Direttiva 2014/29
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/29/UE rifonde la disciplina europea sui recipienti semplici a pressione, aggiornandola al quadro comune della normativa di armonizzazione dell’Unione. Essa stabilisce requisiti essenziali di sicurezza, obblighi differenziati per fabbricanti, importatori e distributori, procedure di valutazione della conformità e regole sulla marcatura CE per i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l. La direttiva disciplina inoltre la notifica e il controllo degli organismi di valutazione della conformità, la vigilanza del mercato, le misure correttive e le procedure di salvaguardia in caso di rischi o non conformità. Il recepimento è richiesto entro il 19 aprile 2016, con applicazione generale dal 20 aprile 2016.
Armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione, con requisiti essenziali di sicurezza, valutazione della conformità, marcatura CE, vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia.
Ambito di applicazione
Si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, saldati, destinati a contenere aria o azoto, con pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, non esposti alla fiamma, realizzati in acciaio di qualità non legato o in alluminio/non legato o lega di alluminio ricotto, con PS massima pari o inferiore a 30 bar e PS×V non superiore a 10.000 bar×l, entro i limiti di temperatura di esercizio indicati all’articolo 1. Si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, e riguarda sia i prodotti fabbricati nell’Unione sia quelli importati da paesi terzi, nuovi o usati, al momento della loro prima immissione sul mercato dell’Unione. Sono esclusi i recipienti per usi nucleari suscettibili di emettere radioattività se difettosi, quelli destinati all’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili e gli estintori.
Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione
La direttiva rifonde la disciplina dell’Unione sui recipienti semplici a pressione, sostituendo la direttiva 2009/105/CE e adeguandola al quadro normativo europeo sulla commercializzazione dei prodotti, alla vigilanza del mercato e alla marcatura CE. L’obiettivo è assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, nonché degli animali domestici e dei beni, garantendo al contempo il funzionamento del mercato interno.
Oggetto e finalità
La direttiva disciplina la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie che presentano caratteristiche tecniche determinate dall’articolo 1. Il legislatore UE chiarisce che la disciplina si applica a prodotti nuovi immessi sul mercato dell’Unione, compresi i prodotti importati da paesi terzi, e che copre tutte le forme di fornitura, inclusa la vendita a distanza.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Rientrano nel campo di applicazione i recipienti saldati destinati a contenere aria o azoto, non esposti alla fiamma, con pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, realizzati in acciaio di qualità non legato o in alluminio/lega di alluminio ricotto, con pressione massima di esercizio non superiore a 30 bar e prodotto PS×V non superiore a 10.000 bar×l. Sono inoltre fissati limiti di temperatura minima e massima di esercizio, differenziati per acciaio e alluminio. Non si applica invece ai recipienti previsti per usi nucleari con possibile emissione di radioattività in caso di difetto, ai recipienti destinati all’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili e agli estintori.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene le definizioni essenziali per la filiera: messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell’Unione e marcatura CE. Tali nozioni sono centrali per l’attribuzione degli obblighi e per la gestione della conformità lungo la catena di fornitura.
Messa a disposizione sul mercato, requisiti essenziali e libera circolazione
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché i recipienti siano messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se conformi, purché installati e manutenuti correttamente e utilizzati secondo la loro destinazione. È fatta salva la possibilità degli Stati membri di imporre requisiti per la tutela dei lavoratori nell’utilizzazione dei recipienti, a condizione che non comportino modifiche al prodotto rispetto ai requisiti della direttiva. Per i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l, la conformità è ancorata ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I; per quelli con PS×V pari o inferiore a 50 bar×l, la fabbricazione deve avvenire secondo una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri. Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti conformi.
Obblighi del fabbricante
Il fabbricante è il primo responsabile della conformità. Per i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l deve garantire progettazione e fabbricazione conformi all’allegato I, predisporre la documentazione tecnica dell’allegato II, eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE e le iscrizioni dell’allegato III, punto 1. Il fabbricante deve inoltre conservare documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla messa sul mercato, garantire procedure per la produzione in serie, effettuare controlli a campione quando necessario per il rischio, mantenere eventuali registri di reclami/non conformità/richiami, identificare il recipiente con numero di tipo, serie o lotto, indicare nome e indirizzo postale su recipiente e fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato. In caso di non conformità o rischio, deve intervenire immediatamente con misure correttive, ritiro o richiamo e informare le autorità competenti.
