Sentenza n. 1062/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 829/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 829/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 16 aprile 2025 e nuovamente il 29 settembre 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a rilasciare la carta elettronica, con accredito complessivo di € 1.000,00. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito elementi comprovanti l’adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e il termine dilatorio per l’esecuzione era decorso. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando l’assenza di prova dell’adempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di costituire in favore della ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità e funzionalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito complessivo di € 1.000,00. Ha fissato il termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo previa istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e costituisce la base processuale della decisione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza passata in giudicato, anche quando il giudicato provenga dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato ritenuto necessario e verificato ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la sentenza imponga all’Amministrazione uno specifico obbligo di facere.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
- In assenza di elementi forniti dall’Amministrazione che dimostrino l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione specifica delle statuizioni del giudicato, indicando le modalità operative e un termine ultimativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’Amministrazione, eventualmente con facoltà di subdelega nell’ambito della stessa struttura amministrativa.
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