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Direttiva 2014/23

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/23/UE armonizza a livello UE l’aggiudicazione dei contratti di concessione, fissando regole minime comuni per assicurare trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e apertura alla concorrenza. Il testo chiarisce anzitutto quando un rapporto integra una concessione, ponendo al centro il trasferimento del rischio operativo e delimitando le numerose esclusioni dall’ambito di applicazione. Prevede inoltre obblighi procedurali su pubblicità, termini, selezione dei candidati, criteri di aggiudicazione, modifica dei contratti, subappalto, cessazione e monitoraggio, e coordina i rimedi giurisdizionali mediante modifiche alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

Norme UE per l’aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori e servizi sopra soglia, con regole comuni su pubblicità, selezione, aggiudicazione, esecuzione, modifiche e rimedi

Ambito di applicazione

Si applica alle concessioni di lavori e di servizi aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e, per le attività elencate nell’allegato II, da enti aggiudicatori, quando il valore stimato è pari o superiore a 5.186.000 EUR. Rientrano nell’ambito le concessioni di lavori e servizi con trasferimento di rischio operativo al concessionario; sono esclusi numerosi casi, tra cui talune concessioni affidate in base a diritti esclusivi, alcuni servizi di trasporto aereo e pubblico di passeggeri, specifiche concessioni nel settore idrico, delle comunicazioni elettroniche, della difesa e sicurezza, i servizi legali, finanziari e di arbitrato/conciliazione indicati all’articolo 10, nonché altri rapporti e accordi che non hanno natura contrattuale o che costituiscono mera organizzazione interna. La direttiva si applica solo agli Stati membri e non incide sulla libertà delle autorità pubbliche di organizzare internamente i servizi, né sui regimi di proprietà o sul finanziamento dei servizi di interesse economico generale e dei servizi non economici di interesse generale.

Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

La direttiva mira a colmare il vuoto normativo esistente a livello dell’Unione in materia di concessioni di lavori e di servizi, riducendo l’incertezza giuridica e le disparità tra ordinamenti nazionali. Il legislatore europeo intende garantire un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato, salvaguardando al tempo stesso la libertà organizzativa delle autorità pubbliche e la specificità dei servizi di interesse generale.

Obiettivi e ratio della disciplina

La direttiva nasce dall’esigenza di uniformare i principi del TFUE applicabili alle concessioni, specialmente per le concessioni di servizi con interesse transfrontaliero, e di favorire la concorrenza nel mercato interno. I considerando insistono sulla necessità di un quadro normativo semplice, flessibile e proporzionato, capace di sostenere gli investimenti in infrastrutture e servizi strategici, con particolare attenzione all’accesso delle PMI.

Ambito di applicazione e soglia

La direttiva si applica alle concessioni di lavori e di servizi aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e, per le attività dell’allegato II, da enti aggiudicatori, purché il valore stimato sia almeno pari a 5.186.000 EUR. Il valore va stimato sul fatturato totale del concessionario, al netto dell’IVA, per l’intera durata del contratto, includendo opzioni, proroghe, tariffe, contributi pubblici, sovvenzioni e altri vantaggi economici.

Nozione di concessione e rischio operativo

Elemento centrale della disciplina è il trasferimento di un rischio operativo al concessionario. Il contratto è concessione solo se il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi, eventualmente con un prezzo, e se il concessionario è esposto in modo reale alle fluttuazioni del mercato, senza garanzia integrale di recupero degli investimenti e dei costi. Restano fuori dalla definizione i meri finanziamenti, i regimi non selettivi di autorizzazione, i sistemi fondati sulla libera scelta del cliente, talune concessioni meramente patrimoniali o demaniali e i rapporti remunerati tramite tariffe regolamentate che coprano integralmente costi e investimenti.

