Cassazione Civile, Ordinanza n. 05902/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto che si era dichiarato vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato aveva ottenuto ragione in primo grado contro l’impresa designata ex art. 283 cod. ass.; in appello, però, il Tribunale di Salerno ha accolto l’impugnazione incidentale della società assicuratrice e ha rigettato la domanda ritenendo non provato che il sinistro fosse stato causato da un veicolo rimasto ignoto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., sostenendo che la società appellante si era costituita con procura rilasciata da soggetti che avrebbero agito per una diversa società e non per l’effettiva parte in causa, con conseguente asserita inammissibilità della costituzione; (2) violazione dell’art. 342 c.p.c. e ultrapetizione, assumendo che l’appello della compagnia fosse inammissibile per difetto di specificità e che il Tribunale avesse pronunciato oltre i limiti della domanda; (3) violazione delle norme sulla confessione (artt. 2730, 2733, 2735 c.c.), contestando l’uso, come elementi probatori, delle dichiarazioni rese dall’attore alla Polizia Stradale, che non avrebbero potuto essere qualificate come confessione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio relativo alla legittimazione/rappresentanza processuale non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, se non tempestivamente eccepito nei gradi di merito nei tempi consentiti dal sistema delle preclusioni; ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il motivo sarebbe comunque infondato perché la procura risultava rilasciata anche da un soggetto che si era dichiarato amministratore delegato della società, sicché la costituzione era valida. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché l’atto di appello, per come trascritto, conteneva chiaramente il momento volitivo richiesto dall’art. 342 c.p.c., cioè la richiesta di rigetto della domanda per difetto di prova, senza ultrapetizione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice di merito aveva tratto dalle dichiarazioni rese alla Polizia Stradale meri argomenti di prova ai sensi dell’art. 2735 c.c., e la loro valutazione interpretativa non è sindacabile in cassazione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa della resistente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
Il difetto di capacità o legittimazione processuale deve essere dedotto tempestivamente nei modi e nei tempi previsti dal processo di merito; non è proponibile per la prima volta in cassazione se non sia stato fatto valere nei gradi precedenti.
art. 83 c.p.c.
La validità della procura alle liti va apprezzata alla luce dei poteri rappresentativi del soggetto che la rilascia; la presenza di una dichiarazione di qualità organica sufficiente rende irrilevanti indicazioni ulteriori e inutili riferimenti a diversa società.
art. 342 c.p.c.
L’atto di appello deve contenere in modo chiaro il momento volitivo e la critica alla decisione impugnata; quando l’appello esprime inequivocabilmente la richiesta di rigetto della domanda per difetto di prova, è specifico e non è inammissibile.
art. 2730 c.c.
Richiamato solo come norma sulle confessioni, ma la Corte non ha ravvisato una vera confessione nelle dichiarazioni utilizzate dal giudice di merito.
art. 2733 c.c.
Norma evocata dal ricorrente; la Corte non vi ha ravvisato violazione, perché le dichiarazioni non erano state trattate come confessione in senso tecnico.
art. 2735 c.c.
Le dichiarazioni rese fuori dal giudizio possono essere utilizzate dal giudice come argomenti di prova; la loro interpretazione e il peso attribuito sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 283 cod. ass.
Individua l’impresa designata tenuta a rispondere nei casi di sinistro causato da veicolo non identificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussiste il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Il difetto di rappresentanza o di legittimazione processuale della parte deve essere eccepito tempestivamente nei gradi di merito secondo il sistema delle preclusioni; non può essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione se non sia stato previamente dedotto.
- La procura alle liti è valida se risulta conferita da un soggetto che dichiari una qualità organica idonea a rappresentare la società; indicazioni ulteriori o incongruenti, se inutili rispetto al potere rappresentativo effettivo, non travolgono la costituzione in giudizio.
- L’atto di appello è specifico quando consente di comprendere, in modo chiaro, quale statuizione si contesti e quale decisione si chieda in riforma; la semplice richiesta di rigetto della domanda per difetto di prova integra il requisito di specificità.
- Le dichiarazioni rese a soggetti di polizia o ad altre autorità, se non assumono i requisiti della confessione tecnica, possono comunque essere valutate dal giudice come elementi o argomenti di prova ai sensi dell’art. 2735 c.c.
- In cassazione non è sindacabile la valutazione di merito sull’interpretazione e sul peso probatorio attribuito alle dichiarazioni acquisite, salvo vizi specifici non dedotti o non configurati nei limiti del giudizio di legittimità.
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