Direttiva 2014/26
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva armonizza i requisiti di governance, trasparenza, controllo e gestione finanziaria degli organismi di gestione collettiva nell’UE. Stabilisce inoltre un quadro specifico per le licenze multiterritoriali dei diritti su opere musicali online, al fine di favorire l’offerta legale di servizi digitali transfrontalieri. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità, soprattutto nel mantenere standard più rigorosi, nel definire le autorità competenti e nel disciplinare talune modalità procedurali, purché siano rispettati gli obiettivi minimi fissati dalla direttiva.
Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e concessione di licenze multiterritoriali per opere musicali online nel mercato interno.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione europea, con norme generali per tutti quelli stabiliti nell’UE e norme speciali per gli organismi che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online. Si applica inoltre, per talune disposizioni, alle entità di gestione indipendenti stabilite nell’Unione e alle entità controllate o detenute, direttamente o indirettamente, da un organismo di gestione collettiva quando svolgono attività che, se esercitate direttamente dall’organismo, ricadrebbero nella direttiva. Restano salve le modalità nazionali di gestione dei diritti compatibili con il diritto UE, incluse la gestione individuale, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva. Il titolo III non si applica ai servizi che forniscono soltanto spartiti musicali online e prevede una deroga specifica per talune licenze richieste da emittenti radiotelevisive.
Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulle licenze multiterritoriali per opere musicali online
La direttiva mira a rafforzare il funzionamento del mercato interno nel settore della gestione collettiva dei diritti, elevando gli standard di governance, trasparenza e controllo degli organismi di gestione collettiva. In parallelo, introduce un quadro armonizzato per le licenze multiterritoriali dei diritti su opere musicali per l’uso online, con l’obiettivo di facilitare l’offerta legale di servizi musicali digitali transfrontalieri.
Obiettivi e ratio della direttiva
La disciplina nasce dall’esigenza di ridurre le divergenze tra normative nazionali e di correggere inefficienze nella riscossione e distribuzione dei proventi, nella responsabilità interna degli organismi e nella concessione di licenze online. I considerando evidenziano l’importanza della gestione collettiva per la remunerazione dei titolari dei diritti, per la diversità culturale e per lo sviluppo di servizi online innovativi nell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica, in via generale, a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione, con esclusione del solo titolo III per le norme speciali sulle licenze multiterritoriali. Talune disposizioni si estendono alle entità di gestione indipendenti e alle entità controllate da organismi di gestione collettiva, quando svolgono attività riconducibili alla gestione collettiva. Restano impregiudicati i modelli nazionali di gestione dei diritti compatibili con il diritto UE, inclusi la gestione individuale, la gestione collettiva obbligatoria e le presunzioni legali di rappresentanza.
Definizioni chiave
L’articolo 3 distingue tra:
- organismo di gestione collettiva, cioè un organismo autorizzato a gestire diritti per conto di più titolari a vantaggio collettivo, controllato dai membri o senza fini di lucro;
- entità di gestione indipendente, che svolge attività analoghe ma è a fini di lucro e non è controllata dai titolari;
- titolare dei diritti, membro, amministratore, proventi dei diritti, spese di gestione, accordo di rappresentanza, utilizzatore, repertorio, licenza multiterritoriale e diritti su opere musicali online.
Diritti dei titolari e libertà di scelta
L’impianto della direttiva è fortemente improntato alla libertà del titolare dei diritti. Ogni titolare può autorizzare l’organismo di sua scelta a gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e territori prescelti, indipendentemente dalla nazionalità, residenza o stabilimento. Può inoltre revocare l’autorizzazione con preavviso ragionevole non superiore a sei mesi, senza essere costretto a trasferire la gestione ad altro organismo. Per gli usi non commerciali è riconosciuta la possibilità di concedere licenze specifiche. Gli organismi devono informare i titolari dei loro diritti prima di acquisire il consenso e, per i titolari già autorizzati, entro il 10 ottobre 2016.
Adesione, partecipazione e governance
La direttiva impone criteri di ammissione oggettivi, trasparenti e non discriminatori e richiede meccanismi effettivi di partecipazione dei membri al processo decisionale. L’assemblea generale dei membri deve riunirsi almeno una volta l’anno e decidere su statuto, condizioni di adesione, nomina e revoca degli amministratori, compensi, politiche di distribuzione, investimenti, detrazioni, fusioni, alleanze, controllate e operazioni finanziarie rilevanti. È prevista una funzione di sorveglianza con rappresentanza equilibrata delle categorie di membri, obblighi di dichiarazione dei conflitti di interesse e regole volte a garantire la sana e prudente gestione dell’ente.
