Direttiva 2014/24
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/24/UE riscrive in modo organico la disciplina UE degli appalti pubblici, sostituendo la direttiva 2004/18/CE e rafforzando concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Introduce e razionalizza procedure di gara, strumenti elettronici, criteri di selezione e aggiudicazione, oltre a regole su subappalto, modifiche contrattuali e appalti sociali/specifici. Al contempo amplia la possibilità per gli Stati membri di valorizzare qualità, innovazione, aspetti ambientali e sociali, ma lascia significativi margini nazionali nella disciplina di dettaglio e nelle scelte organizzative. Il termine generale di recepimento è il 18 aprile 2016, con alcune proroghe specifiche per l’e-procurement.
Coordinamento delle procedure di appalto pubblico per lavori, forniture e servizi sopra soglia, con regole comuni su pubblicità, selezione, aggiudicazione, esecuzione e appalti sociali, e abrogazione della direttiva 2004/18/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione indetti da amministrazioni aggiudicatrici quando il valore stimato, al netto dell’IVA, è pari o superiore alle soglie dell’articolo 4. Riguarda Stato, autorità regionali o locali, organismi di diritto pubblico e loro associazioni, nonché gli operatori economici che partecipano alle procedure; include anche appalti misti, appalti sovvenzionati e taluni appalti nei settori della difesa e sicurezza, con numerose esclusioni specifiche (ad es. alcuni servizi legali, arbitrato e conciliazione, servizi media, servizi di trasporto ferroviario/metropolitana passeggeri, contratti di lavoro, prestiti, taluni appalti in base a norme internazionali, cooperazione intra-pubblica, in-house). Sono previsti regimi particolari per servizi sociali e altri servizi specifici, per concorsi di progettazione e per taluni appalti riservati; la direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri di organizzare servizi d’interesse generale e previdenza sociale né obbliga ad esternalizzare servizi pubblici.
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
La direttiva riforma in modo organico la disciplina UE degli appalti pubblici sopra soglia, con l’obiettivo di assicurare apertura del mercato, concorrenza effettiva, trasparenza e uso efficiente della spesa pubblica. Il testo recepisce la giurisprudenza della Corte di giustizia e integra in modo più esplicito obiettivi di sostenibilità, innovazione, accessibilità per le persone con disabilità e partecipazione delle PMI.
Oggetto, finalità e principi ispiratori
L’articolo 1 delimita la direttiva alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e concorsi di progettazione il cui valore stimato è almeno pari alle soglie dell’articolo 4. Il considerando e l’articolo 18 chiariscono che le amministrazioni aggiudicatrici devono trattare gli operatori economici in modo paritario, non discriminatorio, trasparente e proporzionato, evitando progettazioni della gara idonee a restringere artificialmente la concorrenza.
La direttiva non impone agli Stati membri di esternalizzare servizi che intendano svolgere direttamente, né incide sulla libertà di organizzare servizi d’interesse economico generale, previdenza sociale e funzioni pubbliche svolte con mezzi propri, in linea con l’articolo 14 TFUE e il protocollo n. 26.
Ambito soggettivo e oggettivo
Sono destinatari della disciplina lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le loro associazioni. La nozione di appalto pubblico è definita in senso funzionale: conta l’acquisizione, mediante contratto oneroso scritto, di lavori, forniture o servizi da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Gli appalti misti sono regolati dall’articolo 3: se le parti sono separabili, l’amministrazione può scindere l’affidamento oppure fare un affidamento unico; se le parti non sono separabili, prevale l’oggetto principale. Regole speciali valgono per appalti combinati con settori esclusi, con la direttiva 2014/25/UE o con aspetti di difesa e sicurezza.
Soglie e calcolo del valore stimato
L’articolo 4 fissa le soglie sopra le quali si applica la direttiva:
- 5.186.000 EUR per i lavori;
- 134.000 EUR per forniture e servizi delle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- 207.000 EUR per forniture e servizi delle amministrazioni sub-centrali e relativi concorsi;
- 750.000 EUR per i servizi sociali e altri servizi specifici dell’allegato XIV.
L’articolo 5 disciplina il calcolo del valore stimato, imponendo di considerare l’importo totale pagabile, incluse opzioni e rinnovi esplicitati nei documenti di gara. È vietato frazionare artificiosamente gli appalti per eludere la soglia, salvo ragioni oggettive. Per accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e partenariati per l’innovazione si considera il valore massimo stimato dell’intero strumento.
L’articolo 6 impone alla Commissione la revisione biennale delle soglie collegate all’AAP e la pubblicazione dei valori aggiornati; per le valute non euro, la Commissione determina i controvalori nazionali. La direttiva richiama inoltre il potere di adeguamento tramite atti delegati.
