Ordinanza n. 1091/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente, dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D. n. 2939 del 9 ottobre 2025, per le classi di concorso A046 “Scienze giuridiche-economiche” e ADSS “Sostegno - scuola sec. II grado, per la Regione Campania; b) dell’avviso m pi. AOOUSPNA.registro ufficiale.U.0000532.13.01.2026 nella parte in cui, in pretesa esecuzione dell’art. 8 comma 2 e del bando di concorso, si è resa nota la “soglia di ammissione alla prova orale”, necessaria per essere ammessi alla prova orale, nella regione Campania, per le classi di concorso A046 “Scienze giuridiche economiche” e ADSS “Sostegno - scuola sec. II grado” e di contestuale esclusione dalla procedura concorsuale di tutti coloro, quale la ricorrente, hanno conseguito un voto alla prova scritta inferiore alle dette soglie; c) dell’art. 8 comma 2 e del bando di concorso nella parte in cui ha previsto che “alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella pregione per la singola classe di concorso o tipologia di posto”; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso se prevista per le classi di concorso cui ha partecipato la ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per il personale docente, in ragione del mancato raggiungimento della soglia regionale di ammissione determinata mediante contingentamento numerico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso regionale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso A046 e ADSS, nella parte in cui non le hanno consentito di accedere alla prova orale. Alla prova scritta computer based ha conseguito 80 punti, superiori alla soglia minima di merito di 70 punti prevista dalla lex specialis, ma inferiori alla soglia di sbarramento regionale di 98 punti indicata dall’avviso dell’Ufficio scolastico. Ha dedotto, tra le altre censure, l’illegittimità del meccanismo previsto dall’art. 8, comma 2, del bando, che ammetteva alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili nella Regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, purché fosse conseguito almeno il punteggio minimo di 70/100. È stata altresì proposta domanda di tutela cautelare e domanda di risarcimento in forma specifica, mediante ammissione alla prova orale e/o pratica.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare e con riserva di ogni decisione definitiva nel merito, ha ritenuto opportuno ammettere la ricorrente con riserva alla prova orale. Il giudice ha valorizzato il fatto che il punteggio di 80 conseguito dalla candidata fosse sensibilmente superiore alla soglia di merito di 70 prevista dal bando, pur risultando inferiore alla soglia regionale di contingentamento pari a 98. L’ammissione dovrà avvenire anche in una sessione suppletiva ad hoc qualora la fase concorsuale sia già conclusa. È stata fissata l’udienza pubblica del 3 giugno 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, bando di concorso
alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto
La disposizione è stata contestata nella parte in cui introduce un contingentamento numerico degli ammessi alla prova orale, oltre alla soglia minima di merito.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova orale e/o pratica.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere disposta quando il candidato abbia superato la soglia minima di merito prevista dalla lex specialis, anche se non abbia raggiunto una distinta soglia di sbarramento derivante dal contingentamento numerico degli ammessi.
- Qualora la fase concorsuale sia già conclusa, l’ammissione cautelare alla prova può essere attuata mediante una sessione suppletiva ad hoc, così da rendere effettiva la tutela interinale senza pregiudicare la decisione di merito.
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