Cassazione Civile, Ordinanza n. 20574/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento in cui era stato ammesso il credito di una banca derivante da un finanziamento fondiario ipotecario, ma solo in via chirografaria, con esclusione del privilegio ipotecario. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, da un lato, che il curatore potesse eccepire l’inefficacia del titolo di prelazione anche se l’azione revocatoria della garanzia fosse prescritta e, dall’altro, che fossero integrati i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria della costituzione dell’ipoteca, diretta a paralizzare la domanda di ammissione del credito in collocazione privilegiata. In Cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e ha invocato gli artt. 2729 e 2901 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato circostanze idonee a escludere la scientia decoctionis e a confermare la capienza del bene ipotecato, nonché l’intervenuta estinzione di una precedente iscrizione; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 66 l. fall., 2729 e 2901 c.c. e 116 c.p.c., contestando la prova dell’eventus damni e del consilium fraudis. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha eccepito l’intempestività del ricorso. La Corte ha accolto tale eccezione: ha rilevato che il decreto impugnato era stato comunicato via PEC lo stesso giorno del deposito, sicché il termine di trenta giorni per ricorrere per cassazione era spirato prima della notifica del ricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di opposizione allo stato passivo. Ha accertato, sulla base della comunicazione PEC acquisita agli atti, che il decreto del Tribunale era stato comunicato il giorno stesso del deposito; pertanto la notifica del ricorso avvenuta successivamente è risultata tardiva. Non è stata esaminata nel merito la censura relativa ai presupposti della revocatoria o alla tutela del privilegio ipotecario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 95 l. fall.
Il curatore può eccepire l’inefficacia del titolo su cui si fonda la prelazione anche quando l’azione volta a farne valere l’inefficacia sia prescritta.
art. 99 l. fall.
il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per Cassazione
Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del decreto; se il ricorso è notificato oltre trenta giorni dalla comunicazione, è inammissibile.
art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità, salvo l’ipotesi in cui il dante causa non si sia costituito, per evitare una lesione del diritto di difesa del successore.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La parte che ricorre per cassazione deve produrre la copia autentica del provvedimento impugnato e la relativa notificazione o comunicazione; la Corte non è tenuta a supplire alle omissioni della parte.
art. 360 c.p.c.
I motivi erano formulati come omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge, ma non sono stati scrutinati nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici per contestare la prova della scientia decoctionis e degli altri presupposti della revocatoria.
art. 2901 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla revocatoria ordinaria della costituzione della garanzia ipotecaria.
art. 66 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’azione revocatoria esercitata nel contesto fallimentare.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove effettuata dal tribunale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso il decreto reso sull’opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; la tardiva notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Quando la comunicazione del provvedimento risulta effettuata via PEC, il termine breve per impugnare decorre da tale comunicazione e non dalla mera allegazione della parte circa la mancata conoscenza dell’atto.
- La parte ricorrente deve produrre la documentazione necessaria a dimostrare la tempestività dell’impugnazione; in difetto, la Corte può accedere agli atti processuali per verificare il dato della comunicazione.
- Nel procedimento di legittimità il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire, salvo casi eccezionali collegati alla mancata costituzione del dante causa.
- L’inammissibilità per tardività assorbe ogni esame dei motivi di merito, inclusi quelli relativi ai presupposti dell’azione revocatoria e alla valutazione delle presunzioni.
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