Parere n. 1094/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal sig. Antonio Algieri per l’annullamento del decreto del commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiestorsione ed antiusura n. 4-e 5/6/2014 del 2 settembre 2014, con cui è stata liquidata a suo favore la somma di 41.246,56 euro (oltre all’anticipazione di 170.000 euro già data) ai sensi della legge 23 febbraio 1999 n. 44.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del Commissario straordinario del Governo n. 4-E 5/6/2014 del 2 settembre 2014, recante la liquidazione di 41.246,56 euro, oltre a un’anticipazione di 170.000 euro, ai sensi della legge n. 44/1999.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli era stata riconosciuta un’elargizione per soli 41.246,56 euro, oltre all’anticipazione già ricevuta, a fronte di una richiesta di 3.500.000 euro. Ha dedotto vizi di istruttoria e motivazione, lamentando di non essere stato sentito, l’omessa considerazione degli sviluppi dei procedimenti giudiziari, la contraddittorietà tra i pareri del Nucleo di valutazione presso la prefettura e del Comitato di solidarietà e l’ingiustificata esclusione del lucro cessante riferito alle società Tecno Impianti, Tecno Service e Co.IM. Al., ritenute dal Nucleo costituite dopo l’inizio della vicenda estorsiva. Nel corso del procedimento consultivo l’amministrazione ha documentato che la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 3619/2018, ha assolto gli imputati dall’accusa di estorsione con metodo mafioso perché il fatto non sussiste. In conseguenza di tale assoluzione, l’amministrazione ha revocato il provvedimento di elargizione con decreto n. 8-E-10/09/2019, non impugnato con motivi aggiunti dal ricorrente.
Il parere
La Sezione ha preso atto che il decreto originariamente impugnato è stato revocato ed eliminato dal mondo giuridico, essendo stato sostituito da un provvedimento di diverso tenore, non compreso nell’oggetto del ricorso. Poiché il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti contro il decreto di revoca, è venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso originario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
Osservazioni
Sopravvenuta revoca dell’atto impugnato
Il provvedimento originariamente impugnato è stato revocato e sostituito da un diverso atto, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso avente a oggetto il solo provvedimento originario.
Mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto
Il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti avverso il decreto di revoca n. 8-E-10/09/2019; il nuovo provvedimento non può quindi essere esaminato nell’ambito del presente ricorso straordinario.
Norme richiamate
legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 3
La disposizione è richiamata quale base normativa delle elargizioni in favore delle vittime di fenomeni estorsivi; l’amministrazione ha ritenuto, dopo la sentenza assolutoria, che la vicenda non rientrasse nelle fattispecie previste.
legge 23 febbraio 1999, n. 44
È la fonte in base alla quale era stata disposta l’elargizione oggetto del decreto impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando il provvedimento impugnato viene successivamente revocato ed eliminato dall’ordinamento, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il ricorrente impugni il nuovo provvedimento nei modi processualmente previsti.
- Il provvedimento sopravvenuto, di contenuto diverso e non oggetto dell’originario ricorso, non può essere esaminato nel medesimo giudizio in assenza di una specifica impugnazione, anche mediante motivi aggiunti ove ammessi.
Impugnazione di un’elargizione per vittima di estorsione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il decreto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiestorsione ed antiusura che aveva liquidato al ricorrente 41.246,56 euro, oltre a un’anticipazione di 170.000 euro, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il ricorrente aveva richiesto complessivamente 3.500.000 euro.
Censure dedotte
Il ricorrente aveva contestato il provvedimento per vizi di istruttoria e motivazione. In particolare, aveva lamentato:
- di non essere mai stato sentito nel procedimento;
- l’omessa considerazione degli sviluppi dei procedimenti giudiziari relativi alla vicenda;
- la contraddittorietà tra i pareri del Nucleo di valutazione presso la prefettura e del Comitato di solidarietà;
- l’esclusione dal calcolo dell’elargizione del lucro cessante riferito alle società Tecno Impianti, Tecno Service e Co.IM. Al., ritenute dal Nucleo costituite dopo l’inizio della vicenda estorsiva.
Sopravvenienze processuali e amministrative
Nel corso del procedimento consultivo, l’amministrazione ha depositato documentazione relativa alla sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 3619/2018, con la quale gli imputati accusati di avere estorto con metodo mafioso denaro al ricorrente sono stati assolti perché “il fatto non sussiste”.
In ragione dell’assoluzione, il Commissario straordinario ha ritenuto che la vicenda non rientrasse nelle fattispecie previste dall’articolo 3 della legge n. 44/1999 e ha adottato il decreto n. 8-E-10/09/2019, con cui ha revocato il precedente provvedimento di elargizione. Il decreto di revoca è stato ritualmente notificato al ricorrente.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che il provvedimento oggetto del ricorso era stato eliminato dal mondo giuridico e sostituito da un atto di diverso tenore. Poiché il nuovo decreto non costituiva oggetto del ricorso e il ricorrente non aveva proposto motivi aggiunti contro di esso, non residuava un interesse attuale alla decisione sulle censure rivolte contro il provvedimento originario.
La Sezione non ha quindi esaminato i motivi relativi all’istruttoria, alla motivazione, alla mancata audizione, alla valutazione del lucro cessante o alla contraddittorietà tra gli organi consultivi.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione non contiene una valutazione di fondatezza o infondatezza delle censure originarie e non esamina nel merito la legittimità del decreto di revoca, non impugnato nel presente procedimento.
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