Esclusioni e regimi speciali
Gli articoli 7-17 individuano un ampio catalogo di esclusioni. In particolare, non si applica agli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE in determinati settori, a varie categorie di servizi specificamente escluse, ai contratti in base a diritto esclusivo, a taluni appalti internazionali, nonché agli appalti in-house e alla cooperazione pubblico-pubblico alle condizioni previste dall’articolo 12.
Sono inoltre sottratti alla disciplina ordinaria gli appalti sovvenzionati oltre il 50% da amministrazioni aggiudicatrici in determinate condizioni, i servizi di ricerca e sviluppo solo se i risultati sono riservati all’amministrazione e il servizio è interamente remunerato da essa, e gli appalti in materia di difesa e sicurezza nei casi previsti dagli articoli 15-17 o dalla direttiva 2009/81/CE.
Procedure di aggiudicazione
L’articolo 26 impone agli Stati membri di rendere disponibili le procedure aperte e ristrette e consente, in casi tassativi, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione e procedura negoziata senza pubblicazione. Gli articoli 27 e 28 fissano i termini minimi per offerte e domande di partecipazione; gli articoli 29-31 disciplinano rispettivamente la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione.
La procedura negoziata senza pubblicazione, prevista dall’articolo 32, è eccezionale e consentita solo nei casi tassativamente indicati, tra cui mancata presentazione di offerte appropriate, unicità oggettiva del fornitore, urgenza estrema non imputabile all’amministrazione, alcuni acquisti ripetitivi o complementari e appalti conseguenti a concorsi di progettazione.
Digitalizzazione, accordi quadro, sistemi dinamici e appalti aggregati
La direttiva spinge fortemente verso l’e-procurement. L’articolo 22 impone l’uso dei mezzi elettronici per comunicazioni e scambi di informazioni, con eccezioni limitate; l’articolo 53 garantisce l’accesso elettronico e gratuito ai documenti di gara. L’applicazione generale dell’e-procurement è stata però accompagnata da una transizione: l’articolo 90 consente agli Stati membri di rinviare l’articolo 22, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, e fino al 18 aprile 2017 per le centrali di committenza.
Gli articoli 33 e 34 disciplinano accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione, che devono essere gestiti con procedure competitive e, per il sistema dinamico, interamente elettroniche. La durata ordinaria dell’accordo quadro non può superare quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Gli articoli 37-39 regolano centrali di committenza, appalti congiunti occasionali e transfrontalieri, individuando anche la ripartizione delle responsabilità e la legge applicabile.
Specifiche tecniche, etichette e prove
Gli articoli 42-44 consentono di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o requisiti funzionali, con aperture alle soluzioni equivalenti. Le specifiche non devono favorire un operatore o un marchio specifico, salvo impossibilità di descrizione sufficientemente precisa; ogni riferimento deve essere accompagnato dalla formula "o equivalente".
L’articolo 43 consente di usare etichette ambientali, sociali o di altro tipo come prova del possesso di determinate caratteristiche, purché i requisiti dell’etichetta siano oggettivi, verificabili, non discriminatori, accessibili e riferiti all’oggetto dell’appalto. L’articolo 44 ammette relazioni di prova e certificazioni di organismi accreditati, ma obbliga ad accettare mezzi di prova equivalenti quando l’operatore non possa ottenerli senza sua colpa.
Accessibilità, dati personali e innovazione
La direttiva rafforza la tutela dell’accessibilità per le persone con disabilità: ciò incide sia sulle specifiche tecniche sia sui criteri di aggiudicazione e sulle condizioni di esecuzione. Gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche devono tenere conto dei criteri di accessibilità, salvo giustificazione.
È inoltre richiesto il rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati, con espresso richiamo alla progettazione del trattamento dei dati personali. L’innovazione è valorizzata attraverso il partenariato per l’innovazione, l’ammissibilità di varianti e l’uso di criteri qualitativi che includano aspetti innovativi e ambientali.
Selezione degli operatori, esclusioni e self-cleaning
Gli articoli 57-64 costituiscono il cuore della selezione qualitativa. I motivi di esclusione obbligatori comprendono condanne definitive per criminalità organizzata, corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio e tratta di esseri umani, oltre al mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali. Vi sono anche motivi facoltativi, tra cui fallimento, gravi illeciti professionali, accordi anticoncorrenziali, conflitti di interesse non risolvibili, distorsioni dovute alla preparazione della gara e false dichiarazioni.
