Direttiva 2014/25
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/25/UE coordina le procedure di appalto degli enti operanti nei settori speciali, fissando regole comuni su soglie, pubblicità, selezione, aggiudicazione, strumenti elettronici ed esecuzione contrattuale. Rispetto alla disciplina generale degli appalti, lascia agli Stati membri ampi margini organizzativi, soprattutto per la qualificazione degli enti, per i regimi di centralizzazione, per i servizi sociali e per alcune esclusioni settoriali e di sicurezza. Introduce inoltre un forte orientamento a trasparenza, concorrenza, innovazione, sostenibilità e accessibilità, con ampia integrazione del diritto ambientale, sociale e del lavoro.
Disciplina coordinata delle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, con regole su soglie, procedure, trasparenza, esecuzione e appalti esclusi, abrogando la direttiva 2004/17/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi e ai concorsi di progettazione aggiudicati dagli enti aggiudicatori che operano nei settori dell'acqua, del gas e dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei porti e aeroporti, dei servizi postali e dell'estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi, quando il valore stimato raggiunge o supera le soglie di cui all'articolo 15. Include appalti misti e appalti che riguardano più attività, con regole specifiche di qualificazione del regime applicabile. Sono previste numerose esclusioni materiali e soggettive, tra cui taluni appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione, alcuni servizi legali, arbitrato e conciliazione, servizi finanziari e prestiti, contratti di lavoro, servizi di trasporto passeggeri per ferrovia o metropolitana, servizi di difesa civile resi da organizzazioni senza scopo di lucro, servizi di R&S a certe condizioni, e appalti collegati a difesa e sicurezza o a norme internazionali. La direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri di definire, organizzare e finanziare i servizi di interesse economico generale né sui servizi non economici di interesse generale; prevede inoltre un regime alleggerito per i servizi sociali e altri servizi specifici e per taluni servizi alla persona.
Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali
La direttiva coordina le procedure di appalto degli enti operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, sostituendo il precedente quadro della direttiva 2004/17/CE. L'impianto normativo mira ad assicurare concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e flessibilità organizzativa, tenendo conto della specificità dei mercati interessati e della persistente influenza pubblica o para-pubblica su molti enti operanti in tali settori.
Finalità e logica sistematica
La direttiva si fonda sull'esigenza di mantenere una disciplina comune per gli appalti sopra soglia nei settori speciali, in quanto tali mercati sono spesso chiusi o regolati da diritti speciali o esclusivi e possono risentire dell'influenza delle autorità pubbliche. Il coordinamento a livello UE è giustificato dal funzionamento del mercato interno e deve garantire l'applicazione dei principi del TFUE, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Ambito soggettivo e materiale
L'articolo 1 limita la disciplina agli appalti e ai concorsi di progettazione aggiudicati da enti aggiudicatori per attività svolte nei settori di cui agli articoli 8-14, quando il valore stimato raggiunge le soglie dell'articolo 15. Sono ricompresi enti pubblici, imprese pubbliche e soggetti privati che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. Restano fermi, però, i poteri degli Stati membri di definire i servizi di interesse economico generale, di decidere come organizzarli e finanziarli e di mantenere fuori dal campo di applicazione i servizi non economici di interesse generale.
Definizioni chiave e struttura degli enti
Le definizioni dell'articolo 2 chiariscono nozioni centrali per la pratica applicativa: appalto, opera, operatore economico, documento di gara, centrale di committenza, committenza ausiliaria, ciclo di vita, concorso di progettazione, innovazione ed etichettatura. Gli articoli 3 e 4 precisano chi siano le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nonché i criteri per qualificare un'impresa pubblica o un diritto speciale/esclusivo. Particolare rilievo ha la definizione di "operatore economico" in senso ampio, che include anche raggruppamenti, associazioni temporanee e altre forme organizzative.
