Direttiva 2014/27
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/27/UE adegua varie direttive UE in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al nuovo sistema CLP del regolamento (CE) n. 1272/2008. L’intervento è tecnico e non amplia l’ambito di applicazione delle direttive interessate, ma aggiorna definizioni, pittogrammi, avvertenze e riferimenti alle categorie di pericolo per garantire coerenza normativa e mantenere il livello di protezione esistente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° giugno 2015. È inoltre ribadito che la valutazione del rischio per gli agenti chimici pericolosi resta obbligatoria, indipendentemente dall’immissione sul mercato delle sostanze o miscele.
Allineamento di alcune direttive UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e incide indirettamente su datori di lavoro, lavoratori e imprese operanti nei settori coperti dalle direttive modificate in materia di segnaletica di sicurezza, tutela delle lavoratrici gestanti/puerpere/allattamento, protezione dei giovani sul lavoro, agenti chimici e agenti cancerogeni o mutageni. Non modifica l’ambito di applicazione sostanziale delle direttive già vigenti, ma aggiorna riferimenti, termini e criteri di classificazione/etichettatura; resta ferma la disciplina specifica sull’amianto e le esclusioni previste per taluni contenitori a uso breve o a contenuto frequentemente variabile, purché siano adottate misure alternative idonee.
Direttiva 2014/27/UE: allineamento al regolamento CLP
La direttiva interviene come atto di coordinamento tecnico nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, per adeguare diverse direttive settoriali al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (CLP). Nei considerando si chiarisce che l’obiettivo è mantenere la continuità e l’efficacia della disciplina esistente, senza ridurne il livello di protezione e senza modificarne l’ambito di applicazione.
Obiettivi e ratio dell’intervento
L’adeguamento si rende necessario perché le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE rinviavano a un precedente sistema di classificazione ed etichettatura, superato dal CLP, che recepisce il GHS internazionale. La direttiva ribadisce che standard elevati di salute e sicurezza devono applicarsi a tutti i settori e a tutte le imprese, senza eccezioni, pur evitando oneri non necessari per le PMI.
Ambito e soggetti interessati
L’intervento non riscrive la disciplina sostanziale, ma aggiorna i riferimenti applicabili a:
- segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento;
- protezione dei giovani sul lavoro;
- protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici;
- protezione contro agenti cancerogeni o mutageni.
In termini pratici, le modifiche incidono soprattutto sui datori di lavoro e sulle valutazioni del rischio, sulle modalità di etichettatura/segnalazione nei luoghi di lavoro e sulle informazioni da acquisire e mettere a disposizione in materia di sostanze e miscele pericolose.
Modifiche alla direttiva 92/58/CEE sulla segnaletica di sicurezza
La direttiva chiarisce che la disciplina sulla segnaletica non riguarda le norme relative all’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose, salvo rinvii espressi ad altre disposizioni dell’Unione. Per i depositi di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose è richiesto un cartello di avvertimento appropriato o l’indicazione conforme agli allegati; se manca un cartello equivalente, deve essere utilizzato il pittogramma di pericolo del regolamento CLP.
Viene inoltre eliminato il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e si stabilisce che il cartello «Pericolo generico» non può essere usato per segnalare sostanze chimiche o miscele pericolose, salvo il caso specifico dei depositi disciplinati dall’allegato III.
Modifiche alla direttiva 92/85/CEE sulla tutela della maternità
L’allegato I viene aggiornato in chiave CLP. Tra gli elementi rilevanti figurano:
- gli agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4, quando noti come pericolosi per la salute della gestante e del nascituro e non ancora compresi nell’allegato II;
- sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione CLP nelle categorie di mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione e tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola.
Il considerando precisa che le modifiche non affrontano, in questa sede, il tema degli effetti sulla fertilità o sulla riproduzione femminile oltre il mero aggiornamento di riferimenti e terminologia.
Modifiche alla direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani
Anche l’allegato della direttiva sui giovani viene adeguato al CLP. Per gli agenti biologici si fa riferimento ai gruppi di rischio 3 e 4; per le sostanze e miscele pericolose l’elenco viene riformulato secondo le classi di pericolo CLP, includendo tra le altre:
- tossicità acuta;
- corrosione della pelle;
- gas, aerosol e liquidi infiammabili;
- esplosivi e sostanze/miscele autoreattive;
- perossidi organici;
- tossicità specifica per organi bersaglio;
- sensibilizzazione respiratoria e cutanea;
- cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione.
Sono inoltre soppressi riferimenti a direttive abrogate e sostituiti con rinvii alla direttiva 2000/54/CE e alla direttiva 2004/37/CE.
Modifiche alla direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici
La nozione di agente chimico pericoloso viene resa coerente con il CLP. Rientrano non solo gli agenti formalmente classificati come pericolosi, ma anche quelli che soddisfano i criteri di pericolosità fisica o per la salute del CLP, a prescindere dalla loro classificazione formale. È inoltre confermato che restano inclusi gli agenti non classificabili come pericolosi, ma che comportano comunque un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori per le loro proprietà e modalità d’uso, compresi quelli con valore limite di esposizione professionale.