L’operatore economico può tuttavia dimostrare di aver adottato misure di self-cleaning idonee a provare la propria affidabilità. Gli Stati membri devono definire condizioni e durata massima delle esclusioni: se non fissata da sentenza, la durata non può superare cinque anni per le cause dell’articolo 57, paragrafo 1, e tre anni per quelle dell’articolo 57, paragrafo 4.
Il DGUE è l’autodichiarazione preliminare che sostituisce i certificati nella fase iniziale; deve essere elettronico e può essere riutilizzato se aggiornato. e-Certis deve essere costantemente aggiornato e usato dalle amministrazioni aggiudicatrici per identificare i documenti probatori equivalenti tra Stati membri.
Criteri di aggiudicazione e costo del ciclo di vita
Gli articoli 67 e 68 impongono di aggiudicare sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo prezzo o costo, usando un approccio costo/efficacia, incluso il costo del ciclo di vita. Il rapporto qualità/prezzo può includere qualità, accessibilità, aspetti sociali e ambientali, organizzazione ed esperienza del personale, oltre a servizi post-vendita e condizioni di consegna.
Il costo del ciclo di vita comprende costi di acquisizione, utilizzo, manutenzione, fine vita ed esternalità ambientali monetizzabili e verificabili. Quando un metodo comune UE è obbligatorio per una determinata categoria, esso deve essere utilizzato. L’articolo 69 impone la verifica delle offerte anormalmente basse e il loro rigetto se la spiegazione è insufficiente o se la bassa offerta deriva da violazioni del diritto sociale, del lavoro o ambientale.
Esecuzione del contratto, subappalto e modifiche
L’articolo 70 consente clausole di esecuzione collegate all’oggetto dell’appalto e comprende elementi economici, ambientali, sociali, occupazionali e innovativi. L’articolo 71 richiede la vigilanza sull’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori, consente l’indicazione preventiva dei subappalti e, se previsto dal diritto nazionale, il pagamento diretto ai subappaltatori. L’amministrazione può imporre la sostituzione di subappaltatori colpiti da motivi di esclusione.
L’articolo 72 è particolarmente rilevante per la pratica contrattuale: consente modifiche senza nuova gara solo in ipotesi tassative, tra cui clausole di revisione/opzione chiare, prestazioni supplementari, circostanze impreviste, sostituzione del contraente per ristrutturazioni o insolvenza, e modifiche non sostanziali. Sono previste soglie quantitative: per lavori/servizi supplementari e circostanze impreviste l’aumento di prezzo non può superare il 50% del valore iniziale; modifiche sotto soglia sono ammesse entro il 10% per forniture e servizi e il 15% per lavori, purché non alterino la natura complessiva del contratto.
L’articolo 73 impone agli Stati membri di assicurare la possibilità di risolvere il contratto in caso di modifica sostanziale, di aggiudicazione illegittima o di grave violazione del diritto UE accertata dalla Corte di giustizia.
Servizi sociali e altri servizi specifici
Gli articoli 74-77 istituiscono un regime alleggerito per i servizi dell’allegato XIV sopra 750.000 EUR. Gli Stati membri conservano ampia discrezionalità nell’organizzare le procedure, ma devono garantire trasparenza e parità di trattamento. Le amministrazioni possono considerare qualità, continuità, accessibilità, completezza, bisogni specifici degli utenti, coinvolgimento degli utenti e innovazione.
L’articolo 77 consente, per alcuni servizi sanitari, sociali e culturali, di riservare la partecipazione a organizzazioni che perseguono una missione di servizio pubblico, reinvestono i profitti e adottano assetti partecipativi o fondati sull’azionariato dei dipendenti; la durata massima del contratto è di tre anni.
Concorsi di progettazione
Gli articoli 78-82 regolano concorsi di progettazione in materia di urbanistica, architettura, ingegneria e simili, ma anche in altri ambiti innovativi. La commissione giudicatrice deve essere composta da persone fisiche indipendenti, operare in modo autonomo, esaminare i progetti in forma anonima e verbalizzare le proprie decisioni. I concorsi possono essere aperti o ristretti; gli appalti conseguenti possono, in taluni casi, essere affidati al vincitore mediante procedura negoziata senza pubblicazione.
Governance, controllo e reporting
L’articolo 83 richiede agli Stati membri di assicurare organismi, autorità o strutture competenti per il controllo dell’applicazione della normativa; devono inoltre essere pubblicati i risultati del monitoraggio e trasmessi rapporti periodici alla Commissione. Gli Stati membri devono fornire orientamenti e assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, designare un punto di contatto con la Commissione e conservare copie dei contratti di valore elevato. L’articolo 84 richiede una relazione unica per ogni procedura, con documentazione completa e conservazione per almeno tre anni.