Settori disciplinati e deroghe settoriali
Gli articoli 8-14 individuano i settori rilevanti: gas e energia termica, elettricità, acqua, trasporti, porti e aeroporti, servizi postali ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi. La direttiva distingue fra attività principali e attività accessorie, e contiene esclusioni specifiche per produzioni o alimentazioni di rete da parte di enti non amministrazioni aggiudicatrici entro certe soglie percentuali. Sono previste anche norme speciali per il raffreddamento, che non è generalmente incluso nello stesso regime del riscaldamento, e per il ciclo dell'acqua.
Soglie economiche e calcolo del valore
L'articolo 15 fissa le soglie di applicazione: 414.000 EUR per forniture, servizi e concorsi di progettazione; 5.186.000 EUR per lavori; 1.000.000 EUR per i servizi sociali e altri servizi specifici dell'allegato XVII. L'articolo 16 stabilisce che il valore stimato deve essere determinato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, includendo opzioni, rinnovi, premi e pagamenti ai candidati, e vieta il frazionamento artificioso degli appalti. Per gli accordi quadro, i sistemi dinamici e i partenariati per l'innovazione va considerato il valore massimo complessivo previsto per tutta la durata dello strumento.
Esclusioni, regimi internazionali e difesa/sicurezza
Gli articoli 18-23 contengono un ampio catalogo di esclusioni: appalti per rivendita o locazione a terzi, appalti non connessi all'attività principale o destinati a un paese terzo, appalti regolati da accordi internazionali, alcuni servizi legali, arbitrato e conciliazione, prestiti, servizi finanziari connessi a titoli, contratti di lavoro, trasporto pubblico ferroviario/metropolitano, servizi di protezione civile resi da organizzazioni senza scopo di lucro e taluni acquisti di acqua, energia e combustibili. Gli articoli 24-27 coordinano la direttiva con la disciplina della difesa e sicurezza e con l'articolo 346 TFUE, consentendo esclusioni o applicazioni della direttiva 2009/81/CE quando necessario per interessi essenziali di sicurezza o per appalti misti con elementi di difesa.
Relazioni in house, cooperazione e imprese collegate
Gli articoli 28-31 disciplinano le ipotesi in cui l'appalto è aggiudicato senza gara a soggetti controllati, a imprese collegate o nell'ambito di joint-venture. Il controllo analogo richiede influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative; per l'esenzione occorre inoltre che oltre l'80 % dell'attività sia svolta per il soggetto controllante o per soggetti da esso controllati e che non vi sia, di regola, partecipazione privata diretta idonea a incidere sul controllo. Le regole si applicano anche alla cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, purché sia finalizzata a prestazioni di interesse pubblico e le attività aperte al mercato siano inferiori al 20 %.
Attività direttamente esposte alla concorrenza
Gli articoli 34 e 35 introducono una valvola di esenzione quando un'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione è svolta dalla Commissione con atti di esecuzione, su richiesta dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore, secondo criteri di concorrenza e mercato geografico di riferimento. Se la Commissione non adotta l'atto entro i termini dell'allegato IV, l'attività è considerata esente.
Principi generali e obblighi trasversali
L'articolo 36 impone parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, oltre al rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro. Gli articoli 37-42 regolano partecipazione di operatori e raggruppamenti, appalti riservati ai laboratori protetti, tutela della riservatezza, comunicazioni elettroniche e gestione dei conflitti di interesse. Il legislatore UE spinge fortemente verso l'elettronizzazione delle procedure, pur prevedendo eccezioni tassative per ragioni tecniche, di sicurezza o di natura specialistica dell'appalto.
Procedure di aggiudicazione e casi eccezionali
Gli articoli 44-50 confermano il ricorso alle procedure aperta, ristretta e negoziata con bando, al dialogo competitivo e al partenariato per l'innovazione. La procedura negoziata senza bando è ammessa solo in casi tassativi e straordinari, come urgenza estrema, assenza di offerte appropriate, esclusiva tecnica o giuridica, acquisti opportunistici o ripetizione di lavori/servizi analoghi su base di progetto iniziale. Per ciascuna procedura sono indicati termini minimi, regole di selezione e obblighi di motivazione.
