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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00928/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 1998. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la cartella, non preceduta da un atto che ne rendesse conoscibile la motivazione, dovesse contenere tutte le indicazioni necessarie al controllo difensivo del contribuente, incluse l’indicazione del tasso di interesse e il criterio di calcolo delle somme dovute. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la cartella era stata ritualmente preceduta da avvisi di accertamento contenenti tutte le informazioni necessarie. Tuttavia, il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la notifica del ricorso per cassazione non è andata a buon fine: erano state tentate due raccomandate allo stesso indirizzo della contribuente, una con esito di irreperibilità del destinatario e l’altra con esito di indirizzo inesistente, ma senza che il notificante desse conto di ulteriori ricerche presso i luoghi e gli uffici ragionevolmente utili a reperire il destinatario, nonostante un certificato di residenza attestasse quel medesimo indirizzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per nullità/inesistenza del perfezionamento della notifica al controricorrente, ritenendo che l’Avvocatura dello Stato non avesse assolto all’onere di compiere e documentare le ricerche necessarie prima di fare ricorso alla notifica nelle forme adottate. La decisione sul merito della motivazione della cartella di pagamento non è stata quindi affrontata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la contribuente non si è costituita. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito perché arresta il giudizio per inammissibilità della notifica.

  • art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    È la norma invocata dall’Agenzia per sostenere che la cartella fosse sufficientemente motivata perché preceduta da avvisi di accertamento contenenti le informazioni necessarie.

  • art. 140 c.p.c.

    La sua applicazione presuppone il puntuale riscontro, nella relata, dell’impossibilità di consegna e delle ricerche dei possibili consegnatari; l’omessa attestazione delle ricerche rende illegittima la notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    La notifica secondo le forme successive richiede il previo vano tentativo di consegna nei luoghi e alle persone indicate dalla norma, accertato e descritto puntualmente dal notificante.

  • art. 143 c.p.c.

    L’ordinaria diligenza del notificante, per poter ricorrere a tale modalità di notifica, deve essere valutata secondo parametri di normalità e buona fede e non impone indagini illimitate, ma ricerche ragionevoli nei luoghi e negli uffici utilmente accessibili.

  • art. 1147 c.c.

    È richiamato come criterio generale per valutare la buona fede e la normalità della diligenza richiesta al notificante nelle ricerche del destinatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La notifica del ricorso per cassazione è nulla o comunque inidonea se il notificante non documenta puntualmente le ricerche compiute per reperire il destinatario prima di utilizzare forme notificatorie sussidiarie o semplificate.
  • Quando l’esito delle operazioni di notifica segnala esiti contraddittori o dubbi sull’indirizzo del destinatario, il notificante deve chiarire e attestare quali verifiche ulteriori abbia svolto per soddisfare l’ordinaria diligenza.
  • L’ordinaria diligenza richiesta al notificante va parametrata a criteri di normalità e buona fede: non occorrono indagini illimitate, ma sono necessarie ricerche ragionevoli nei luoghi e negli uffici normalmente idonei a fornire l’attuale recapito.
  • La mancata attestazione delle ricerche prescritte per il perfezionamento della notifica incide sulla validità della notificazione e determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione se la notifica dell’atto introduttivo non risulta validamente eseguita.
  • In presenza di una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’ulteriore contributo previsto per il soccombente dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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