L’articolo 85 prevede relazioni statistiche triennali e, dal 18 aprile 2017, le relazioni di monitoraggio con informazioni su irregolarità, partecipazione delle PMI, frodi, corruzione e conflitti di interesse. L’articolo 86 disciplina la cooperazione amministrativa e prevede un progetto pilota sull’uso di IMI.
Recepimento, abrogazione e tempi transitori
L’articolo 90 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 18 aprile 2016. Tuttavia, sono previsti rinvii: l’articolo 22, paragrafo 1, può essere applicato dal 18 ottobre 2018, salvo i casi in cui l’uso di mezzi elettronici è già obbligatorio; per le centrali di committenza la proroga è fino al 18 aprile 2017; il DGUE elettronico può essere rinviato fino al 18 aprile 2018; e-Certis fino al 18 ottobre 2018.
L’articolo 91 abroga la direttiva 2004/18/CE con effetto dal 18 aprile 2016. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, soglia di applicazione e principi generali
L’articolo 1 stabilisce norme sulle procedure per appalti e concorsi di progettazione sopra soglia; l’articolo 4 fissa le soglie: 5.186.000 EUR per lavori, 134.000 EUR per forniture/servizi delle autorità governative centrali e concorsi di progettazione di tali autorità, 207.000 EUR per forniture/servizi delle amministrazioni sub-centrali e concorsi di progettazione, 750.000 EUR per servizi sociali e altri servizi specifici dell’allegato XIV. L’articolo 18 impone parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, e richiede agli Stati membri misure per il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro.
Definizioni e appalti misti
L’articolo 2 definisce amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, operatori economici, appalti di lavori/forniture/servizi, documento di gara, mezzi elettronici, ciclo di vita, innovazione ed etichettatura. L’articolo 3 disciplina gli appalti misti: in caso di parti separabili, si applica il regime della parte principale o, se gli Stati scelgono appalti distinti, il regime di ciascuna parte; se le parti non sono separabili, conta l’oggetto principale. Regole specifiche sono previste per combinazioni con appalti esclusi o con la direttiva 2014/25/UE e per appalti misti di difesa/sicurezza.
Esclusioni e casi speciali
Gli articoli 7-17 escludono o sottraggono a questa direttiva diverse categorie: alcuni appalti nei settori acqua/energia/trasporti/poste, comunicazioni elettroniche, appalti disciplinati da norme internazionali, vari servizi specifici (immobili, media audiovisivi/radio, arbitrato e conciliazione, molti servizi legali, servizi finanziari e prestiti, contratti di lavoro, difesa civile/protezione civile di enti non profit, trasporto pubblico ferroviario/metropolitana, campagne politiche). Sono previste deroghe per appalti in-house o tra enti pubblici, appalti sovvenzionati, servizi di ricerca e sviluppo, difesa e sicurezza, nonché per situazioni in cui interessi essenziali di sicurezza impongano l’esclusione.
Procedure di gara consentite
L’articolo 26 impone agli Stati membri di prevedere procedure aperte e ristrette e consente partenariati per l’innovazione; inoltre consente procedura competitiva con negoziazione e dialogo competitivo nelle ipotesi elencate, nonché procedura negoziata senza bando solo nei casi tassativi dell’articolo 32. Gli articoli 27-32 disciplinano termini minimi, condizioni di urgenza, uso della procedura negoziata, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione, con negoziazioni e riduzioni delle offerte/proposte solo entro limiti di trasparenza e parità di trattamento.
Tecniche e strumenti elettronici e aggregati
Gli articoli 33-39 regolano accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, centrali di committenza, appalti congiunti occasionali e transfrontalieri. L’articolo 22 rende obbligatorio l’uso di mezzi elettronici per comunicazioni e scambi informativi, con eccezioni tassative; l’articolo 53 impone l’accesso elettronico ai documenti di gara; l’articolo 90 consente proroghe transitorie fino al 18 ottobre 2018 per l’e-procurement generale e fino al 18 aprile 2017 per le centrali di committenza.
Specifiche tecniche, etichette e prove
Gli articoli 42-44 consentono specifiche tecniche in termini di prestazioni/funzioni, riferimenti a norme e equivalenti, uso di etichettature come mezzo di prova, relazioni di prova e certificazioni, e ammettono mezzi di prova equivalenti se l’operatore non può ottenere i certificati richiesti. Le specifiche devono garantire accessibilità per persone con disabilità e tenere conto della protezione dei dati.
