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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22955/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato il decreto del GIP disponente il sequestro preventivo per equivalente fino a euro 4.283,00 riconducibile al reato di truffa (art. 640 c.p.). Il Procuratore contestava la motivazione come illogica e contraddittoria per omissione di valutazione di elementi ritenuti decisivi: varie note del Segretario generale del Comune di Casal di Principe (numeri e date indicate nel ricorso), scambi di chat estratti dal cellulare di responsabili comunali (tra cui Enrico Pignata e Massimo Natale) e l'analisi dei cartellini di presenza che avrebbero dimostrato ripetute maggiorazioni di ore retribuite rispetto a quanto effettivamente prestato. La tesi accusatoria era che la presunta disorganizzazione amministrativa fosse in realtà un alibi a copertura di un sistema fraudolento a favore dei lavoratori socialmente utili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non si fosse configurata una violazione di legge nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame: la decisione impugnata era motivata in modo adeguato e la censura del Procuratore mirava a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi probatori. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul fatto che il sindacato in sede di cassazione contro provvedimenti di misure cautelari reali è limitato alle violazioni di legge o alla totale assenza di motivazione, e non può sostituirsi al giudice del merito nel riconsiderare la gravità degli indizi. Inoltre è stato ricordato l'onere, a carico del ricorrente, di indicare e dimostrare che gli elementi decisivi dolosamente omessi fossero effettivamente acquisiti agli atti del giudice del riesame.

Norme richiamate

  • D.L. 23/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e modifiche successive

    Norma richiamata per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in sede di esame del ricorso.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina l'istanza di riesame avverso il decreto del GIP, base procedurale per l'annullamento del sequestro da parte del Tribunale del riesame.

  • art. 640 e art. 640-quater cod. pen.

    Norme che disciplinano il reato di truffa e le ipotesi di sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato utilizzate quale fondamento del provvedimento impugnato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione del ricorso per cassazione imposti in ordine alla esposizione del motivo nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'illogicità manifesta della motivazione non costituisce di per sé motivo idoneo a fondare il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali, salvo che la motivazione sia totalmente assente o apparentemente tale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiama la distinzione tra condizioni per misure cautelari personali e reali, con esclusione di una estensione automatica dei requisiti delle misure personali alle misure reali.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in punti per sottolineare l'onere del soggetto che lamenta l'omesso esame di elementi decisivi: indicare l'elemento, dimostrarne l'esistenza negli atti e spiegare la sua natura decisiva.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U n. 4/1993 Gifuni; Sez. U n. 18954/2016 Capasso; Sez. 6 n. 49478/2015 Macchione; altre pronunce citate)

    La Corte richiama consolidati principi giurisprudenziali: il giudice del riesame e la Corte non possono sostituirsi al giudice del merito nella valutazione degli indizi, ma il giudice che dispone il sequestro deve pur sempre rendere una motivazione che dimostri la compatibilità degli elementiaddotti con la fattispecie penale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari reali è ammesso principalmente per violazioni di legge o per assenza/mera apparenza della motivazione; non è lo strumento per rinnovare la valutazione di merito sugli indizi.
  • Il Tribunale del riesame, e a maggior ragione la Cassazione, devono verificare la compatibilità tra gli elementi probatori e la fattispecie legale, ma senza pronunciarsi in sostituzione sul giudizio definitivo di colpevolezza.
  • La censura per omesso esame di elementi decisivi richiede che il censore indichi con precisione l'elemento omesso, dimostri che esso figurava negli atti posti all'esame del giudice del riesame e spieghi perché fosse decisivo ai fini della misura (onere previsto dall'art. 325 c.p.p.).
  • La presenza di disorganizzazione amministrativa non equivale automaticamente alla prova di un sistema fraudolento: la qualificazione come dolo o colpa richiede una valutazione motivata degli accertamenti probatori.
  • Chi propone impugnazione contro un provvedimento cautelare reale dovrebbe focalizzarsi su vizi di diritto e su lacune formali o motivazionali piuttosto che sollecitare una diversa valutazione probatoria che sarebbe rimessa al giudice di merito.

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