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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34563/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del tribunale con cui gli era stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, con richiamo anche all'art. 546 c.p.p., nonché vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare l'affermazione di responsabilità e la mancata immediata declaratoria di proscioglimento nonostante l'accordo sulla pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti non rientrano tra quelli proponibili avverso la sentenza di applicazione della pena dopo la riforma del 2017. In particolare, contro il patteggiamento sono ammessi solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; restano invece estranei i motivi concernenti l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro di dedotta violazione di legge processuale.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi manifesti.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103

    ha introdotto, dal 3 agosto 2017, l'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017 n. 103

    indica l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina per richiesta di patteggiamento e relativa impugnativa.

  • art. 616 c.p.p.

    sulla base di questa norma, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, in mancanza di assenza di colpa.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non sono deducibili con ricorso per cassazione contro il patteggiamento censure sull'affermazione di responsabilità, sulla valutazione della prova o sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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