Partecipazione, selezione ed esclusione
Gli articoli 57-64 disciplinano i motivi di esclusione obbligatori e facoltativi, il self-cleaning, i criteri di selezione relativi all’abilitazione professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il DGUE, e-Certis, le norme di qualità e ambientali, l’avvalimento e gli elenchi ufficiali/certificazione. In particolare il fatturato minimo annuo non può di regola superare il doppio del valore stimato dell’appalto; gli Stati membri fissano il periodo massimo di esclusione, che non può superare cinque anni per i casi dell’articolo 57, paragrafo 1, e tre anni per quelli del paragrafo 4 se non stabilito con sentenza definitiva.
Criteri di aggiudicazione, costo del ciclo di vita e offerte anormalmente basse
Gli articoli 67-69 richiedono l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo o sul prezzo/costo, con eventuale uso del costo del ciclo di vita. I criteri devono essere connessi all’oggetto dell’appalto, ponderati o indicati per ordine d’importanza, e possono includere qualità, organizzazione del personale, condizioni di consegna e aspetti ambientali/sociali. Le offerte anormalmente basse devono essere giustificate dall’offerente; sono obbligatoriamente respinte se derivano da violazioni del diritto sociale, del lavoro o ambientale.
Esecuzione del contratto, subappalto e modifiche contrattuali
Gli articoli 70-73 disciplinano condizioni di esecuzione collegate all’oggetto dell’appalto, obblighi sul subappalto, trasparenza della catena di subappalto, sostituzione dei subappaltatori che presentano motivi di esclusione e possibili pagamenti diretti. L’articolo 72 consente modifiche senza nuova gara in casi tassativi: clausole chiare di revisione/opzione, lavori/servizi/forniture supplementari, circostanze impreviste, sostituzione del contraente in casi specifici, o modifiche non sostanziali; oltre i limiti previsti, è necessaria una nuova procedura. L’articolo 73 impone agli Stati membri di garantire la possibilità di risolvere il contratto in caso di modifica sostanziale, esclusione originaria dovuta e grave violazione dei trattati/della direttiva.
Servizi sociali e altri servizi specifici
Gli articoli 74-77 introducono un regime alleggerito per i servizi dell’allegato XIV sopra la soglia di 750.000 EUR, con maggiore discrezionalità nazionale su procedure e criteri, purché siano rispettati trasparenza e parità di trattamento. Sono previsti obblighi di pubblicazione semplificati, attenzione a qualità, continuità, accessibilità e coinvolgimento degli utenti, e la possibilità di riservare taluni servizi a organizzazioni con finalità di servizio pubblico e assetto partecipativo, per un massimo di tre anni e con avviso che richiami l’articolo 77.
Concorsi di progettazione
Gli articoli 78-82 disciplinano il campo di applicazione, i bandi e gli avvisi, l’organizzazione dei concorsi, la composizione autonoma e indipendente della commissione giudicatrice, l’anonimato e il verbale delle decisioni. Le soglie si calcolano sul valore dell’appalto di servizi o sul valore complessivo dei premi e dei pagamenti; le amministrazioni possono prevedere l’aggiudicazione successiva al vincitore del concorso anche mediante procedura negoziata senza pubblicazione, nei casi previsti.
Governance, monitoraggio e conservazione dei contratti
Gli articoli 83-86 impongono agli Stati membri di istituire organismi di controllo, pubblicare risultati del monitoraggio, fornire orientamenti e designare un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione. Le amministrazioni aggiudicatrici devono conservare copie dei contratti sopra 1.000.000 EUR per forniture/servizi e sopra 10.000.000 EUR per lavori e redigere una relazione unica per ogni procedura/accordo quadro/sistema dinamico; la documentazione deve essere conservata almeno tre anni.
Recepimento, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 90 impone il recepimento entro il 18 aprile 2016; sono ammessi rinvii fino al 18 ottobre 2018 per l’articolo 22, paragrafo 1, salvo casi obbligatori, fino al 18 aprile 2017 per le centrali di committenza, fino al 18 aprile 2018 per il DGUE elettronico e fino al 18 ottobre 2018 per e-Certis. L’articolo 91 abroga la direttiva 2004/18/CE dal 18 aprile 2016. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 26 feb 2014Direttiva 2014/23
- direttiva · 26 feb 2014Direttiva 2014/25
- direttiva · 26 feb 2014Direttiva 2014/26
- direttiva · 26 feb 2014Direttiva 2014/27
- direttiva · 26 feb 2014Direttiva 2014/28
- direttiva · 26 feb 2014Direttiva 2014/29
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →