Cassazione Civile, Ordinanza n. 30726/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha determinato un maggior reddito pari a euro 67.024 sulla base dell'analisi della movimentazione bancaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo l'atto viziato per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, sul presupposto che l'accertamento riguardasse anche l'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: sosteneva che il contribuente era stato comunque coinvolto in una fase precontenziosa ampia e puntuale, con inviti a fornire documenti e chiarimenti ex art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, e che la CTR aveva erroneamente escluso che tale interlocuzione integrasse un contraddittorio preventivo, omettendo anche di verificare la prova di resistenza, cioè la specifica allegazione delle ragioni difensive che la contribuente avrebbe potuto far valere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in via generale solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati opera soltanto quando previsto da specifiche disposizioni. Ha inoltre ribadito che la prova di resistenza richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro idoneità a incidere sull'esito dell'accertamento. Poiché la CTR non aveva verificato tali profili ed era incorsa in errore di diritto nel ritenere sussistente la violazione del contraddittorio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 L. 212/2000
art 12 delle legge 212/2000
Il contraddittorio endoprocedimentale non è configurato come obbligo generalizzato per tutti i tributi; la sua violazione rileva nei limiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare per i tributi armonizzati.
art. 32, comma 1, D.P.R. 600/1973
art 32 comma I del D.P.R. 600/1973
L'Ufficio può invitare il contribuente a trasmettere atti e documenti nell'ambito dell'attività istruttoria e tale interlocuzione può integrare una fase precontenziosa rilevante ai fini del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ad 360 primo comma nr 3 c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di norma di diritto.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria è obbligatorio in via generale solo per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati esso sussiste soltanto se previsto da specifiche disposizioni di legge.
- La mera esistenza di interlocuzioni istruttorie con il contribuente, comprensive di richieste di documenti e chiarimenti, può escludere la configurazione di un difetto assoluto di contraddittorio, se risulta un effettivo coinvolgimento procedimentale.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina invalidità dell'atto se il contribuente non indica in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- Ai fini della "prova di resistenza" il giudice deve verificare non in astratto, ma in concreto, la specificità delle deduzioni difensive omesse e la loro potenziale decisività.
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