Rappresentante autorizzato
Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato con mandato scritto. Tale soggetto può svolgere solo i compiti espressamente conferiti e, in ogni caso, non può assumere gli obblighi sostanziali di progettazione/fabbricazione conforme né la redazione della documentazione tecnica. Può però conservare documentazione e dichiarazione di conformità per 10 anni, fornire informazioni alle autorità e cooperare nelle azioni correttive.
Obblighi di importatori e distributori
Gli importatori devono immettere sul mercato solo recipienti conformi e, per i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l, verificare che il fabbricante abbia effettuato la procedura di conformità, predisposto la documentazione tecnica, apposto marcatura CE e iscrizioni, e fornito i documenti e le istruzioni richiesti. Devono indicare su recipiente il proprio nome/marchio e indirizzo, conservare per 10 anni copia della dichiarazione di conformità UE e garantire condizioni di immagazzinamento e trasporto che non compromettano la conformità. I distributori devono agire con la dovuta diligenza, verificare la presenza di marcatura, iscrizioni, documenti e istruzioni, e assicurare che le condizioni di custodia/trasporto non alterino la conformità. Sia importatori sia distributori devono reagire alla non conformità con misure correttive, ritiro o richiamo e informare fabbricante e autorità quando il prodotto presenta un rischio.
Equiparazione a fabbricante e tracciabilità della filiera
L’articolo 10 prevede che importatore o distributore siano considerati fabbricanti se commercializzano il recipiente con il proprio nome o marchio o se lo modificano in modo da incidere sulla conformità. L’articolo 11 impone agli operatori economici di poter identificare, per 10 anni, chi ha fornito loro il recipiente e a chi essi lo hanno fornito, su richiesta delle autorità di vigilanza.
Presunzione di conformità e valutazione della conformità
Per i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l, la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza si presume se il prodotto rispetta norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva si affida così al meccanismo delle norme armonizzate per la specificazione tecnica dei requisiti essenziali. La valutazione della conformità segue moduli precisi: prima della fabbricazione è previsto l’esame UE del tipo (modulo B); prima dell’immissione sul mercato si applicano, secondo il valore di PS×V, i moduli C1, C2 o C. I recipienti con PS×V superiore a 3.000 bar×l sono soggetti al modulo C1; quelli con PS×V tra 200 e 3.000 bar×l possono scegliere tra C1 e C2; quelli con PS×V tra 50 e 200 bar×l possono scegliere tra C1 e C. La documentazione e la corrispondenza relativa alla valutazione devono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
Dichiarazione di conformità UE, marcatura CE e iscrizioni
L’articolo 14 disciplina la dichiarazione di conformità UE, che attesta il rispetto dei requisiti dell’allegato I e deve seguire la struttura dell’allegato IV. Se si applicano più atti dell’Unione, deve essere redatta un’unica dichiarazione che richiami tutti gli atti pertinenti; con la sottoscrizione il fabbricante assume la responsabilità della conformità. La marcatura CE segue i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla targhetta prima dell’immissione sul mercato. Per i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l la marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione. L’allegato III specifica anche le iscrizioni obbligatorie: PS, Tmax, Tmin, capacità, nome e indirizzo del fabbricante, tipo e identificazione di serie o lotto, nonché il contenuto minimo delle istruzioni per l’uso.
Requisiti degli organismi di notifica e degli organismi notificati
La direttiva costruisce un sistema di controllo basato su organismi notificati. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica e possono affidare la valutazione e il controllo a un organismo nazionale di accreditamento. L’autorità di notifica deve essere indipendente, imparziale, riservata e dotata di personale competente; informa la Commissione delle procedure adottate. Gli organismi notificati devono essere terzi indipendenti, con personalità giuridica, competenza tecnica, imparzialità, segretezza professionale, assicurazione di responsabilità civile e capacità di svolgere tutti i compiti per cui sono notificati. Sono previsti requisiti specifici per personale, procedure, risorse, coordinamento con il gruppo degli organismi notificati e partecipazione alle attività di normalizzazione. La direttiva disciplina anche subappalto e affiliate, imponendo che rispettino i medesimi requisiti e che il consenso del cliente sia acquisito.