Principi generali e libertà organizzativa degli Stati membri

Gli articoli 2, 3 e 4 ribadiscono che la direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di organizzare direttamente i servizi o di esternalizzarli, né sulla facoltà di definire servizi di interesse economico generale, servizi non economici di interesse generale e regimi di finanziamento nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono comunque rispettare parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Esclusioni e regimi speciali

La direttiva contiene numerose esclusioni. Non si applica, tra l’altro, a talune concessioni aggiudicate in base a diritti esclusivi, ai servizi di trasporto aereo sulla base di licenza, ai servizi pubblici di trasporto passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, alle concessioni nel settore idrico descritte all’articolo 12, ai servizi di comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 11, a molte ipotesi in materia di difesa e sicurezza, ai servizi legali e finanziari elencati all’articolo 10, ai servizi di arbitrato e conciliazione, ai servizi di media audiovisivi e radiofonici e ad altre categorie espressamente escluse.

Concessioni tra enti pubblici, imprese collegate e joint venture

Una parte rilevante della direttiva è dedicata alle eccezioni per rapporti intra-gruppo e tra enti pubblici. L’articolo 17 disciplina l’eccezione in-house, richiedendo controllo analogo, svolgimento di oltre l’80 % delle attività per l’ente controllante o per altri enti controllati e assenza, salvo casi specifici, di partecipazioni private dirette. Gli articoli 13 e 14 prevedono esclusioni per concessioni a imprese collegate e a joint venture, con condizioni percentuali di fatturato e requisiti di durata e struttura del rapporto. L’articolo 17 disciplina anche la cooperazione pubblico-pubblico, purché sia finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni di servizio pubblico e non alteri la concorrenza.

Pubblicità, trasparenza e documenti di gara

La procedura ordinaria richiede la pubblicazione di un bando di concessione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per le concessioni di servizi sociali e altri servizi specifici dell’allegato IV è previsto un avviso di preinformazione, mentre l’avviso di aggiudicazione deve essere pubblicato entro 48 giorni dall’aggiudicazione, con possibilità di raggruppamento trimestrale per tali servizi. I documenti di gara devono essere messi a disposizione gratuitamente per via elettronica, salvo eccezioni motivate, e la pubblicazione deve avvenire secondo modelli uniformi adottati dalla Commissione.

Selezione dei candidati, capacità e ricorso all’avvalimento

I criteri di selezione devono essere non discriminatori, proporzionati e collegati all’oggetto della concessione. Essi possono riguardare la capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale; l’operatore può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche mediante impegno di questi ultimi a mettere a disposizione le risorse necessarie. Sono inoltre ammessi i raggruppamenti di operatori economici, senza obbligo di una forma giuridica specifica in fase di offerta o candidatura.

Motivi di esclusione, self-cleaning e durata dell’esclusione

L’articolo 38 prevede esclusioni obbligatorie per reati gravi, mancato pagamento di imposte e contributi e altri illeciti particolarmente rilevanti. Sono poi previste esclusioni facoltative per violazioni ambientali, sociali e professionali, per conflitti di interesse non risolvibili, per accordi anticoncorrenziali, per gravi carenze nell’esecuzione di precedenti contratti, per false dichiarazioni e per specifiche ipotesi nei settori difesa e sicurezza. Tuttavia, l’operatore economico può dimostrare di aver adottato misure sufficienti a ripristinare la propria affidabilità; gli Stati membri devono disciplinare le condizioni di applicazione e il periodo massimo di esclusione, che non può superare cinque anni o tre anni, a seconda del motivo di esclusione.

Criteri di aggiudicazione e innovazione

Le concessioni devono essere aggiudicate sulla base di criteri oggettivi connessi all’oggetto del contratto, idonei a individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore. Possono essere considerati criteri ambientali, sociali e di innovazione. In linea generale i criteri vanno indicati in ordine decrescente di importanza; in via eccezionale, se emerge una soluzione innovativa non prevedibile, l’ordine può essere modificato, con obbligo di nuova informazione agli offerenti e, se del caso, di nuova pubblicazione.