Strumenti di acquisto elettronici e centralizzazione
Gli articoli 51-54 disciplinano accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche e cataloghi elettronici. Gli accordi quadro hanno durata massima ordinaria di otto anni, salvo casi eccezionali motivati; i sistemi dinamici sono interamente elettronici, aperti a nuovi operatori per tutta la loro durata e possono essere articolati in categorie. I cataloghi elettronici possono essere richiesti dagli enti, anche come base per riaprire il confronto competitivo in accordi quadro o sistemi dinamici.
Centrali di committenza e appalti congiunti
Gli articoli 55-57 rafforzano il ruolo delle centrali di committenza, che possono agire come grossisti o come intermediari, e disciplinano la ripartizione di responsabilità tra centrale e ente utilizzatore. Sono altresì regolati gli appalti congiunti occasionali e quelli transfrontalieri, con possibilità per gli enti di diversi Stati membri di concludere accordi che determinino legge applicabile e responsabilità, evitando tuttavia usi strumentali per eludere norme inderogabili dello Stato membro interessato.
Preparazione dell'appalto: mercato, specifiche tecniche e accessibilità
Gli articoli 58-66 consentono consultazioni preliminari di mercato e disciplinano la partecipazione di operatori che abbiano preso parte alla preparazione della procedura. Le specifiche tecniche devono favorire concorrenza, equivalenza, sostenibilità, innovazione e accessibilità per persone con disabilità, e possono essere formulate in termini funzionali o per riferimento a norme europee, internazionali o nazionali, con formula "o equivalente". Le etichette ambientali o sociali possono essere richieste come prova, purché basate su criteri oggettivi, accessibili e verificabili.
Pubblicità, documenti di gara e trasparenza procedurale
Gli articoli 67-75 impongono avvisi periodici indicativi, avvisi sui sistemi di qualificazione, bandi di gara e avvisi di aggiudicazione, con regole rigorose su contenuto, formulari, pubblicazione elettronica e tempistica. I documenti di gara devono essere accessibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente per via elettronica, salvo eccezioni tassative; gli inviti ai candidati devono contenere informazioni essenziali e gli operatori hanno diritto a conoscere i motivi delle decisioni rilevanti, salvo limiti connessi a interessi pubblici o commerciali sensibili.
Selezione, esclusione, qualificazione e criteri di aggiudicazione
Gli articoli 76-81 consentono agli enti di istituire sistemi di qualificazione e di applicare criteri oggettivi di selezione e di esclusione, con possibilità di ricorrere alle cause di esclusione e ai criteri selettivi della direttiva 2014/24/UE. È ammesso l'affidamento sulle capacità di altri soggetti, ma l'ente può esigere la sostituzione di soggetti esclusi o non idonei. L'articolo 82 impone l'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, basata su prezzo o costo o miglior rapporto qualità/prezzo; il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo deve includere sempre un elemento di costo o prezzo. Gli articoli 83 e 84 consentono il ricorso ai costi del ciclo di vita e disciplinano il trattamento delle offerte anormalmente basse, con obbligo di verificare il rispetto del diritto ambientale, sociale e del lavoro.
Esecuzione contrattuale, subappalto e modifiche
Gli articoli 87-90 permettono condizioni speciali di esecuzione collegate all'oggetto dell'appalto, incluse clausole economiche, ambientali, sociali, occupazionali e di innovazione. Il subappalto è oggetto di specifici obblighi di trasparenza e controllo, con facoltà degli Stati membri di introdurre regole più rigorose e pagamenti diretti ai subappaltatori. Le modifiche contrattuali sono ammesse senza nuova procedura solo in casi tassativi: clausole di revisione chiare, lavori o servizi supplementari, circostanze imprevedibili, sostituzione del contraente in specifiche ipotesi e modifiche non sostanziali; sono previste soglie de minimis del 10 % per servizi/forniture e del 15 % per lavori, oltre all'obbligo di pubblicare avvisi per alcune modifiche. La risoluzione del contratto deve essere possibile, almeno, nei casi di modifica sostanziale, esclusione originaria dell'aggiudicatario o grave violazione accertata dalla Corte di giustizia.