Sotto il profilo operativo, l’articolo 4 richiama le informazioni di sicurezza fornite dal produttore o fornitore, in particolare la scheda dati di sicurezza ai sensi del regolamento REACH. L’articolo 8 rafforza il diritto/obbligo di accesso a tale scheda e consente agli Stati membri di adottare misure per assicurare che i datori di lavoro possano ottenere, su richiesta, le informazioni mancanti quando né REACH né CLP impongano già l’obbligo di fornire tali dati.
Modifiche alla direttiva 2004/37/CE su cancerogeni e mutageni
La direttiva aggiorna le definizioni di agente cancerogeno e mutageno al lessico CLP. L’agente cancerogeno comprende ora:
- sostanze o miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B;
- sostanze, miscele o procedimenti elencati nell’allegato I;
- sostanze o miscele liberate nel corso di un processo e indicate nell’allegato I.
L’agente mutageno è definito come sostanza o miscela classificata come mutagena di cellule germinali di categoria 1A o 1B. Per l’amianto, il rapporto con la direttiva 2009/148/CE è regolato dal principio di applicazione della disciplina più favorevole alla salute e sicurezza sul lavoro.
Recepimento, entrata in vigore e margini nazionali
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° giugno 2015. La direttiva lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi, ma impone il risultato dell’allineamento al CLP e della conservazione del livello di protezione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità di armonizzazione con il regolamento CLP
La direttiva modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE per sostituire i riferimenti al precedente sistema di classificazione ed etichettatura con quelli del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il considerando sottolinea che l’obiettivo è mantenere il livello di protezione dei lavoratori, senza modificare l’ambito di applicazione delle direttive originarie.
Segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro
Nella direttiva 92/58/CEE viene chiarito che essa non riguarda le disposizioni sull’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti/attrezzature, salvo espliciti rinvii del diritto UE. È sostituito il punto relativo ai depositi di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose, imponendo cartelli di avvertimento o indicazioni conformi agli allegati, oppure il pittogramma di pericolo del regolamento CLP se manca un cartello equivalente. Viene eliminato il cartello «Sostanze nocive o irritanti» e precisato che il cartello «Pericolo generico» non può essere usato per avvisare circa sostanze chimiche o miscele pericolose, salvo l’ipotesi specifica di deposito prevista dall’allegato III.
Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento
Nella direttiva 92/85/CEE l’allegato I, sezione A, viene aggiornato sostituendo i riferimenti a categorie obsolete con quelli del regolamento CLP. Sono inclusi gli agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4, se noti come pericolosi per gestante e nascituro, e sostanze/miscele che soddisfano i criteri CLP per mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, inclusa la categoria per gli effetti sull’allattamento o attraverso di esso, e tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola. La sezione B è riferita ai processi industriali elencati nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE.
Protezione dei giovani sul lavoro
La direttiva 94/33/CE è modificata per allineare l’allegato alle nuove definizioni CLP. In particolare, per gli agenti biologici vengono richiamati i gruppi di rischio 3 e 4; per le sostanze e miscele pericolose si amplia e aggiorna l’elenco delle classi di pericolo rilevanti, includendo tossicità acuta, corrosione cutanea, gas/aerosol/liquidi infiammabili, esplosivi, autoreattività, perossidi organici, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione. Sono soppressi alcuni riferimenti obsoleti e la sezione II rinvia ai processi e lavori dell’allegato I della direttiva 2004/37/CE.
Protezione contro gli agenti chimici durante il lavoro
Nella direttiva 98/24/CE la nozione di agente chimico pericoloso è aggiornata: rientrano gli agenti che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi nelle classi fisiche e/o per la salute del regolamento CLP, anche se non formalmente classificati ai sensi di tale regolamento. È chiarito che rientrano anche gli agenti che, pur non classificabili come pericolosi, comportano rischio per la salute e sicurezza a causa delle loro proprietà e modalità d’uso, compresi quelli con valore limite di esposizione professionale. Nell’articolo 4, paragrafo 1, si richiama espressamente la scheda dati di sicurezza ai sensi del regolamento REACH; nell’articolo 8, paragrafo 1, si prevede l’accesso alla scheda dati di sicurezza del fornitore e, al paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare misure affinché i datori di lavoro ottengano le informazioni necessarie sugli agenti chimici pericolosi quando REACH e CLP non impongano già l’obbligo informativo.
Protezione da agenti cancerogeni o mutageni
La direttiva 2004/37/CE è adeguata al CLP definendo agente cancerogeno come sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione di categoria 1A o 1B oppure come sostanza, miscela o processo elencati nell’allegato I, incluse le sostanze o miscele liberate durante il processo. L’agente mutageno è definito come sostanza o miscela corrispondente ai criteri di categoria 1A o 1B. Per l’amianto si precisa che le disposizioni della direttiva 2004/37/CE si applicano quando sono più favorevoli alla salute e sicurezza sul lavoro rispetto alla direttiva 2009/148/CE. Sono inoltre sostituiti tutti i riferimenti da «preparato» a «miscela» e aggiornato il titolo dell’allegato I.
Termine di recepimento e obblighi procedurali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° giugno 2015 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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