Cassazione Civile, Ordinanza n. 01107/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autrice)
La controversia
Un'architetta aveva convenuto in giudizio la società radiotelevisiva assumendo di essere la creatrice dell'opera grafica "The scent of the night" e lamentando che essa fosse stata utilizzata, senza autorizzazione, come scenografia fissa del Festival di Sanremo 2016. Chiedeva il risarcimento dei danni, la rimozione del programma dal sito internet della società e la pubblicazione della sentenza. Il Tribunale aveva riconosciuto la paternità dell'opera in capo all'attrice, la violazione del diritto d'autore e aveva liquidato il danno in via equitativa, con ordine di rimozione e pubblicazione. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando plurimi elementi probatori sulla paternità, il carattere creativo dell'immagine, la commercialità dell'evento e la tempestività della reazione dell'avente diritto. In cassazione la società ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito avesse affermato apoditticamente il carattere creativo dell'immagine senza esporre il percorso argomentativo; 2) violazione delle norme sul diritto d'autore, deducendo che si trattasse di un'immagine generata da software, quindi non riconducibile a creatività umana, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non trattata nei gradi di merito; 3) nullità per violazione delle regole sulle prove e del divieto di scienza privata, lamentando che la Corte d'appello avesse reputato provata la paternità dell'opera sulla base di ricerche web svolte dal giudice, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito si fondava su una pluralità di prove convergenti e la doglianza era, per parte qua, non autosufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non fosse apparente, poiché esprimeva un percorso logico intelligibile: l'opera non era una mera riproduzione di un fiore, ma una rielaborazione creativa, ulteriormente corroborata dalla valorizzazione pubblica fatta dalla stessa società televisiva e dalla notorietà web dell'immagine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione sull'elaborazione tramite software, non essendo stata la circostanza dedotta e scrutinata nei giudizi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l'accertamento della paternità era sorretto da più prove convergenti (stampe di siti internet prodotte dall'attrice, copertina di un libro, immagine prodotta dalla società e associata allo pseudonimo dell'autrice), sicché l'eventuale ricerca online del giudice non aveva valore decisivo; inoltre il ricorso era privo di autosufficienza quanto alle modalità e ai presupposti di tale ricerca. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per violazione di norme processuali sulla motivazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale; la censura è inammissibile se introduce una questione nuova non trattata nei gradi di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma non consente più di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua totale assenza o apparenza integra nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento.
art. 111 Cost.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la cui violazione rileva come nullità processuale.
artt. 2575 e 2576 c.c.
Richiamati come norme definitorie della tutela autoriale e della titolarità dei diritti d'autore.
artt. 1, 2 e 6 L. 22 aprile 1941, n. 633
La creatività richiesta per la protezione autorale non coincide con novità assoluta o creazione ex novo, ma con la personale e individuale espressione dell'opera.
art. 115 c.p.c.
Invocato per sostenere il divieto di porre a base della decisione prove non ritualmente acquisite o estranee al processo.
art. 116 c.p.c.
Invocato in tema di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 97 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel contesto delle contestazioni sulla correttezza dell'acquisizione e utilizzazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manchi del tutto o sia graficamente presente ma non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente il mero dissenso della parte sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
- In tema di diritto d'autore, la creatività non richiede novità assoluta né invenzione radicalmente originale: è sufficiente un apporto personale e individuale, anche minimo, purché l'opera rifletta la soggettività dell'autore nella forma espressiva.
- La verifica della creatività e della paternità dell'opera costituisce accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Una questione giuridica che presupponga accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; la parte che la deduce deve dimostrare di averla ritualmente sottoposta ai giudici di merito e indicare dove ciò sia avvenuto.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di prove convergenti, la contestazione dell'eventuale illegittima acquisizione di una sola di esse è inammissibile se quella prova non è decisiva.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente anche quando censura l'utilizzo di attività istruttorie officiose o ricerche del giudice: occorre indicare con precisione presupposti, modalità e contenuto della contestazione svolta nei precedenti gradi.
- rami
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