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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone in data 15 febbraio 2024, n. 91.

Giustizia amministrativa202401979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone n. 91 del 15 febbraio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere dalla Provincia di Crotone il pagamento di € 147.025,65, oltre interessi moratori, spese e compensi liquidati dal decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 27 settembre 2024. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, le amministrazioni e gli enti pubblici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che, prima di tale termine, non è possibile procedere all'esecuzione forzata né notificare il precetto. Il ricorrente è stato invitato a dimostrare la notificazione del titolo esecutivo alla Provincia. Ha prodotto la prova della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata il 19 febbraio 2024, ma tale notificazione riguardava il decreto non ancora esecutivo ed era finalizzata alla provocazione dell'opposizione ai sensi degli artt. 643 e 645 c.p.c.; non è stata invece provata la notificazione del titolo dopo la dichiarazione di esecutività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La notificazione del decreto ingiuntivo non ancora esecutivo, effettuata ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, non equivale alla notificazione del titolo esecutivo richiesta dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il termine dilatorio di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e tale notificazione non è stata dimostrata, non risultavano soddisfatte le condizioni per promuovere il giudizio di ottemperanza. Nessuna pronuncia sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione debitrice.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del decreto ingiuntivo non spontaneamente adempiuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Impone alle amministrazioni e agli enti pubblici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima della scadenza di tale termine non è possibile procedere all'esecuzione forzata né notificare l'atto di precetto. La disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 643 c.p.c.

    La notificazione del decreto ingiuntivo non ancora esecutivo è funzionale alla provocazione dell'opposizione e non integra la notificazione del titolo esecutivo richiesta dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

  • art. 645 c.p.c.

    Rileva quale disposizione relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo, cui è finalizzata la notificazione eseguita prima della dichiarazione di esecutività.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce condizione per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un titolo giudiziale pecuniario.
  • La notificazione del decreto ingiuntivo eseguita prima della dichiarazione di esecutività, ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione, non equivale alla notificazione del titolo esecutivo richiesta dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il creditore non dimostra di avere notificato all'amministrazione il titolo giudiziale nella sua qualità di titolo esecutivo, il ricorso per ottemperanza diretto a conseguirne l'esecuzione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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