Sentenza n. 485/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Castellaneta n. 63 del 24 settembre 2024, pubblicata nell’Albo Pretorio il 13 novembre 2024, recante “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL’ART.28-BIS DEL D.P.R. 380/2001 PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TESO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO A DESTINAZIONE MISTA, RESIDENZIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 59, P.LLA 15, SITO TRA VIA ROMA, VIA MASTROBUONO E VIA MATER CHRISTI NEL CENTRO URBANO DI CASTELLANETA. RATIFICA D.G.C. N. 128 DEL 23.05.2024”; - dell’allegato schema di convenzione; - dell’allegato parere di regolarità tecnica del 23.08.2024; - dell’allegato parere di regolarità contabile del 30.08.2024; - del permesso di costruire convenzionato (di data e numero ignoti) eventualmente rilasciato e/o formatosi per silentium; - delle NTA del PUG di Castellaneta e dei relativi allegati; - di ogni altro atto e/o parere comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato, anche quale parte integrante e sostanziale, negli atti impugnati e in particolare, ove occorra: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Castellaneta n. 128 del 23 maggio 2024, pubblicata il 28 maggio 2024, recante “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL’ART.28-BIS DEL D.P.R. 380/2001 PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TESO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO A DESTINAZIONE MISTA, RESIDENZIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG.59, P.LLA 15, SITO TRA LE VIE ROMA, MASTROBUONO E MATER CHRISTI NEL CENTRO URBANO DI CASTELLANETA”; - dell’allegato schema di convenzione; - della “Relazione integrativa” del 9 aprile 2024 alla nota prot. n 8017 del 11.03.2024; - del parere di regolarità contabile del 10 aprile 2024; - del parere di regolarità tecnica del 9 aprile 2024; - della nota UTC dell’11.03.2024, prot. n. 8017; - della “Relazione conclusiva dell’istruttoria tecnica” prot.n.0002445/2024 del 22/01/2024 e del relativo “parere urbanistico favorevole” ivi riportato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Società Immobiliare Pugliese S.r.l. in data 3 giugno 2025: - del permesso di costruire convenzionato n. 5_E/2023 del 20/03/2025 rilasciato dal Responsabile della 3° Area del Comune di Castellaneta “al Sig. Geranio Donato (GRNDNT57R24C136X), in qualità di Amministratore Unico della ditta General Edil S.r.l., con sede in Laterza (TA) alla via Gorizia n. 30 – C.F.-P.IVA 02596560736, (…) ai sensi dell’art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per intervento di ristrutturazione edilizia teso alla realizzazione di un complesso edilizio a destinazione mista, residenziale, commerciale e direzionale, identificato catastalmente al fg. 59, p.lla 15, sito tra Via Roma, Via Mastrobuono e Via Mater Christi nel centro urbano di Castellaneta, nel rispetto di tutto quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta e dai seguenti elaborati approvati con D.G.C. n. 128 del 23/05/2024 e successiva D.C.C. n. 63 del 24/09/2024 (..)”; - dell’avviso di rilascio di permesso di costruire convenzionato per attività edilizia o di trasformazione urbanistica del 20 marzo 2025 con cui il “RESPONSABILE DELLA 3a AREA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, ottavo comma, della legge 6 agosto 1967 n. 765” ha reso noto “che in data 20/03/2025 è stato rilasciato il seguente Permesso di Costruire Convenzionato n. 5_E/2023 del 20/03/2025 alla ditta “General Edil S.r.l. (..)”; - della Convenzione per Permesso di Costruire Convenzionato rogata in data 22/01/2025 per Dott.ssa Giada Mobilio, notaio in Massafra, rep.n. 16566 racc.n. 13163, sottoscritta in adempimento a quanto stabilito con D.G.C. n.128 del 23/05/2024 e successiva D.C.C. n.63 del 24/09/2024; - di ogni altro atto e/o parere comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato, anche quale parte integrante e sostanziale, negli atti impugnati e in particolare, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere comunali di approvazione e ratifica dello schema di convenzione urbanistica, atti presupposti e permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un complesso edilizio a destinazione mista
