Sentenza n. 561/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, del provvedimento prot. AG.E.A.-OMISSIS- del 15.04.2020, notificato al ricorrente in data 26 novembre 2021, con il quale il Direttore dell’Ufficio Monocratico Definitivo del Credito di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto, a carico di parte ricorrente, la restituzione (per indebita percezione) dei contributi comunitari (titoli ordinari della R.N.) erogati in favore del predetto quale “Nuovo Agricoltore” per il settore Domanda Unica - Campagna 2012, pari a complessivi € 22.338,97; nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento definitivo del credito e richiesta di restituzione di € 22.338,97 per indebita percezione di contributi comunitari relativi alla campagna 2012
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui AGEA, all'esito di un procedimento di accertamento dell'indebito fondato anche sugli accertamenti della Guardia di Finanza, aveva contestato la simulazione della coltivazione, quale nuovo agricoltore, di terreni di proprietà di terzi e aveva richiesto la restituzione di 22.338,97 euro, corrispondenti a contributi e titoli ordinari attribuiti dalla Riserva nazionale. Erano stati dedotti: la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché la lesione del legittimo affidamento; l'eccesso di potere per motivazione carente e pretestuosa, istruttoria difettosa, erronea valutazione dei presupposti, travisamento, irrazionalità e illogicità manifesta; la violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 80 e 81 del regolamento CE n. 1122/2009. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto non manifestamente infondato il provvedimento, valorizzando le dichiarazioni rese dal ricorrente alla Guardia di Finanza circa la coltivazione dei terreni da parte di altra impresa con propri mezzi e operai, e aveva escluso, in via sommaria, la decadenza di AGEA per il decorso dei termini invocati.
La decisione
Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., con atto ritualmente notificato e depositato. AGEA non si è opposta alla rinuncia, limitandosi a chiedere la condanna alle spese. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza decidere nel merito le censure articolate contro il provvedimento di recupero. In considerazione della peculiarità della controversia, ha compensato integralmente le spese processuali.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
Consente al ricorrente di rinunciare al ricorso mediante atto notificato alle altre parti e depositato nel processo.
art. 84, comma 3, c.p.a.
dichiarazione di estinzione del presente giudizio
In assenza di opposizione della parte resistente, la rinuncia ritualmente proposta determina l'estinzione del giudizio.
art. 54 Reg. UE n. 1306/2013
La questione relativa al termine per l'azione restitutoria era stata dedotta dal ricorrente; la sentenza definitiva non la esamina, mentre l'ordinanza cautelare aveva ritenuto il termine di natura sollecitatoria o ordinatoria.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La disposizione era stata invocata per contestare il decorso del termine per l'autotutela; la sentenza definitiva non decide la censura, mentre la fase cautelare aveva richiamato l'eccezione prevista dal comma 2-bis per dichiarazioni non veritiere.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
Era stato dedotto quale parametro per contestare gli effetti delle dichiarazioni rese nell'ambito della domanda di contributo; la sentenza definitiva non affronta la relativa questione.
artt. 80 e 81 Reg. CE n. 1122/2009
Erano stati invocati in relazione alla legittimità del recupero dei contributi; la rinuncia ha impedito ogni decisione di merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti e depositata in giudizio, in assenza di opposizione della parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, le questioni di legittimità dedotte contro il provvedimento impugnato restano prive di decisione definitiva nel merito; le valutazioni eventualmente formulate in sede cautelare non costituiscono la decisione finale sulla domanda di annullamento.
- La peculiarità della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali anche quando la parte resistente abbia chiesto la condanna del ricorrente alle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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