Procedura di notifica, controllo e modifica della notifica
L’organismo che chiede la notifica presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro, accompagnata dalla descrizione delle attività, dei moduli e dei recipienti interessati, nonché dal certificato di accreditamento se disponibile. In mancanza, deve produrre adeguate prove documentali. La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri avviene tramite strumento elettronico e diviene efficace solo se non vi sono obiezioni entro due settimane con accreditamento o entro due mesi senza accreditamento. La Commissione assegna un numero di identificazione e pubblica l’elenco degli organismi notificati. Se vengono meno i requisiti, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica e, se necessario, fa gestire le pratiche residue da altro organismo notificato. La Commissione può avviare indagini e, con atto di esecuzione, imporre allo Stato membro misure correttive e l’eventuale ritiro della notifica.
Obblighi operativi degli organismi notificati
Gli organismi notificati devono svolgere le valutazioni secondo le procedure dell’allegato II, in modo proporzionato e senza oneri superflui, ma mantenendo il livello di rigore richiesto. Se riscontrano carenze, non rilasciano il certificato o, se il problema emerge dopo il rilascio, sospendono o ritirano il certificato qualora il fabbricante non adotti misure correttive. Devono informare l’autorità di notifica, gli altri organismi notificati e, su richiesta, la Commissione e gli Stati membri interessati.
Vigilanza del mercato e procedure in caso di rischio o non conformità
Ai recipienti si applicano le norme del regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato e sui controlli alle frontiere. Se un’autorità nazionale ha motivi sufficienti per ritenere che un recipiente presenti un rischio, deve effettuare una valutazione che copra tutte le prescrizioni della direttiva e, se il prodotto non è conforme, richiedere misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio. Se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, la misura va notificata alla Commissione e agli altri Stati membri. Se non vengono sollevate obiezioni entro tre mesi, la misura è ritenuta giustificata. In caso di obiezioni o se la Commissione ritiene la misura contraria al diritto UE, si attiva la procedura di salvaguardia dell’Unione, con consultazioni e decisione della Commissione mediante atto di esecuzione. È prevista anche la disciplina specifica per i recipienti conformi ma comunque rischiosi.
Non conformità formale
L’articolo 38 individua le ipotesi di non conformità formale: uso irregolare o mancanza della marcatura CE, assenza o irregolarità del numero dell’organismo notificato, mancanza o irregolarità delle iscrizioni, mancata o errata dichiarazione di conformità UE, documentazione tecnica assente o incompleta, informazioni obbligatorie mancanti/falsate/incomplete e altre violazioni amministrative degli articoli 6 e 8. In tali casi l’autorità chiede al soggetto interessato di porre fine alla non conformità; se questa persiste, può limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato, o disporre richiamo o ritiro.
Sanzioni, transitorio, recepimento e abrogazione
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento; possono includere sanzioni penali per violazioni gravi. La direttiva prevede una disciplina transitoria: i recipienti rientranti nella direttiva 2009/105/CE, conformi e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e/o messi in servizio; i certificati rilasciati dagli organismi autorizzati a norma della vecchia direttiva restano validi. Il recepimento deve avvenire entro il 19 aprile 2016, con applicazione delle disposizioni nazionali dal 20 aprile 2016. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e le disposizioni fondamentali di diritto interno. La direttiva 2009/105/CE è abrogata dal 20 aprile 2016, con salvezza degli obblighi relativi a termini di recepimento e date di applicazione delle direttive elencate nell’allegato V. La direttiva 2014/29/UE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli articoli 1, 3, 4 e 5, nonché gli allegati I e III, si applicano dal 20 aprile 2016.
Disposizioni principali
Ambito e definizioni
L’articolo 1 delimita i recipienti semplici a pressione coperti dalla direttiva e ne individua le esclusioni. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, valutazione della conformità, richiamo, ritiro e marcatura CE.
Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e requisiti essenziali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio solo dei recipienti conformi, senza pregiudicare i requisiti nazionali per la tutela dei lavoratori purché non implichino modifiche del prodotto. L’articolo 4 distingue i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l, soggetti ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, da quelli con PS×V pari o inferiore a 50 bar×l, che devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva. L’articolo 5 garantisce la libera circolazione dei recipienti conformi.