Subappalto, esecuzione e controlli lungo la catena

L’articolo 42 prevede misure per assicurare il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro anche da parte dei subappaltatori. La direttiva consente di imporre l’indicazione delle parti subappaltate e dei subappaltatori, nonché l’obbligo di comunicare modifiche e nuovi subappaltatori nella fase esecutiva. Le amministrazioni possono verificare i motivi di esclusione dei subappaltatori e imporne la sostituzione, specie in presenza di motivi obbligatori di esclusione.

Modifiche della concessione in corso di esecuzione

L’articolo 43 disciplina le modifiche senza nuova gara. Sono ammesse, tra l’altro, modifiche previste ab origine nei documenti di gara, lavori o servizi supplementari necessari, modifiche dovute a circostanze imprevedibili e sostituzioni del concessionario per ristrutturazioni societarie o altre ipotesi tipizzate. In alcuni casi la modifica deve restare entro il 50 % del valore iniziale; inoltre, una modifica è “sostanziale” se altera l’equilibrio economico, amplia sensibilmente l’oggetto o avrebbe potuto influenzare l’esito della procedura originaria. Le modifiche sotto soglia rispetto al valore della concessione e inferiori al 10 % del valore iniziale possono essere effettuate senza ulteriori verifiche, purché non cambino la natura generale della concessione.

Risoluzione della concessione

Gli Stati membri devono garantire che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano porre fine al contratto durante la sua vigenza quando la concessione è stata modificata in modo da richiedere una nuova procedura, quando il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ab origine o quando la Corte di giustizia accerti una violazione del diritto UE da parte dello Stato membro nel procedimento di aggiudicazione.

Rimedi giurisdizionali e modifica delle direttive sui ricorsi

La direttiva modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per estendere i rimedi anche alle concessioni di lavori e di servizi. Vengono aggiornate le regole sullo standstill, sui termini per impugnare e sui casi di illegittima aggiudicazione senza pubblicazione preventiva. Ciò rafforza la tutela degli operatori economici e l’effettività del controllo giurisdizionale.

Recepimento, efficacia temporale e monitoraggio

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 aprile 2016. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e non si applica alle concessioni per le quali sia già stata presentata un’offerta o che siano state aggiudicate prima del 17 aprile 2014. La Commissione deve presentare relazioni su soglie, settore idrico e funzionamento generale della direttiva, con scadenze fissate al 18 aprile 2019 e al 18 aprile 2021, e poi ogni cinque anni. Gli Stati membri devono inoltre predisporre un sistema di monitoraggio continuo e fornire orientamenti e informazioni per l’applicazione corretta delle norme.

Disposizioni principali

Oggetto, natura armonizzatrice e soglia

L’articolo 1 stabilisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di concessioni indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori sopra la soglia dell’articolo 8. La soglia è pari a 5.186.000 EUR e il valore va calcolato sul fatturato totale stimato del concessionario per l’intera durata del contratto, al netto dell’IVA, tenendo conto di opzioni, proroghe, introiti da utenti, contributi pubblici e altri vantaggi economici. È vietato frazionare artificiosamente il contratto per sottrarlo alla direttiva.

Definizione di concessione e rischio operativo

L’articolo 5 definisce concessione di lavori e di servizi come contratto a titolo oneroso e scritto, nel quale il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo. La concessione implica il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla domanda o all’offerta, con reale esposizione alle fluttuazioni del mercato; se il recupero degli investimenti e dei costi è garantito, il rapporto non è concessione.

Principi generali e libertà organizzativa degli Stati

Gli articoli 2, 3 e 4 affermano la libertà delle autorità pubbliche di scegliere come organizzare e finanziare i servizi, di prestarli direttamente o tramite cooperazione o esternalizzazione, e lasciano impregiudicata la disciplina dei servizi di interesse economico generale, dei servizi non economici di interesse generale e dei regimi di proprietà. Le amministrazioni devono tuttavia agire con parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Esclusioni dall’ambito di applicazione

Gli articoli 10-17 e le disposizioni collegate escludono, tra l’altro, concessioni aggiudicate in base a diritti esclusivi o speciali in casi specifici, taluni servizi di trasporto, il settore idrico, le attività direttamente esposte alla concorrenza, i contratti interni/in-house e le cooperazioni pubblico-pubblico alle condizioni previste. Sono inoltre escluse specifiche categorie di servizi: media audiovisivi e radiofonici, arbitrato e conciliazione, vari servizi legali, servizi finanziari e prestiti, servizi di protezione civile e soccorso da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, servizi connessi a campagne politiche, servizi di lotterie e talune concessioni in paesi terzi o in materia di difesa e sicurezza.

