Sentenza n. 1592/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto somme per ferie e festività soppresse e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, divenuta definitiva e notificata quale titolo esecutivo. La sentenza aveva accertato il diritto alla corresponsione di un importo residuo netto di euro 668,47, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 per onorario, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’amministrazione si è costituita documentando l’avvio del pagamento dell’importo capitale. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato che era stata pagata soltanto la somma capitale, mentre non risultavano corrisposte le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi fondato sulla mancata integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione non aveva dimostrato l’integrale adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, residuando il pagamento delle spese di lite riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario. Ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga nei successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 828,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’integrale esecuzione degli obblighi derivanti da un giudicato; la mancata prova dell’adempimento integrale legittima l’accoglimento dell’azione e l’assegnazione di un termine per provvedere, con eventuale nomina di un Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
Massime di principio
- L’adempimento parziale di una sentenza definitiva non esclude l’esperibilità del giudizio di ottemperanza: il creditore può chiedere l’esecuzione delle obbligazioni ancora ineseguite, comprese quelle relative alle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dimostrare l’integrale adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato; la prova del pagamento soltanto di una parte delle somme dovute non è sufficiente a escludere l’inadempimento.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme di denaro e l’amministrazione non vi adempie integralmente, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per provvedere e nominare un Commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente rispetto al giudicato.
Come è indicizzato
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