Cassazione Civile, Ordinanza n. 11501/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti per forniture rese nei confronti di articolazioni periferiche di un Ministero, opposto dall’amministrazione debitrice davanti al Tribunale di Milano. Il Tribunale rigettava l’opposizione; in appello l’amministrazione deduceva, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice milanese in favore del Tribunale di Roma, nonché profili di legittimazione e di cessione dei crediti verso la P.A. La Corte d’appello di Milano accoglieva l’eccezione di incompetenza, ritenendo che, trattandosi di inadempimento di un Ministero, il forum destinatae solutionis coincidesse con Roma. La società creditrice proponeva allora regolamento di competenza, sostenendo che, per le obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali, il luogo di adempimento va individuato secondo le norme di contabilità pubblica e, quindi, nella tesoreria provinciale del luogo di domicilio del creditore; poiché la creditrice aveva sede a Milano, la competenza territoriale spettava al Tribunale di Milano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’appello che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Roma, precisando che, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle amministrazioni statali, il luogo del pagamento non si determina secondo l’art. 1182 c.c. ma secondo le norme di contabilità pubblica, con riferimento alla sezione di tesoreria della provincia in cui è domiciliato il creditore. Poiché la creditrice aveva sede in Milano, il foro competente era quello milanese. La sentenza impugnata è stata cassata e le parti sono state rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Milano, affinché esamini il merito e i motivi di gravame non ancora trattati; le spese sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 15 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla competenza territoriale, ma superato dalla disciplina speciale del foro erariale e delle norme di contabilità pubblica nei rapporti con la P.A. statale
art. 1182 c.c.
invocato per il criterio del luogo di adempimento, ma la Corte precisa che, per i debiti pecuniari delle amministrazioni statali, il pagamento si determina non in base alla regola codicistica ordinaria bensì alle norme di contabilità pubblica
art. 25 c.p.c.
richiamato come fondamento del foro erariale, di natura generale e inderogabile
artt. 6 e 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamati come disciplina del foro erariale, prevalente su ogni altra competenza anche inderogabile
art. 9 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato per affermare l’inderogabilità del criterio di individuazione del giudice competente nell’ambito del foro erariale
art. 54 R.D. n. 2440 del 1923
considerato, insieme alle ulteriori norme di contabilità pubblica, per individuare la sezione di tesoreria deputata al pagamento
r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d
richiamato nel combinato disposto che porta a individuare la tesoreria provinciale del domicilio del creditore come luogo di pagamento
r.d. n. 827 del 1924, artt. 287 e 407
richiamati nel sistema di contabilità pubblica per determinare la tesoreria competente al pagamento
art. 348 bis c.p.c.
eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata in appello, ma non decisiva nel regolamento di competenza
Cass. n. 17880 del 03/09/2004
citata per affermare che la competenza del foro erariale è sottratta alla disponibilità dell’amministrazione ed è di natura generale e inderogabile
Cass. n. 13268/2012
richiamata per il principio secondo cui, convenuta la P.A. presso un foro coincidente con la sede dell’Avvocatura, l’eccezione di incompetenza deve contestare entrambi i fori facoltativi
Cass. n. 4828/2025
richiamata nel medesimo senso di Cass. 13268/2012
Cass. n. 21822/2024
richiamata quale precedente conforme sul criterio del luogo del pagamento per i debiti pecuniari della P.A. statale
Cass. n. 9130 del 2016
richiamata come precedente sul criterio della tesoreria provinciale quale luogo del pagamento
Cass. n. 2265 del 2012
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 17411 del 2007
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 10902 del 2003
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 5270 del 2001
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 3540 del 2000
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 1610 del 1996
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 18287 del 2015
richiamata con riferimento alle obbligazioni nascenti da fatto illecito, per il medesimo criterio del luogo del pagamento
Cass. n. 32766 dell'8 novembre 2022
distinta dalla fattispecie in esame perché riferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dotata di un’unica tesoreria di riferimento a Roma, e quindi non sovrapponibile al Ministero della Giustizia
Massime di principio
- Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle amministrazioni statali, il luogo di adempimento non si determina secondo la disciplina ordinaria dell’art. 1182 c.c., ma secondo le norme di contabilità pubblica.
- Ai fini del foro destinatae solutionis, il pagamento si considera effettuato presso la sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, quando l’amministrazione statale sia dotata di tesorerie provinciali deputate ai pagamenti.
- Il foro erariale, quando opera, ha natura speciale, generale e inderogabile e prevale sulle altre regole di competenza territoriale, anche se inderogabili.
- Quando la P.A. statale è convenuta, l’eccezione di incompetenza territoriale deve confrontarsi con entrambi i fori facoltativi rilevanti nel distretto: luogo in cui è sorta l’obbligazione e luogo in cui deve eseguirsi la prestazione.
- Il precedente che individua Roma come foro competente per una diversa amministrazione centrale non è automaticamente estensibile a un Ministero dotato di più sezioni provinciali di tesoreria, poiché rileva la concreta struttura di pagamento dell’ente convenuto.
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