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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27918/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 4 ottobre 2021 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile, perché meramente reiterativa di altra istanza già respinta con ordinanza del 14 aprile 2021, la domanda presentata il 30 luglio 2021 di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla porzione residua di pena (1 anno, 8 mesi e 9 giorni di reclusione e 3.160 euro di multa). In via subordinata la domanda chiedeva l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante la detenzione domiciliare; tale autorizzazione, dopo un primo rigetto per mancanza di documentazione, è stata poi concessa dal Magistrato di sorveglianza di Massa con provvedimento del 16 agosto 2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la richiesta principale (affidamento in prova al servizio sociale) fosse meramente ripetitiva della domanda già rigettata e che non fossero emersi elementi nuovi significativi tali da giustificare una diversa valutazione; quanto alla richiesta subordinata di autorizzazione al lavoro, questa è stata poi soddisfatta dal Magistrato di sorveglianza di Massa, rendendo quella parte della domanda pienamente acquisita in termini soddisfacenti per l'interesse del condannato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità e in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, avendo rilevato che non vi sono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la definizione del procedimento con decreto quando l'istanza risulti manifestamente infondata o meramente reiterativa; applicato per motivare la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova riproposta senza elementi di novità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese del procedimento e possibilità di condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere l'ipotesi che il ricorso sia stato proposto con colpa; la Corte ha ritenuto comunque applicabile la sanzione pecuniaria equilibrata nonostante l'assenza di dolo o colpa grave.

Massime di principio

  • Una istanza di ammissione a misura alternativa già respinta non va riproposta senza apportare fatti o elementi probatori nuovi e rilevanti: le domande meramente reiterative possono essere dichiarate inammissibili con decreto ex art. 666 c.2 c.p.p.
  • Se si chiede, anche in via subordinata, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante restrizioni domiciliari, è essenziale produrre fin da subito tutta la documentazione idonea; in mancanza la richiesta può essere rigettata per carenza istruttoria e va eventualmente ripresentata corredata di prove.
  • Se la parte ottiene, da altro giudice competente, l'autorizzazione subordinata (es. permesso di lavoro dal Magistrato di sorveglianza), quella parte della domanda può diventare ininfluente rispetto alla decisione sull'istanza principale; il ricorso contro la sola declaratoria di inammissibilità della domanda principale può comunque essere dichiarato inammissibile se privo di novità.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o reiterativi può comportare condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa grave o dolo non esclude automaticamente l'applicazione di una sanzione economica, se equitativamente motivata.
  • Prima di proporre nuovamente una domanda alternativa o una revisione della misura, è opportuno verificare se esistono elementi nuovi significativi (nuove circostanze, documentazione probatoria, mutamento delle condizioni) e, in caso di provvedimenti collegati, coordinare le istanze tra i diversi magistrati competenti.

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