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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25598/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF nei confronti del titolare di una ditta individuale, recuperando maggior reddito per l'anno d'imposta 2011 sulla base dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata dal contribuente la sussistenza di circostanze ostative all'applicazione dello studio di settore. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la CTR avesse dato rilievo a giustificazioni generiche del contribuente trascurando i correttivi già applicati dall'Ufficio; (2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché le difese del contribuente incidessero sulle riprese fiscali e non avesse valorizzato gli elementi sull'antieconomicità della gestione e sulle incongruenze emerse negli anni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la carenza di specificità dei motivi, perché il contenuto dell'avviso di accertamento non era stato trascritto neppure nei suoi passaggi essenziali. Nel merito, ha affermato che nei procedimenti di accertamento standardizzato mediante studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale è centrale, ma il giudice tributario può liberamente valutare sia l'applicabilità degli standards al caso concreto, da provare dall'Ufficio, sia la prova contraria del contribuente, il quale non è vincolato alle eccezioni sollevate in sede amministrativa e può utilizzare anche presunzioni semplici. La Corte ha poi ritenuto che la CTR si fosse conformata a tali principi, avendo motivato in modo analitico sull'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente. I motivi del ricorso sono stati quindi giudicati come una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo la controparte rimasta intimata e non costituita.

Norme richiamate

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993

    norma richiamata dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata quale base del metodo accertativo utilizzato

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata quale base del recupero IVA

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamata per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla non sindacabilità in cassazione del convincimento del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è elemento essenziale per adeguare lo standard alla concreta realtà economica del contribuente, ma il suo esito non vincola il giudice tributario nella valutazione della controversia.
  • L'Ufficio che fonda l'accertamento su studi di settore deve dimostrare l'applicabilità concreta degli standards al caso specifico; il contribuente, a sua volta, può contrastare l'accertamento con qualsiasi prova idonea, incluse presunzioni semplici, senza essere limitato alle difese svolte nella fase amministrativa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento espresso dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: se si fa riferimento ad un atto impositivo, il suo contenuto essenziale deve essere riportato nel ricorso, altrimenti la censura risulta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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