Sentenza n. 3344/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 636/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire dell'erogazione di euro 500,00 annui mediante carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 e aveva condannato il Ministero al relativo pagamento tramite carta elettronica. Il ricorrente ha dedotto l'integrale mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari al conseguimento della carta docente. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provato il giudicato e adeguatamente documentata la pretesa esecutiva. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricandolo di provvedere nei successivi centoventi giorni, anche mediante ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e, ove necessario, all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della somma annuale tramite carta docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di centoventi giorni deve intercorrere tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e la notificazione del ricorso per ottemperanza relativo a un obbligo di pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina normativa e i relativi decreti attuativi.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il giudicato, passato in giudicato e notificato all'amministrazione, impone un obbligo esecutivo e l'amministrazione non ne abbia dato integrale esecuzione; la mancata contestazione dell'inadempimento, unita alla documentazione prodotta dal creditore, consente di accertare l'inottemperanza.
- Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali di un titolo giudiziale esecutivo comportante il pagamento di somme di denaro, il ricorso per ottemperanza può essere proposto solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento può utilizzare, ove previsto, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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