Sentenza n. 410/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto del Questore di Catanzaro n. -OMISSIS- del 10.07.2025, notificato il 16.07.2025, recante il rigetto della istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per uso di tiro a volo e sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Catanzaro di rilascio della licenza di porto d’armi per uso di tiro a volo e sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo. La Questura gli aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, rappresentando che, nel corso di controlli di polizia effettuati tra il 2021 e il 2025, egli era stato identificato in compagnia di soggetti gravati da precedenti o pregiudizi penali e di polizia. Il ricorrente aveva dedotto che gli incontri erano avvenuti in un piccolo centro abitato, spesso in prossimità del proprio luogo di lavoro, e che tali circostanze non dimostravano né stabili frequentazioni né una sua inaffidabilità. Con il primo motivo ha denunciato eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione avesse qualificato mere e sporadiche contingenze come sintomatiche di un sodalizio o di una frequentazione stabile. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione, sostenendo che la buona condotta dovesse essere valutata sulla base di comportamenti concreti e personali del richiedente e non di occasionali frequentazioni. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata oggetto di rinuncia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il rilascio del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al generale divieto di portare armi. Gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nell’effettuare un giudizio prognostico e cautelare sull’affidabilità del richiedente e sulla possibilità di abuso delle armi. Tale valutazione non richiede la prova di un abuso già verificatosi, né l’esistenza di condanne penali o misure di pubblica sicurezza, potendo fondarsi anche su elementi sintomatici di una condotta non riconducibile alla buona condotta. Anche le frequentazioni di soggetti pregiudicati possono costituire circostanze ostative. Nel caso concreto, i molteplici controlli effettuati tra dicembre 2021 e aprile 2025 avevano documentato incontri con soggetti gravati da precedenti o pregiudizi di una certa gravità, riguardanti armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona. Per il numero, la durata, le circostanze di tempo e di luogo e il fatto che alcuni episodi si fossero verificati anche in Comuni diversi da quello di residenza, tali incontri non sono stati ritenuti occasionali, ma espressivi di continuità e familiarità. Le giustificazioni connesse al piccolo centro abitato e alla vicinanza al luogo di lavoro non sono state ritenute idonee a ridimensionare il quadro indiziario, anche considerando che l’attività commerciale del ricorrente era stata oggetto di sospensione temporanea della licenza. Il giudizio di inaffidabilità è stato quindi ritenuto ragionevole e conforme alla massima cautela e al principio di precauzione. Il diniego non impediva al ricorrente di frequentare i poligoni di tiro per l’attività sportiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La norma concorre a fondare il potere dell’autorità di pubblica sicurezza di negare il rilascio della licenza quando non ricorrano affidabilità e buona condotta sufficienti a escludere il rischio di abuso delle armi.
art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La norma è interpretata nel senso che il rilascio del porto d’armi presuppone un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sull’assenza di rischio di abuso, esercitato con ampia discrezionalità e finalità cautelare.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata utilizzata per la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il ricorrente ha presentato osservazioni, poi ritenute non idonee a superare il quadro ostativo.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, in quanto fondato sulla pluralità, gravità e non occasionalità delle frequentazioni risultanti dai controlli di polizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi; l’autorità di pubblica sicurezza deve quindi formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso.
- Il diniego della licenza di porto d’armi ha natura cautelare e preventiva: non richiede la prova di un abuso già commesso, né necessariamente l’esistenza di condanne penali o di misure di pubblica sicurezza.
- Le frequentazioni di soggetti gravati da precedenti o pregiudizi penali e di polizia possono costituire elementi ostativi al rilascio del porto d’armi quando, valutate nel loro numero, durata e contesto, risultino espressive di continuità e familiarità anziché di episodi occasionali.
- Nel giudizio sull’affidabilità ai fini del porto d’armi, la pluralità di controlli di polizia, la gravità dei precedenti dei soggetti frequentati e la reiterazione degli incontri in luoghi e periodi diversi possono integrare una base istruttoria sufficiente per ritenere sussistente un rischio prognostico di abuso.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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