Gestione dei proventi, detrazioni e distribuzione
I proventi dei diritti devono essere gestiti con diligenza e tenuti separati contabilmente dalle attività proprie dell’organismo. Le somme riscossi non possono essere impiegate per fini diversi dalla distribuzione ai titolari, salvo le detrazioni autorizzate per spese di gestione o le destinazioni deliberate dall’assemblea generale. Se gli importi sono investiti, gli investimenti devono rispettare le politiche generali di investimento e gestione dei rischi e garantire sicurezza, liquidità, qualità e redditività del portafoglio.
Le detrazioni devono essere ragionevoli e basate su criteri oggettivi; le spese di gestione non possono superare i costi giustificati e documentati. Se l’organismo finanzia servizi sociali, culturali o educativi tramite detrazioni, tali servizi devono essere erogati secondo criteri equi.
La distribuzione ai titolari deve avvenire regolarmente, con la necessaria diligenza e precisione, e di regola non oltre 9 mesi dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale i proventi sono stati riscossi. Il termine può essere superato solo per ragioni oggettive legate, in particolare, agli obblighi informativi degli utilizzatori o all’identificazione dei diritti e dei titolari. Gli importi non distribuibili devono essere separati nei conti e, dopo tre anni, diventano non distribuibili; l’assemblea generale decide sul loro utilizzo, fermo restando il diritto del titolare di reclamarli secondo il diritto nazionale.
Accordi di rappresentanza tra organismi
Quando un organismo gestisce diritti per conto di un altro in base a un accordo di rappresentanza, non può discriminare tra repertorio proprio e repertorio altrui, né operare detrazioni ulteriori senza consenso espresso, salvo le spese di gestione. I pagamenti all’organismo mandante devono avvenire entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui i proventi sono stati riscossi; il mandante, a sua volta, deve distribuire ai titolari entro 6 mesi dal ricevimento. Gli accordi di rappresentanza nel settore delle licenze multiterritoriali devono essere non esclusivi.
Rapporti con gli utilizzatori
Le negoziazioni tra organismo e utilizzatori devono svolgersi in buona fede. Le condizioni di licenza devono essere fondate su criteri oggettivi e non discriminatori, e le tariffe devono essere ragionevoli e correlate al valore economico dell’uso. Gli organismi devono rispondere senza indebito ritardo alle richieste di licenza e fornire una motivazione in caso di diniego. Gli utilizzatori, dal canto loro, devono trasmettere in tempo e nel formato concordato le informazioni pertinenti sull’uso dei diritti, con attenzione agli standard volontari di settore.
Trasparenza e informazione
La direttiva costruisce un sistema di trasparenza multilivello. Gli organismi devono informare annualmente i singoli titolari circa proventi attribuiti o pagati, detrazioni applicate e importi ancora dovuti. Devono inoltre fornire informazioni ad altri organismi con cui operano in regime di rappresentanza e rendere disponibili, su richiesta motivata, dati su repertorio, diritti e territori. Un insieme di informazioni essenziali deve essere pubblicato sul sito Internet dell’organismo, incluse statuto, condizioni di adesione, tariffe standard, politiche di distribuzione, di spese di gestione, di detrazioni, accordi di rappresentanza e procedure di reclamo.
L’articolo 22 impone una relazione di trasparenza annuale da pubblicare entro 8 mesi dalla chiusura dell’esercizio e da mantenere online per almeno 5 anni. La relazione deve contenere bilanci, relazione sulle attività, informazioni sulla governance, dati finanziari dettagliati e una relazione speciale sull’uso delle detrazioni per servizi sociali, culturali ed educativi. I dati contabili devono essere revisionati da soggetti abilitati ai sensi della direttiva 2006/43/CE.
Regime speciale per le licenze multiterritoriali online
Per le licenze multiterritoriali sui diritti su opere musicali online, gli organismi devono disporre di capacità elettroniche adeguate per trattare in modo efficiente e trasparente dati su repertorio, diritti, titolari e territori. Devono essere in grado di identificare con precisione le opere musicali, usare identificatori univoci, gestire le discrepanze con i dati di altri organismi e garantire accesso aggiornato alle informazioni sul repertorio ai fornitori di servizi, ai titolari e agli altri organismi interessati.
Gli organismi devono inoltre consentire la dichiarazione elettronica degli usi da parte dei fornitori di servizi online, fatturare per via elettronica in modo tempestivo e distribuire immediatamente gli importi dovuti ai titolari dopo la dichiarazione dell’uso effettivo, salvo ritardi imputabili al fornitore. I titolari devono ricevere, insieme a ogni pagamento, informazioni dettagliate su periodi di utilizzo, territori, importi riscossi, detrazioni e somme distribuite.
