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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45583/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione d'appello che ha escluso la possibilità di applicare la pena sostitutiva della detenzione domiciliare ritenendo che la concessione della sospensione condizionale della pena precludesse tale applicazione. Ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 545-bis cod. proc. pen. nella versione risultante dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (decreto correttivo), sostenendo che la novella avrebbe eliminato la causa impeditiva rappresentata dalla precedente menzione della sospensione condizionale e che, essendo la modifica già in vigore al momento dell'appello, tale nuovo assetto dovesse trovare applicazione al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, poiché i fatti risalgono al 14/12/2022 (anteriori all'entrata in vigore della riforma Cartabia introdotta dal d.lgs. n.150/2022), permaneva l'alternatività sostanziale tra sospensione condizionale della pena e pene sostitutive; la modifica procedurale dell'art. 545-bis operata dal d.lgs. n.31/2024 non ha alterato la disciplina sostanziale introdotta dal d.lgs. n.150/2022 e non può essere intesa come abrogazione retroattiva dell'alternatività. Ne consegue che la Corte d'appello ha errato rigettando automaticamente la richiesta del Tronco sulla base della concessione della sospensione condizionale; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sulla possibilità di sostituire la pena detentiva con la pena sostitutiva, applicando i criteri di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 nella versione compatibile con la sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    «se non è ordinata la sospensione condizionale della pena»

    La modifica procedurale introdotta dal d.lgs. n.31/2024 ha chiarito e semplificato il procedimento per l'applicazione delle pene sostitutive, ma non ha inteso eliminare la regola sostanziale di alternatività tra sospensione condizionale e pene sostitutive; pertanto non può essere interpretata come fonte che sopprima l'alternatività per fatti anteriori alla riforma Cartabia.

  • art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Ha stabilito che le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene sostitutive, affermando l'alternatività sostanziale tra i due istituti; si tratta di norma sostanziale che incide sulla configurazione delle pene sostitutive.

  • art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive; la riforma ha introdotto l'esigenza del consenso dell'imputato per alcune pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità).

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Stabilisce i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di pene detentive; la Corte ha indicato che, per fatti anteriori alla riforma Cartabia, va applicata la versione della norma compatibile con la concessione della sospensione condizionale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)

    Ha introdotto modifiche sostanziali (art. 61-bis e modifiche all'art. 58) che hanno affermato l'alternatività tra sospensione condizionale e pene sostitutive; tali disposizioni hanno natura sostanziale e, per i fatti anteriori alla loro entrata in vigore, non si applicano retroattivamente se meno favorevoli all'imputato.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (decreto correttivo)

    Ha operato correzioni di carattere procedurale, in particolare all'art. 545-bis, finalizzate a rendere piu' funzionale il procedimento per l'applicazione delle pene sostitutive; la Relazione illustrativa indica che l'intervento non mirava a modificare i rapporti sostanziali tra sospensione e pene sostitutive.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Principio di successione delle leggi nel tempo e criterio del favore rei: per stabilire la disciplina applicabile occorre confrontare integralmente le norme previgenti e successive e applicare la disciplina complessivamente piu' favorevole; non è ammesso combinare frammenti normativi di epoche diverse per creare una 'tertia lex'.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data del fatto rispetto all'entrata in vigore delle riforme legislative: le modifiche sostanziali introdotte da norme successive non si applicano retroattivamente se risultano meno favorevoli o creano nuova fattispecie non prevista al tempo del fatto.
  • Le modifiche procedurali (es. alart. 545-bis) volte a semplificare il meccanismo di sentencing non modificano automaticamente rapporti sostanziali tra istituti (es. alternatività tra sospensione e pene sostitutive) salvo chiara volontà normativa.
  • Per fatti commessi prima della riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) permaneva la compatibilità tra sospensione condizionale e pene sostitutive: la concessione della sospensione non costituisce di per sé ostacolo all'applicazione della pena sostitutiva.
  • Nel valutare la sostituzione di pena detentiva con una pena sostitutiva occorre applicare i criteri previsti dall'art. 53 legge n. 689/1981 nella versione complessivamente applicabile al tempo del fatto, senza combinare parti di discipline di epoche diverse.
  • Il giudice di merito deve valutare la richiesta di pena sostitutiva sul merito e non limitarsi ad escluderla automaticamente per la sola esistenza di una sospensione condizionale, quando i fatti sono anteriori alla riforma che ha introdotto l'alternatività.
  • Se la decisione di merito rifiuta la pena sostitutiva per un'errata interpretazione della normativa nel tempo, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per nuovo esame.

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