Regime alleggerito per servizi sociali e altri servizi specifici
Per i servizi sociali e altri servizi specifici dell'allegato XVII, l'articolo 91 prevede un regime speciale sopra la soglia di 1.000.000 EUR. Gli Stati membri devono fissare regole nazionali che garantiscano trasparenza e parità di trattamento, ma con ampia autonomia procedurale; possono inoltre consentire appalti riservati a organizzazioni di carattere partecipativo o mutualistico, a certe condizioni, con durata massima triennale.
Concorsi di progettazione
Gli articoli 95-98 disciplinano i concorsi di progettazione, soprattutto in urbanistica, architettura e ingegneria. Sono previsti avviso di concorso, anonimato delle proposte, selezione non discriminatoria dei partecipanti e giuria indipendente con qualifiche adeguate. Il vincitore può essere destinatario di successivi appalti di servizi mediante procedura negoziata, se previsto nel bando.
Governance, monitoraggio e cooperazione amministrativa
Gli articoli 99-102 impongono agli Stati membri di assicurare controllo, monitoraggio, relazioni periodiche, orientamenti e supporto agli enti aggiudicatori, con un punto di contatto nazionale per la Commissione. Le amministrazioni aggiudicatrici devono conservare copie dei contratti sopra determinate soglie e gli enti aggiudicatori devono documentare le procedure in una relazione unica. È previsto l'avvio di un progetto pilota IMI per facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri.
Recepimento, entrata in vigore e abrogazione
L'articolo 106 impone il recepimento entro il 18 aprile 2016. È ammesso rinviare l'applicazione generale dell'articolo 40, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, e per le centrali di committenza fino al 18 aprile 2017, con obbligo di consentire nel frattempo mezzi alternativi di comunicazione; restano comunque immediatamente operativi alcuni obblighi elettronici per sistemi dinamici, aste elettroniche, cataloghi e pubblicazione elettronica. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed abroga la direttiva 2004/17/CE dal 18 aprile 2016.
Profili pratici di interesse per operatori italiani
Per gli studi legali, le imprese e i professionisti fiscali e contabili, la direttiva impone un'attenzione particolare alla corretta qualificazione del regime applicabile, al calcolo delle soglie, alla gestione dei lotti, alla tracciabilità documentale e all'adeguamento delle procedure interne alle regole elettroniche. Sono inoltre centrali i profili di compliance ambientale, sociale e del lavoro, i controlli sui subappalti, l'eventuale uso di centralizzazione della committenza e la verifica dei casi di modifica contrattuale che possono richiedere una nuova gara.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L'articolo 1 delimita l'oggetto della direttiva agli appalti e ai concorsi di progettazione nei settori speciali con valore pari o superiore alle soglie dell'articolo 15. Gli articoli 2, 3 e 4 definiscono appalti, opere, servizi, operatore economico, amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche e diritti speciali o esclusivi, includendo anche la nozione di centrale di committenza e di attività di committenza ausiliarie.
Settori di attività e casi particolari
Gli articoli 8-14 individuano le attività rilevanti nei settori gas e calore, elettricità, acqua, trasporti, porti e aeroporti, servizi postali ed estrazione di petrolio/gas e carbone. Sono previste regole specifiche per l'alimentazione di reti pubbliche da parte di enti non amministrazioni aggiudicatrici, con soglie percentuali del 20 % e del 30 % in taluni casi.
