Cassazione Penale, Sentenza n. 25981/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri a cinque anni di reclusione per tentato omicidio ai danni della persona offesa, in relazione a un episodio avvenuto nell'abitazione dell'imputato. Secondo la ricostruzione di merito, durante un litigio l'uomo avrebbe afferrato la donna al collo, poi l'avrebbe spinta verso la finestra del secondo piano, sollevandole le caviglie per farla precipitare, mentre le diceva "ti ammazzo"; l'azione sarebbe poi proseguita all'interno dell'abitazione fino all'intervento di un coinquilino e dei soccorsi. Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per riesaminare la persona offesa con interprete, lamentando che le difficoltà linguistiche potessero aver compromesso attendibilità e contraddittorio; 2) lesione del diritto di difesa per le modalità di assistenza dell'interprete in appello, con imputato collegato da remoto e comunicazione telefonica con l'interprete presente in aula; 3) erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio e insussistenza dell'animus necandi, sostenendosi che il rientro della persona offesa nella stanza sarebbe stato incompatibile con l'intento di uccidere e che, al più, il fatto integrerebbe lesioni; 4) omesso riconoscimento della desistenza volontaria, assumendo che il comportamento dell'imputato nel riportare la vittima all'interno della stanza avrebbe interrotto l'azione criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondati i primi tre motivi e manifestamente infondato, quindi inammissibile, il quarto. Quanto al primo motivo, afferma che l'art. 143 c.p.p. tutela il diritto dell'imputato all'interprete, non una pretesa automatica della persona offesa all'assistenza linguistica, e che la mancata nomina dell'interprete alla persona offesa non comporta di per sé inutilizzabilità o nullità della sua deposizione, dovendosi verificare in concreto se la barriera linguistica abbia inciso sulla comprensibilità del narrato; nel caso concreto la rinnovazione è stata correttamente negata perché la deposizione era già stata assunta in contraddittorio, la difesa aveva potuto interloquire e il racconto era stato ritenuto lineare e confermato da plurimi riscontri esterni. Sul secondo motivo osserva che non risultano nel processo specifiche contestazioni difensive sulle modalità di assistenza dell'interprete in videocollegamento e che la doglianza è generica, priva dell'allegazione di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive. Sul terzo motivo conferma la qualificazione in termini di tentato omicidio, valorizzando unitariamente la stretta al collo, la spinta verso la finestra del secondo piano, il sollevamento delle caviglie, la frase minacciosa e la prosecuzione dell'aggressione anche dopo il rientro della vittima nella stanza, ritenendo che tali elementi rendano oggettivamente idonei e univocamente diretti gli atti verso l'evento morte e che non valga a escludere l'animus necandi il solo fatto che la vittima sia stata in un momento riportata all'interno. Sul quarto motivo esclude la desistenza volontaria, perché il riposizionamento della persona offesa nella stanza non costituisce un abbandono libero e autonomo dell'azione criminosa, ma si inserisce in una sequenza aggressiva proseguita senza soluzione di continuità e interrotta soltanto dall'intervento di terzi attirati dalle urla della vittima. Conseguentemente l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; nessuna statuizione sulle spese della parte civile per mancanza di domanda di liquidazione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione
art. 606, lett. d), cod. proc. pen.
base del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge processuale
art. 603 cod. proc. pen.
norma evocata per la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello
art. 143 cod. proc. pen.
riconosce all'imputato che non conosce la lingua italiana il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e del contraddittorio
art. 143-bis cod. proc. pen.
evocato dal ricorrente in relazione all'assistenza linguistica della persona offesa
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
base del secondo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge processuale
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
base del terzo e quarto motivo per violazione di legge penale
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
base del terzo e quarto motivo per vizio di motivazione
art. 56 cod. pen.
richiamato per la configurabilità del tentativo e per la desistenza volontaria
art. 575 cod. pen.
norma di riferimento per il delitto di omicidio nella contestazione della qualificazione giuridica
art. 56, comma 3, cod. pen.
richiamato per la desistenza volontaria, esclusa perché l'azione non era stata spontaneamente interrotta
art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma il ragionamento della Corte insiste sulla valutazione complessiva e coerente dei riscontri probatori
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca di effettività, è manifestamente illogica, internamente contraddittoria o incompatibile con atti specificamente indicati; non è consentita una mera rivalutazione del merito o una diversa lettura più favorevole al ricorrente.
- Il diritto all'interprete ex art. 143 c.p.p. tutela l'imputato che non conosce l'italiano; la mancata assistenza linguistica della persona offesa non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, dovendo verificarsi in concreto se la barriera linguistica abbia inciso sulla chiarezza e affidabilità del racconto.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale e non disponibile alla parte: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non già per finalità esplorative o di mera rivalutazione del compendio probatorio.
- Una doglianza sulla violazione del diritto di difesa per le modalità di assistenza dell'interprete deve indicare specificamente quale attività difensiva sia stata impedita o compromessa; in mancanza di un concreto pregiudizio la censura resta astratta e generica.
- La qualificazione di una condotta come tentato omicidio richiede una valutazione unitaria degli atti compiuti, apprezzati ex ante nella loro oggettiva idoneità e direzione non equivoca verso l'evento morte; non è decisivo isolare singoli segmenti della sequenza aggressiva o valorizzare il mancato verificarsi dell'evento.
- La desistenza volontaria è configurabile solo quando l'agente interrompa spontaneamente l'azione criminosa nella fase di tentativo incompiuto; essa è esclusa se la cessazione della condotta è determinata dall'intervento di terzi o si inserisce in una prosecuzione dell'aggressione senza soluzione di continuità.
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