Cassazione Civile, Ordinanza n. 03364/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito sostenendo che la comunicazione della società del 2 agosto 2016, con cui gli veniva intimato di non reiscriversi nel turno particolare, integrasse in realtà un licenziamento illegittimo. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il rapporto di lavoro marittimo fosse a tempo indeterminato ma non in regime di continuità, che il lavoratore avesse reiteratamente rifiutato di attivare la procedura di reiscrizione nel turno particolare, e che la cessazione del rapporto fosse intervenuta per mutuo consenso. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi: violazione dell'art. 1372 c.c. per insussistenza del mutuo consenso; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione della prova sulla mancanza di volontà risolutiva; violazione delle norme sul licenziamento e della disciplina nautica per la qualificazione del rapporto e del provvedimento di sbarco; violazione dell'art. 7 St. lav. per mancata contestazione disciplinare; violazione dell'art. 2909 c.c. per l'efficacia del giudicato esterno; ulteriori censure sulla natura disciplinare della vicenda, sul rifiuto di reiscrizione e sull'illegittimità della pretesa apposizione di un termine al rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero solo a ottenere una nuova valutazione del merito sulla sussistenza del mutuo consenso; che il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo fossero non pertinenti rispetto alla ratio decidendi, perché la decisione impugnata aveva fondato l'estinzione del rapporto sulla comune volontà delle parti e non su un licenziamento disciplinare; e che il quinto fosse inammissibile sia per difetto di corretta deduzione del vizio motivazionale sia per censura del giudicato esterno non autosufficiente. È stata quindi confermata la statuizione di merito che aveva escluso l'illegittimità del recesso e qualificato la cessazione del rapporto come frutto di mutuo consenso, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
La censura sulla risoluzione consensuale è inammissibile se mira a una rivalutazione del fatto; l'accertamento della comune volontà estintiva è questione di merito.
art. 2697 c.c.
Non può essere invocato per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando si contesta, in realtà, l'apprezzamento di merito.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è inammissibile se maschera una richiesta di nuova valutazione della prova.
art. 1 L. n. 604/1966
Le censure sulla disciplina del licenziamento sono non pertinenti quando la decisione si fonda sulla cessazione del rapporto per mutuo consenso.
art. 2118 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 2119 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non pertinente rispetto alla declaratoria di mutuo consenso.
art. 326 cod. nav.
Evocato dal ricorrente in relazione al rapporto di arruolamento, ma non utile a scalfire la decisione basata sulla risoluzione consensuale.
art. 7 L. n. 300/1970
La doglianza sul mancato addebito disciplinare è non pertinente se il giudice ha escluso che vi sia stato un licenziamento disciplinare.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è rilevante se tra i giudizi vi è identità del presupposto fattuale/giuridico; nel caso, la sentenza valorizza la perdurante efficacia dell'accertamento precedente sulle caratteristiche del rapporto.
art. 343 cod. nav.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di qualificare la cessazione come disciplinare, ma la Corte lo reputa inconferente rispetto al mutuo consenso.
art. 2104 c.c.
Richiamato in relazione ai doveri del lavoratore, ma non decisivo rispetto alla ratio decidendi.
art. 18 L. n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela reintegratoria, ma non applicabile se manca un licenziamento e la cessazione deriva da mutuo consenso.
art. 8 L. n. 604/1966
Richiamato dal ricorrente; la Corte lo considera non pertinente alla fattispecie così come qualificata.
art. 1460 c.c.
Evocato dal ricorrente per giustificare il rifiuto di prestazione/adempimento, ma non idoneo a superare l'accertamento del mutuo consenso.
art. 13 d.P.R. n. 231/2006
Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo reputa rilevante ai fini decisori.
art. 1419 c.c.
Evocato per dedurre l'illegittima apposizione del termine, ma la censura è superata dalla diversa ricostruzione della cessazione del rapporto.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente senza incidere sulla ratio della decisione.
art. 1, comma 13, L. n. 92/2012
Richiamato dal ricorrente, ma non pertinente alla decisione fondata sul mutuo consenso.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo rispetto alla qualificazione della cessazione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira solo a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento della risoluzione del rapporto per mutuo consenso è un apprezzamento di merito e, in cassazione, può essere censurato soltanto nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti termini attualmente consentiti.
- Le censure costruite sulla disciplina del licenziamento sono inconferenti se la decisione impugnata ha escluso che vi sia stato un recesso unilaterale e ha invece ricondotto la cessazione del rapporto a una volontà concorde delle parti.
- Il giudicato esterno può spiegare effetti nei rapporti di durata quando il quadro normativo e fattuale rimane immutato; la sua contestazione richiede una censura autosufficiente e specifica.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto in modo generico o meramente contrappositivo, ma deve investire l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente allegato e discusso.
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