Soglie e calcolo del valore stimato
L'articolo 15 fissa le soglie: 414.000 EUR per forniture, servizi e concorsi di progettazione; 5.186.000 EUR per lavori; 1.000.000 EUR per i servizi sociali e altri servizi specifici dell'allegato XVII. L'articolo 16 disciplina il calcolo del valore stimato, imponendo il computo complessivo di opzioni, rinnovi, premi, lotti, accordi quadro, sistemi dinamici e partenariati per l'innovazione, vietando il frazionamento artificioso. L'articolo 17 prevede la revisione biennale delle soglie in coerenza con l'AAP e conferisce alla Commissione poteri delegati per gli adeguamenti tecnici.
Esclusioni e regimi speciali
Gli articoli 18-23 escludono, tra l'altro, appalti per rivendita/locazione quando non vi siano diritti speciali o esclusivi, appalti per attività fuori dal settore pertinente o in paesi terzi, appalti disciplinati da norme internazionali, servizi legali, arbitrato e conciliazione, prestiti e servizi finanziari collegati a titoli, contratti di lavoro, trasporto ferroviario/metropolitano passeggeri, taluni servizi di emergenza e i contratti di acquisto di acqua o fornitura di energia e combustibili da parte di enti già attivi in tali settori.
Difesa e sicurezza
Gli articoli 24-27 stabiliscono l'esclusione o l'interazione con la direttiva 2009/81/CE e con l'articolo 346 TFUE per appalti e concorsi di progettazione che coinvolgono aspetti di difesa o sicurezza, anche in appalti misti o che riguardano più attività, prevedendo criteri di ragioni obiettive e divieto di elusione.
Relazioni speciali: controllo, imprese collegate e joint-venture
Gli articoli 28-31 disciplinano le esclusioni per appalti tra amministrazioni aggiudicatrici in regime di controllo analogo, cooperazione orizzontale tra amministrazioni, appalti a imprese collegate e a joint-venture, con soglie dell'80 % per le attività rilevanti e regole sulla composizione e sulle partecipazioni private. È previsto l'obbligo di notifica alla Commissione di informazioni su tali rapporti.
Attività direttamente esposte alla concorrenza
Gli articoli 34 e 35 prevedono l'esenzione quando un'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, con decisione della Commissione adottata mediante atti di esecuzione entro termini dell'allegato IV. È disciplinato il procedimento su richiesta dello Stato membro o dell'ente e il ruolo di eventuali autorità nazionali indipendenti.
Principi generali, operatori economici e riservatezza
L'articolo 36 impone parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro. Gli articoli 37-42 disciplinano operatori economici e raggruppamenti, appalti riservati a laboratori protetti, riservatezza, comunicazioni elettroniche e conflitti di interesse.
Procedure di gara e casi di procedura negoziata senza bando
Gli articoli 44-50 prevedono procedure aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione, oltre ai casi eccezionali di procedura negoziata senza previa indizione di gara. Per le varie procedure sono fissati termini minimi e regole sulla limitazione del numero dei candidati.
Accordi quadro, sistemi dinamici, aste elettroniche e cataloghi
Gli articoli 51-54 regolano accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche e cataloghi elettronici, con durata massima ordinaria di otto anni per gli accordi quadro e obbligo di gestione interamente elettronica dei sistemi dinamici. Sono disciplinati i metodi di riapertura del confronto competitivo e l'uso di cataloghi aggiornati.
Centralizzazione della committenza e appalti congiunti
Gli articoli 55-57 definiscono il ruolo delle centrali di committenza, la responsabilità degli enti per le parti di procedura da essi svolte e gli appalti comuni occasionali e transfrontalieri. È ammesso che Stati membri diversi individuino la legge applicabile e le responsabilità con appositi accordi.