Aggregazione dei repertori e accesso alle licenze multiterritoriali
La direttiva favorisce la concentrazione volontaria dei repertori musicali. Un organismo che non conceda licenze multiterritoriali può chiedere a un altro organismo, già operativo su tale fronte, di rappresentare il proprio repertorio; l’organismo interpellato deve accettare la richiesta se già concede o offre licenze multiterritoriali per la medesima categoria di diritti. Il repertorio del mandante va incluso nelle offerte al mercato alle stesse condizioni del repertorio del mandatario, e le spese di gestione devono restare ragionevoli.
Se, entro il 10 aprile 2017, un organismo non concede né offre licenze multiterritoriali e non consente la rappresentanza ad altro organismo, i titolari possono ritirare i diritti per questa specifica finalità e licenziarli direttamente o tramite terzi, mantenendo la gestione monoterritoriale presso l’organismo originario.
Deroga per le emittenti radiotelevisive
I requisiti del titolo III non si applicano alle licenze multiterritoriali richieste da un’emittente per comunicare o rendere disponibili online, simultaneamente o dopo la prima trasmissione, i propri programmi radiofonici o televisivi e i materiali online accessori alla trasmissione iniziale. La deroga è limitata a quanto necessario e non deve generare distorsioni concorrenziali né pratiche restrittive vietate dagli articoli 101 e 102 TFUE.
Reclami, risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
Gli organismi di gestione collettiva devono predisporre procedure efficaci e tempestive di reclamo per membri e organismi rappresentati. Gli Stati membri possono prevedere procedure alternative di risoluzione delle controversie; per le licenze multiterritoriali devono comunque assicurare un meccanismo indipendente e imparziale per specifiche controversie con fornitori di servizi, titolari dei diritti e altri organismi di gestione collettiva.
Le controversie tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori possono essere devolute a un tribunale o ad altro organismo indipendente competente in materia di proprietà intellettuale. Il controllo del rispetto della direttiva è affidato ad autorità competenti designate dagli Stati membri, che possono ricevere segnalazioni e imporre sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive. Le autorità competenti devono essere notificate alla Commissione entro il 10 aprile 2016.
Cooperazione amministrativa e valutazione europea
Gli Stati membri devono cooperare tra loro tramite le autorità competenti e scambiarsi informazioni senza indebito ritardo. La Commissione favorisce tale scambio, consulta regolarmente le parti interessate e riceve, entro il 10 ottobre 2017, relazioni nazionali sulla situazione delle licenze multiterritoriali. Su tale base, elabora una valutazione sull’applicazione del titolo III e può proporre ulteriori iniziative.
Recepimento e scadenze rilevanti
La direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 aprile 2016. Tra le principali scadenze interne al testo figurano il 10 ottobre 2016 per l’informativa ai titolari già autorizzati, il 10 aprile 2017 per la possibilità di ritirare i diritti ai fini delle licenze multiterritoriali, il 10 ottobre 2017 per le relazioni nazionali sul titolo III e il 10 aprile 2021 per la relazione di valutazione della Commissione. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce requisiti per il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e requisiti specifici per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Il legislatore mira a garantire standard elevati di governance, trasparenza, gestione finanziaria e comunicazione, nonché a facilitare il mercato interno delle licenze musicali online.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’articolo 2 prevede l’applicazione dei titoli I, II, IV e V, salvo alcune eccezioni, a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione. Il titolo III, l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 38 si applicano solo agli organismi che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale. Talune disposizioni si applicano anche alle entità controllate dagli organismi di gestione collettiva e, in modo limitato, alle entità di gestione indipendenti.
Diritti dei titolari e libertà di scelta
L’articolo 5 garantisce ai titolari dei diritti la facoltà di scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva, i diritti o categorie di diritti da affidare e i territori interessati, nonché il diritto di revocare l’autorizzazione con preavviso massimo di sei mesi. È riconosciuto anche il diritto di concedere licenze per usi non commerciali, e l’organismo non può subordinare il recesso al conferimento della gestione ad altro organismo. Gli organismi devono informare i titolari dei loro diritti, compresi quelli già autorizzati entro il 10 ottobre 2016.
Adesione, partecipazione e governance interna
Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 impongono criteri di ammissione oggettivi, trasparenti e non discriminatori, il diritto dei membri a partecipare al processo decisionale, il voto in assemblea generale, l’istituzione di una funzione di sorveglianza e regole sui conflitti di interesse. L’assemblea generale deve riunirsi almeno una volta l’anno e decidere su statuto, amministratori, politiche di distribuzione, investimenti, detrazioni, fusioni, prestiti e approvazione della relazione di trasparenza annuale. I dirigenti devono operare in modo sano e prudente e presentare dichiarazioni annuali sui conflitti di interesse.
