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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Umbria che aveva accolto il ricorso contro il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (militare trasferito)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza con cui il TAR Umbria aveva accolto, salvo il possibile riesercizio del potere secondo le indicazioni conformative, il ricorso di un brigadiere capo qualificato speciale dell’Arma dei Carabinieri contro il trasferimento dalla Scuola Forestale di Cittaducale al Nucleo Carabinieri Forestale di Avigliano Umbro. Il trasferimento era stato disposto in relazione a un acceso diverbio con un collega, verificatosi il 5 settembre 2024 dopo pregresse tensioni. Il TAR aveva ritenuto non adeguatamente attuale l’incompatibilità ambientale, considerata l’assenza per malattia dell’altro militare, successivamente collocato a riposo, e aveva dubitato della compromissione del rapporto fiduciario anche perché l’interessato aveva conservato la qualifica di eccellente. Aveva inoltre ritenuto non adeguatamente considerata la tutela prevista dall’art. 1479-bis, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare per i titolari di cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il Ministero ha dedotto che il TAR avesse invaso il merito amministrativo, attribuendo rilievo decisivo all’assenza temporanea dell’altro militare, che non avrebbe eliminato la situazione di tensione e conflittualità; che la qualifica di eccellente fosse irrilevante, poiché il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria e non presuppone necessariamente un illecito disciplinare o penale; e che l’art. 1479-bis facesse salva proprio l’ipotesi dell’incompatibilità ambientale. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi concernenti la legittimità del trasferimento e la correttezza della sentenza di primo grado. Ha rilevato che il Ministero aveva dichiarato di rinunciare all’appello, ma che non risultava provata la notificazione dell’atto di rinuncia alla parte resistente né risultava l’accettazione della rinuncia da parte dell’appellato. Nondimeno, ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in considerazione della dichiarazione resa dall’Amministrazione. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    Hanno consentito la trattazione e la definizione della controversia in forma semplificata, previa discussione in camera di consiglio e avviso alle parti.

  • art. 60 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della definizione della causa in camera di consiglio con sentenza semplificata.

  • art. 1479-bis, comma 1, lettera b), codice dell'ordinamento militare

    salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimenti dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l’avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza

    La disposizione, secondo quanto riportato nel provvedimento, prevede una tutela per i militari titolari di cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale, ma fa salva l’ipotesi del trasferimento per incompatibilità ambientale.

Massime di principio

  • La dichiarazione dell’amministrazione di rinunciare all’appello può condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non sia provata la notificazione della rinuncia alla controparte e non risulti la sua accettazione, qualora il giudice ravvisi comunque il venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi d’appello e di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto amministrativo o sulla correttezza della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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