Preparazione dell'appalto: consultazioni di mercato, specifiche tecniche ed etichette
Gli articoli 58-66 disciplinano consultazioni preliminari di mercato, partecipazione precedente di candidati o offerenti, specifiche tecniche, etichettature, relazioni di prova, comunicazione delle specifiche, varianti, suddivisione in lotti e termini. È valorizzato l'uso di requisiti funzionali, equivalenze, accessibilità per disabili e protezione dati.
Pubblicità e trasparenza
Gli articoli 67-75 disciplinano avvisi periodici indicativi, avvisi sui sistemi di qualificazione, bandi, avvisi di aggiudicazione, modalità di pubblicazione, disponibilità elettronica dei documenti e inviti ai candidati. È previsto l'obbligo di pubblicazione su TED entro termini stringenti, la regola dell'accesso elettronico gratuito ai documenti e il diritto degli interessati a ottenere informazioni sulle decisioni.
Selezione, esclusione e criteri qualitativi
Gli articoli 76-81 disciplinano selezione dei partecipanti, sistemi di qualificazione, criteri di selezione qualitativa, affidamento sulle capacità di altri soggetti, uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione della direttiva 2014/24/UE, nonché norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale.
Aggiudicazione, costi del ciclo di vita e offerte anormalmente basse
Gli articoli 82-84 impongono l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che può essere determinata in base a prezzo, costo o miglior rapporto qualità/prezzo; disciplinano inoltre il calcolo dei costi del ciclo di vita e il trattamento delle offerte anormalmente basse, incluse quelle con aiuti di Stato o in violazione del diritto ambientale, sociale o del lavoro.
Offerte di paesi terzi
Gli articoli 85 e 86 prevedono regole specifiche per offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi senza accordi di accesso comparabile, con possibilità di respingimento oltre la soglia del 50 % e regole di preferenza in caso di equivalenza. È previsto il monitoraggio dei mercati terzi e la possibile adozione di misure restrittive da parte del Consiglio.
Esecuzione del contratto, subappalto e modifiche contrattuali
Gli articoli 87-90 consentono condizioni speciali di esecuzione collegate all'oggetto dell'appalto, impongono obblighi sul subappalto e sulla trasparenza della filiera, disciplinano le modifiche contrattuali senza nuova gara e l'obbligo di risoluzione in taluni casi. Sono previste soglie de minimis del 10 % per servizi e forniture e del 15 % per lavori, oltre a obblighi di pubblicazione di talune modifiche.
Regime alleggerito per servizi sociali e altri servizi specifici
Gli articoli 91-94 prevedono un regime speciale per i servizi sociali e altri servizi specifici dell'allegato XVII, con soglia di 1.000.000 EUR e regole nazionali che garantiscano trasparenza e parità di trattamento, consentendo ampi margini agli Stati membri. Sono possibili appalti riservati per specifiche organizzazioni sociali, con durata massima di tre anni.
Concorsi di progettazione
Gli articoli 95-98 disciplinano l'ambito dei concorsi di progettazione, gli avvisi, la composizione e l'autonomia della giuria, l'anonimato delle proposte e la verbalizzazione delle decisioni. Sono previsti termini e obblighi di pubblicazione specifici e la possibilità di successivi appalti di servizi al vincitore.
Governance, monitoraggio e cooperazione amministrativa
Gli articoli 99-102 impongono agli Stati membri di attribuire compiti di controllo a uno o più organismi, pubblicare relazioni periodiche, fornire orientamenti e designare un punto di riferimento nazionale per la cooperazione con la Commissione. Sono previsti obblighi di conservazione dei contratti, relazioni uniche e cooperazione amministrativa anche tramite IMI.
Poteri delegati, esecuzione, recepimento e abrogazione
Gli articoli 103-110 disciplinano deleghe alla Commissione, atti di esecuzione, recepimento entro il 18 aprile 2016, possibilità di differire l'obbligo di comunicazione elettronica fino al 18 ottobre 2018 e, per le centrali di committenza, fino al 18 aprile 2017. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed abroga la direttiva 2004/17/CE a decorrere dal 18 aprile 2016.
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