Cassazione Penale, Sentenza n. 08233/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in danno della società "Teknoservice" S.r.l. (dichiarata fallita il 24/04/2019). Le censure di Gelsumino erano dirette a contestare la responsabilità penale per: (i) non essere più amministratore alla data del fallimento; (ii) aver collaborato con la curatela e quindi non avere dolo; (iii) l'erronea dichiarazione di fallimento e l'assoluzione in un diverso procedimento fiscale; (iv) la consegna di appunti e prime note come assolvimento dell'obbligo di tenuta delle scritture; (v) la giustificazione commerciale della cessione gratuita del credito di Euro 110.000 alla "Teknosolution" S.r.l., della mancata consegna dell'Audi A5 e del pagamento della cena per sponsorizzare l'attività aziendale. Le censure di Cerreto miravano a contestare: (i) il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto; (ii) la natura distrattiva della cessione del credito, della perdita dell'autovettura e del pagamento della cena, sostenendo giustificazioni di carattere aziendale o la mancata effettiva sottrazione patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Francesco Gelsumino e ha rigettato il ricorso di Carlo Cerreto. Ha confermato l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: i giudici di merito hanno ritenuto provati elementi di distrazione patrimoniale (cessione gratuita di credito di Euro 110.000, utilizzo e dispersione dell'autovettura aziendale, spese societarie per la cena) e gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili (situazioni patrimoniali discordanti, omissione del libro giornale e dei partitari, fatture con imponibili difformi). È stato inoltre ribadito che il giudice penale non può sindacare la declaratoria di fallimento e che il dolo richiesto per i reati contestati è il dolo generico; la qualifica di amministratore di fatto di Cerreto è stata ritenuta provata sulla base di elementi concreti e duraturi di gestione. Conseguenze processuali: Gelsumino dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; Cerreto rigettato e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge fallimentare (artt. 216 e ss.)
art. 216, primo comma, n. 2), legge fall.
La disciplina della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è richiamata per individuare tipi di condotta punibili: la seconda ipotesi dell'art. 216 (irregolare tenuta delle scritture) è punita a titolo di dolo generico; le fattispecie di distrazione patrimoniale non richiedono il danno, ma il pericolo concreto per i creditori
codice civile
Il riferimento ai parametri di significatività e continuità ai fini dell'accertamento dell'amministratore di fatto, richiamando i criteri civilistici per l'individuazione della gestione di fatto
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni semplici)
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016; Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017
Principi richiamati: il dolo generico è sufficiente per la bancarotta fraudolenta per distrazione; i fatti di distrazione assumono rilievo indipendentemente dal momento in cui sono stati commessi rispetto al fallimento; l'irregolare tenuta delle scritture è valutata al fine di verificare la difficoltà di ricostruzione del patrimonio e costituisce reato a titolo di dolo generico; la bancarotta patrimoniale è reato di pericolo concreto
Principio di insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento in sede penale
Il giudice penale non può sindacare la valutazione del stato d'insolvenza e i presupposti della fallibilità già accertati con la sentenza dichiarativa di fallimento
Massime di principio
- In reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare la volontà specifica di danneggiare i creditori, basta la coscienza e volontà di destinare il patrimonio a fine diverso da quello della garanzia delle obbligazioni sociali
- La dichiarazione di fallimento è insindacabile in sede penale quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza e ai presupposti di fallibilità; il processo penale valuta solo le condotte penalmente rilevanti anteriori o strumentali al fallimento
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta con elementi concreti di gestione continuativa e significativa (disponibilità di beni sociali, esercizio di facoltà amministrative, direzione sostanziale dell'attività) e non richiede necessariamente deleghe formali
- La cessione gratuita di un credito o altra estromissione di attivo integra il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione quando comporti un concreto pericolo di pregiudizio per i creditori, essendo reato di pericolo concreto indipendentemente dall'effettiva perdita finale
- L'irregolare tenuta delle scritture (omissione, dati discordanti, inserimento di crediti fittizi) è rilevante penalmente se rende difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari
- Le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione se fondate su congrua e logica motivazione: in una strategia difensiva è quindi cruciale mettere in evidenza documenti probatori chiari, tracciabilità delle operazioni e ragioni economiche verificabili delle operazioni contestate
- Per resistere a accuse di bancarotta è utile documentare tempestivamente la legittimità e la corrispettività delle operazioni (contratti formali, entrate effettive, decisioni assembleari), la conservazione e corretta tenuta delle scritture contabili e eventuali misure poste in essere per tutelare i creditori
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