motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato esclusivamente in relazione all'esclusione della condanna al contributo unificato per l'Amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando un fondo per rischi e oneri è alimentato con riserve derivanti da operazioni straordinarie e non rappresenta accantonamenti relativi a passività certe e determinate, è qualificabile come "fondo tassato": non è deducibile e il suo utilizzo per oneri civilistici non genera necessariamente una sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile.
- La qualificazione fiscale di operazioni straordinarie (scissione vs conferimento) dipende dagli effetti giuridici e fiscali previsti dalla normativa specifica; non è sufficiente ritenere che una scissione abbia 'nella sostanza' gli effetti di un conferimento per modificarne automaticamente le conseguenze fiscali.
- L'esenzione prevista dall'art.115 TUEL non impone il riconoscimento fiscale automatico delle passività contabili o delle riserve da scissione quale elemento deducibile: l'esenzione riguarda imposte dirette/indirette ma non riformula la disciplina di deducibilità prevista dal TUIR.
- La deducibilità degli accantonamenti è normativa e tassativa (art.107 TUIR): gli accantonamenti per ipotesi di oneri futuri sono deducibili solo se rispondono ai requisiti di certezza, determinabilità e alle fattispecie espressamente previste dalla legge.
- In sede di impugnazione in cassazione, le doglianze sulla motivazione della sentenza di merito sono valutate nei limiti del "minimo costituzionale": non ogni critica alla motivazione è ammissibile; va distinto il vizio di omessa pronuncia (da dedurre secondo art.360 n.4) dalla semplice insufficienza della motivazione (art.360 n.5).
- Se la pretesa principale dell'Amministrazione è ritenuta infondata, questioni secondarie come la quantificazione o l'applicazione di sanzioni possono risultare assorbite e non necessitano di pronuncia, salvo che la decisione di merito non dia luogo a conseguenze immediate sulle sanzioni stesse.
- Il giudice non è obbligato a replicare punto per punto a tutte le argomentazioni e perizie di parte; è sufficiente che la motivazione affronti e risolva il nodo decisivo della controversia in modo che superi il livello minimo richiesto dalla Costituzione.
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