Obblighi del fabbricante e del rappresentante autorizzato
L’articolo 6 pone in capo al fabbricante la responsabilità della progettazione e fabbricazione conformi, della documentazione tecnica, della valutazione della conformità per i recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l, della dichiarazione di conformità UE, della marcatura CE e delle iscrizioni, nonché della conservazione dei documenti per 10 anni. Sono previsti obblighi di tracciabilità, istruzioni e informazioni di sicurezza, controlli sulla produzione in serie, misure correttive, richiamo/ritiro e cooperazione con le autorità. L’articolo 7 consente la nomina di un rappresentante autorizzato, che può svolgere solo i compiti espressamente delegati, ma non l’obbligo di progettazione conforme né la redazione della documentazione tecnica.
Obblighi di importatori, distributori e assimilazione a fabbricante
L’articolo 8 obbliga gli importatori a immettere sul mercato solo recipienti conformi, verificando, per quelli con PS×V superiore a 50 bar×l, l’avvenuta valutazione della conformità, la documentazione tecnica, la marcatura CE, le iscrizioni e l’accompagnamento da istruzioni/informazioni di sicurezza; impone inoltre indicazioni identificative e conservazione per 10 anni della dichiarazione di conformità UE. L’articolo 9 impone ai distributori una verifica di diligenza analoga e obblighi di conservazione/azione correttiva, mentre l’articolo 10 equipara a fabbricante l’importatore o il distributore che commercializzi il recipiente con il proprio nome o marchio o lo modifichi incidendo sulla conformità. L’articolo 11 disciplina l’identificazione della catena di fornitura per 10 anni.
Conformità dei recipienti con PS×V superiore a 50 bar×l
L’articolo 12 stabilisce la presunzione di conformità per i recipienti conformi a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 13 prevede la procedura di valutazione della conformità basata sull’esame UE del tipo (modulo B) e, prima dell’immissione sul mercato, sui moduli C1, C2 o C a seconda del valore di PS×V; disciplina anche la lingua della documentazione. Gli articoli 14-16 regolano la dichiarazione di conformità UE, i principi della marcatura CE, le modalità di apposizione della marcatura e delle iscrizioni e il numero dell’organismo notificato.
Notifica e requisiti degli organismi di valutazione della conformità
Gli articoli 17-20 disciplinano notifica, autorità di notifica e obblighi informativi verso Commissione e altri Stati membri. Gli articoli 21-23 fissano requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità, segreto professionale, assicurazione, partecipazione alla normalizzazione, presunzione di conformità e regole per subappalto e affiliate. Gli articoli 24-33 regolano domanda di notifica, procedura elettronica, termini per eventuali obiezioni, numeri di identificazione, modifica/ritiro della notifica, contestazione della competenza, obblighi operativi, ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati, informazione reciproca e coordinamento settoriale.
Vigilanza del mercato, procedure di rischio e salvaguardia
L’articolo 34 rinvia al regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e i controlli sui prodotti. L’articolo 35 disciplina la procedura nazionale per i prodotti che comportano rischi e l’adozione di misure correttive e provvisorie, con informazione alla Commissione e agli altri Stati membri; l’articolo 36 regola la procedura di salvaguardia dell’Unione e la decisione della Commissione con atto di esecuzione. L’articolo 37 riguarda i recipienti conformi ma rischiosi, mentre l’articolo 38 tratta la non conformità formale e le relative misure di limitazione, divieto, ritiro o richiamo.
Disposizioni finali, sanzioni, transitorio e recepimento
L’articolo 40 impone sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, eventualmente anche penali per violazioni gravi. L’articolo 41 introduce una disciplina transitoria per i recipienti già immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 e per i certificati rilasciati ai sensi della direttiva 2009/105/CE. L’articolo 42 fissa il termine di recepimento al 19 aprile 2016 e la data di applicazione dal 20 aprile 2016 per le principali disposizioni, con obbligo di comunicazione alla Commissione. L’articolo 43 abroga la direttiva 2009/105/CE dal 20 aprile 2016; l’articolo 44 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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