Pubblicità e documentazione di gara

Gli articoli 31-34 impongono la pubblicazione del bando di concessione e, per i servizi sociali e altri servizi specifici dell’allegato IV, di un avviso di preinformazione. Il bando e l’avviso di aggiudicazione devono seguire modelli uniformi e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE tramite invio elettronico all’Ufficio delle pubblicazioni. I documenti di gara devono essere accessibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente per via elettronica, salvo eccezioni motivate di sicurezza, tecniche o di riservatezza commerciale.

Selezione dei candidati, criteri di aggiudicazione e garanzie procedurali

Gli articoli 37-41 disciplinano requisiti minimi, selezione qualitativa, termini di ricezione delle domande e delle offerte, comunicazioni ai candidati e ai concorrenti e criteri di aggiudicazione. I criteri devono essere oggettivi, connessi all’oggetto della concessione e idonei a individuare un vantaggio economico complessivo; possono includere aspetti ambientali, sociali e innovativi. I termini minimi sono, di regola, 30 giorni per le domande di partecipazione e 22 giorni per le offerte iniziali in procedura in fasi successive, ridotti di 5 giorni se le offerte sono elettroniche.

Motivi di esclusione e self-cleaning

L’articolo 38 prevede esclusioni obbligatorie per condanne definitive relative a criminalità organizzata, corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, tratta di esseri umani, e per il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali; sono previste anche esclusioni facoltative per gravi illeciti professionali, conflitti di interesse non risolvibili, accordi anticoncorrenziali, carenze gravi in precedenti contratti, false dichiarazioni e altre ipotesi. L’operatore economico può però dimostrare la propria affidabilità mediante misure di self-cleaning; gli Stati membri stabiliscono condizioni e durata massima dell’esclusione, che non può superare 5 anni o 3 anni nei casi previsti.

Subappalto

L’articolo 42 consente di chiedere l’indicazione delle parti subappaltate e dei subappaltatori, rafforza la trasparenza nella catena dei subappalti e impone, per taluni lavori e servizi eseguiti presso l’impianto sotto controllo dell’amministrazione, la comunicazione dei subappaltatori coinvolti. Le amministrazioni possono verificare i motivi di esclusione dei subappaltatori e imporre la loro sostituzione in caso di motivi obbligatori, mentre gli Stati membri possono prevedere regole più rigorose.

Modifiche contrattuali e cessazione

L’articolo 43 consente modifiche senza nuova gara in presenza di clausole di revisione chiare, lavori o servizi supplementari necessari, circostanze imprevedibili, sostituzione del concessionario per riorganizzazioni societarie o modifiche non sostanziali; sono previste soglie quantitative e un limite del 50 % per talune modifiche successive. L’articolo 44 impone agli Stati membri di consentire la risoluzione della concessione in caso di modifica illegittima, di originaria causa di esclusione del concessionario o di accertata violazione del diritto UE da parte dello Stato membro.

Recepimento, applicazione temporale e monitoraggio

L’articolo 51 impone il recepimento entro il 18 aprile 2016. L’articolo 54 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e dispone che la direttiva non si applichi alle concessioni per le quali sia stata presentata un’offerta o che siano state aggiudicate prima del 17 aprile 2014. La Commissione deve presentare relazioni su soglie, esclusione del settore idrico e funzionamento generale della direttiva, con scadenze tra il 2019 e il 2021, e gli Stati membri devono istituire un monitoraggio costante.

Come è indicizzato

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