Cassazione Civile, Ordinanza n. 00519/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio più soggetti chiedendo dichiararsi in loro favore l'intervenuta usucapione di un appartamento con pertinenze e area scoperta, sostenendo di averlo posseduto pubblicamente, pacificamente e continuativamente per oltre venti anni; allegavano inoltre che la costruzione dell'immobile era avvenuta in base a concessione edilizia presentata da uno di loro e che avevano eseguito interventi di manutenzione. Il convenuto originario aveva resistito chiedendo in via riconvenzionale il rilascio dell'immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione, ma la Corte d'appello, valorizzando dichiarazioni testimoniali e documenti, aveva ritenuto non provato un possesso utile ad usucapire e aveva quindi rigettato la domanda, ordinando il rilascio. In cassazione i soccombenti hanno dedotto, con unico motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valutato il materiale istruttorio in modo atomistico, attribuendo prevalenza alle testimonianze rispetto ai documenti e, in sostanza, riesaminando in modo scorretto le prove acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti o informazioni non ricavabili dal mezzo istruttorio, mentre la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova sia stato erroneamente allocato su una parte diversa da quella onerata. Nella specie, invece, la Corte territoriale aveva motivato diffusamente sull'insussistenza del possesso utile ad usucapire, esaminando le singole prove; il ricorso tendeva soltanto a contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori. Conseguentemente, oltre al rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore dei controricorrenti costituiti, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, mentre nessuna statuizione è stata resa nei confronti degli intimati non costituiti.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
Richiamato come norma sull'usucapione ventennale: la prova del possesso utile è presupposto essenziale della domanda.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o su informazioni non desumibili dal mezzo istruttorio; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
È evocato insieme all'art. 115 c.p.c. ma la censura è stata ritenuta in sostanza una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il motivo è stato formalmente incardinato come vizio processuale, ma è stato ritenuto inammissibile perché in realtà mirava a una rivalutazione del fatto.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per affermare che la trattazione in pubblica udienza è eccezionale nel giudizio di cassazione e non necessaria per garantire il diritto di difesa.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato come rito normalmente applicabile alla definizione camerale dei ricorsi.
art. 380 bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere; tale conformità rileva anche ai fini della responsabilità aggravata.
art. 96 c.p.c., commi 3 e 4
Richiamato per fondare la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme ulteriori per abuso del processo, in caso di decisione conforme alla proposta accelerata.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il sindacato di legittimità non comprende il riesame del merito né la scelta comparativa tra testimonianze e documenti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti o trae dalla prova un contenuto informativo oggettivamente non ricavabile dal mezzo acquisito; il ricorrente deve indicare in modo specifico l'assoluta impossibilità logica di quella ricostruzione e la decisività della dedotta omissione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice sbagli l'individuazione della parte gravata dall'onere probatorio, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato l'assolvimento della prova.
- In tema di usucapione, il possesso utile va dimostrato con elementi idonei a provare continuità, pubblicità e pacificità per il tempo richiesto; la mera allegazione di interventi manutentivi o di una precedente concessione edilizia non basta, da sola, a integrare la prova del possesso ad usucapionem.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., il legislatore collega a tale esito una valutazione tipica di abuso del processo, con possibile condanna ex art. 96 c.p.c. e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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