Sentenza n. 2517/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione ministeriale “sulla domanda di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero (Spagna)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna, presentata il 29 maggio 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (abilitata all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, a fronte del decorso sia del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito e ha depositato una relazione, ma non ha prodotto chiarimenti né documentazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto di precisare se fosse stato adottato un provvedimento definitivo sulla domanda. La ricorrente ha quindi insistito sull’assenza di qualsiasi provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, la titolarità di una situazione giuridica legittimante e la scadenza del termine procedimentale. In particolare, l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, in caso di necessità, richiedere integrazioni, nonché tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché l’istanza risaliva al 29 maggio 2022 e il Ministero non ha dimostrato l’adozione di un provvedimento espresso, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se più breve. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza dell’obbligo di provvedere, contribuisce a configurare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L’Amministrazione deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
art. 64 c.p.a.
La mancata esecuzione dell’ordinanza istruttoria e il mancato deposito dei chiarimenti richiesti sono stati valutati dal giudice ai fini della ricostruzione dell’inerzia amministrativa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di provvedere su un’istanza del privato, la titolarità di una situazione giuridica legittimante e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di un’abilitazione professionale conseguita all’estero disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
- La mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione di un ordine istruttorio volto ad accertare l’adozione di un eventuale provvedimento espresso può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64 c.p.a. nella ricostruzione dell’inerzia amministrativa.
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