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le delibere comunali, lo schema di convenzione, gli atti istruttori e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire convenzionato rilasciato alla società controinteressata per la demolizione e sostituzione di un insediamento industriale dismesso con un complesso residenziale, commerciale e direzionale. Ha sostenuto che l’intervento fosse stato erroneamente qualificato come ristrutturazione edilizia anziché come riqualificazione o rigenerazione urbanistica, con conseguente necessità di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (PIRU) previsto dalle NTA del PUG. Ha inoltre dedotto l’insussistenza dei presupposti per il permesso di costruire convenzionato, l’illegittimità della ratifica consiliare dell’atto della Giunta, violazioni delle norme edilizie e urbanistiche, difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà, illogicità, sviamento, violazione dei principi di partecipazione, proporzionalità, ragionevolezza, affidamento e buon andamento, nonché l’erroneo calcolo degli oneri concessori e l’invalidità delle garanzie fideiussorie. Per giustificare l’interesse al ricorso, ha allegato la perdita di una possibile locazione commerciale, la perdita della possibilità di partecipare alla formazione del PIRU, la riduzione della capacità edificatoria del comparto e la diminuzione del valore del proprio immobile commerciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure edilizie, urbanistiche e procedimentali. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il Collegio ha distinto la legittimazione dall’interesse al ricorso, precisando che la vicinitas o la titolarità di un’area confinante non dimostrano automaticamente il pregiudizio concreto e attuale. La dedotta perdita di una trattativa locativa è stata ritenuta generica e indimostrata, poiché la ricorrente aveva prodotto soltanto una bozza non sottoscritta di preliminare risalente al 2022, senza provare il nesso causale con l’intervento contestato. Anche l’eventuale preferenza accordata alla controinteressata nell’ambito della libera concorrenza commerciale non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile, ma un interesse meramente emulativo. La mancata possibilità di partecipare alla formazione del PIRU non è stata ritenuta sufficiente, poiché la partecipazione procedimentale non attribuisce automaticamente l’interesse a ricorrere e la ricorrente non ha dimostrato che l’eventuale mancata adozione del PIRU avesse peggiorato le possibilità di sfruttamento della propria proprietà. Quanto alla capacità edificatoria, il Collegio ha rilevato che il progetto comportava una riduzione dei volumi, da circa 67.000 a circa 48.000 metri cubi, e non un incremento. La dedotta diminuzione del valore dell’immobile è stata invece considerata apodittica e non documentata; anzi, la riqualificazione dell’area industriale dismessa avrebbe potuto produrre effetti favorevoli sui valori immobiliari circostanti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di una condizione dell’azione, nella specie l’interesse a ricorrere.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel principio dell’Adunanza Plenaria quale garanzia del contraddittorio quando la questione relativa all’interesse a ricorrere sia rilevata d’ufficio o posta in dubbio dalle controparti.
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
Norma posta a base del permesso di costruire convenzionato, la cui applicabilità era contestata dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per il difetto di interesse.
art. 36.2/S delle NTA del PUG di Castellaneta
Previsione urbanistica invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità del PIRU; la relativa censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a un terzo, la vicinitas o la proprietà di un’area confinante possono contribuire a individuare la legittimazione, ma non dimostrano automaticamente l’interesse a ricorrere: il ricorrente deve allegare e, ove contestato, comprovare uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante dall’intervento.
- Il pregiudizio richiesto per l’interesse a ricorrere deve riguardare una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento; non è sufficiente l’interesse economico di fatto consistente nell’aver perso una trattativa commerciale o un’opportunità contrattuale a vantaggio del titolare del titolo edilizio, quando la domanda giudiziale si risolva nella tutela della libera concorrenza individuale o di un interesse meramente emulativo.
- La mera possibilità di partecipare al procedimento di formazione di uno strumento urbanistico attuativo non fonda automaticamente l’interesse a impugnare il titolo edilizio o gli atti urbanistici, poiché la partecipazione procedimentale e l’accesso alla tutela giurisdizionale presuppongono condizioni diverse.
- L’interesse a ricorrere non è dimostrato dalla prospettazione astratta di una futura classificazione urbanistica più favorevole o di una potenziale maggiore utilizzazione del proprio immobile; occorre dimostrare che l’atto impugnato abbia inciso concretamente e in senso peggiorativo sulle possibilità di sfruttamento della proprietà.
- La deduzione di una riduzione del valore immobiliare o della capacità edificatoria deve essere specificamente allegata e supportata da elementi obiettivi. Non è sufficiente un’affermazione apodittica, soprattutto quando i dati progettuali evidenzino una riduzione, anziché un incremento, dei volumi edificati.
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