Gestione dei proventi, detrazioni e distribuzione
Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 disciplinano la separazione contabile dei proventi dei diritti rispetto alle attività proprie, l’obbligo di gestione diligente, le regole sugli investimenti e sui conflitti di interesse, nonché la limitazione delle spese di gestione ai costi giustificati e documentati. Le somme dovute ai titolari dei diritti devono essere distribuite, di regola, entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui i proventi sono stati riscossi, salvo ragioni oggettive; per gli importi non distribuibili è previsto l’intervento dell’assemblea generale. Per gli accordi di rappresentanza sono vietate detrazioni non autorizzate e i pagamenti tra organismi devono avvenire entro 9 mesi, con ulteriore distribuzione ai titolari entro 6 mesi dal ricevimento.
Relazioni con gli utilizzatori
L’articolo 16 impone negoziazioni in buona fede, condizioni di licenza basate su criteri oggettivi e non discriminatori, remunerazione adeguata e risposte senza indebito ritardo alle richieste di licenza. L’articolo 17 obbliga gli utilizzatori a fornire tempestivamente agli organismi le informazioni pertinenti sull’uso dei diritti, in formato concordato o prestabilito.
Trasparenza e rendicontazione
Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 impongono obblighi informativi annuali verso titolari dei diritti e altri organismi, pubblicazione di statuto, condizioni di adesione, tariffe standard, accordi di rappresentanza e politiche interne, nonché una relazione di trasparenza annuale da pubblicare entro 8 mesi dalla fine dell’esercizio e da conservare online per almeno 5 anni. La relazione deve includere dati finanziari dettagliati e una relazione speciale sull’uso delle detrazioni per servizi sociali, culturali ed educativi, con revisione contabile conforme alla direttiva 2006/43/CE.
Licenze multiterritoriali per opere musicali online
Gli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 fissano i requisiti tecnici e organizzativi per concedere licenze multiterritoriali nel mercato interno: capacità elettroniche efficienti, banche dati accurate, identificazione precisa di opere, diritti, titolari e territori, procedure di correzione dei dati, rendicontazione elettronica degli usi, fatturazione tempestiva e distribuzione immediata ai titolari. Gli organismi devono offrire informazioni aggiornate sul repertorio e consentire ai titolari di trasmettere dati per via elettronica. La distribuzione ai titolari deve avvenire subito dopo la dichiarazione dell’uso effettivo, salvo ritardi imputabili ai fornitori di servizi online.
Accordi tra organismi di gestione collettiva e obbligo di rappresentanza
Gli articoli 29 e 30 prevedono accordi di rappresentanza non esclusivi tra organismi di gestione collettiva per l’aggregazione dei repertori e stabiliscono, in talune condizioni, l’obbligo per un organismo che già concede licenze multiterritoriali di accettare il mandato di un altro organismo che non le concede. L’organismo mandatario deve trattare il repertorio alle stesse condizioni del proprio e includerlo nelle offerte ai fornitori di servizi online; il mandante deve fornire le informazioni necessarie sul repertorio.
Accesso diretto alle licenze multiterritoriali e deroga per le emittenti
L’articolo 31 consente, dal 10 aprile 2017, ai titolari dei diritti di ritirare i diritti dall’organismo che non concede o non offre licenze multiterritoriali, limitatamente a tale finalità, per concederli direttamente o tramite terzi. L’articolo 32 esclude dall’ambito del titolo III le licenze multiterritoriali richieste da emittenti per programmi radiofonici o televisivi online, in diretta o in differita, e per materiali accessori alla prima trasmissione.
Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
Gli articoli 33, 34, 35 e 36 impongono procedure di reclamo efficaci e tempestive, consentono procedure alternative di risoluzione delle controversie per specifiche controversie, e richiedono alle autorità competenti di controllare il rispetto delle norme nazionali di recepimento. Le sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri notificano le autorità competenti alla Commissione entro il 10 aprile 2016.
Cooperazione tra autorità e monitoraggio della Commissione
Gli articoli 37 e 38 disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri e la cooperazione con la Commissione. Gli Stati membri devono trasmettere entro il 10 ottobre 2017 una relazione sulla situazione delle licenze multiterritoriali nel proprio territorio; la Commissione svolge una valutazione dell’applicazione del titolo III e può proporre ulteriori iniziative.
Recepimento e decorrenze
L’articolo 43 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni di recepimento entro il 10 aprile 2016 e di comunicarle alla Commissione, con riferimento espresso alla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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